Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4321 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1   Num. 4321  Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 1538-2022 proposto da:
NOME,  titolare  della  ditta  individuale  RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO e NOME COGNOME, per procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME, in persona del curatore p.t. , rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché
PROCURA  GENERALE  PRESSO  LA  CORTE  DI  CASSAZIONE  e SCICCHITANO NOME;
– intimati – avverso la SENTENZA N. 46/2021 DELLA CORTE D ‘ APPELLO DI CATANZARO, depositata il 30/11/2021;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere NOME COGNOME nell ‘ adunanza in camera di consiglio del 2/10/2024;
RILEVATO CHE
1.1. La  Corte  d ‘ appello  di  Catanzaro,  con  sentenza  del 30/11/2021,  ha  rigettato il  reclamo  proposto da NOME COGNOME , titolare dell’RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro dichiarativa del suo fallimento su ricorso di NOME COGNOME.
1.2. La corte del merito, per quanto ancora interessa, ha ritenuto che il motivo con il quale NOME, non costituitosi nel procedimento prefallimentare, aveva lamentato la nullità della sentenza impugnata a causa della nullità della notificazione del provvedimento del 20/4/2021 (col quale il giudice delegato alla trattazione aveva fissato una nuova udienza di comparizione dopo aver rilevato che non gli erano stati comunicati i rinvii d’ufficio della prima) perché eseguita dall ‘ ufficiale giudiziario nelle forme previste dall ‘ art. 15 l.fall. anziché nelle forme regolate dall ‘ art. 140 c.p.c., fosse infondato per due ordini di ragioni: in primo luogo perché, come riconosciuto dallo stesso reclamante, il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il decreto di fissazione della prima udienza gli erano stati regolarmente notificati, per cui egli era nelle condizioni di partecipare al giudizio, di difendersi e di ricevere comunicazione dei successivi provvedimenti di rinvio; in secondo luogo perché le eventuali ragioni di nullità del procedimento notificatorio del provvedimento di rinvio dell’udienza, che non rientra fra gli atti che devono essere notificati al contumace, non avevano nessuna rilevanza ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio.
1.3. NOME COGNOME, con ricorso notificato il 7/1/2022, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.
1.4. Il  Fallimento ha resistito con controricorso, mentre sono  rimasti  intimati  la  Procura  generale  presso  la  Corte  di cassazione e NOME COGNOME.
1.5. Il Presidente delegato, con provvedimento comunicato a COGNOME il 28/4/2024, ha formulato proposta di definizione  accelerata  del  giudizio,  a  norma  dell ‘ art.  380bis , comma 1°, c.p.c..
1.6. Il ricorrente, in data 6/6/2024, con istanza sottoscritta dal difensore munito di nuova procura, ha chiesto la decisione del ricorso.
1.7. Il Fallimento ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
3.1. Con l ‘ unico motivo articolato, intitolato ‘ violazione e/o falsa applicazione del principio del contraddittorio (artt. 24 e 111 Cost.), dell ‘ art. 15 del D.P.R. n. 1229 del 1959, in combinato disposto con gli artt. 137 ss. c.p.c. e dell ‘ art. 292 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. – Nullità della sentenza dichiarativa del fallimento per nullità della notifica del provvedimento del Tribunale di Catanzaro del 20 aprile 2021, avente a oggetto il rinvio all ‘ udienza del 18 maggio 2021 Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 5) c.p.c. ‘, il ricorrente lamenta il rigetto del motivo di reclamo col quale aveva denunciato la nullità della sentenza dichiarativa in ragione della nullità della notifica del provvedimento di rinvio emesso dal giudice del procedimento prefallimentare il 20/4/2021. Sostiene che, a seguito dei ripetuti rinvii della prima udienza, originariamente fissata per il 20/10/2020, a mezzo di decreti ‘ adottati fuori udienza ‘ e non comunicatigli, egli aveva diritto a ricevere la notificazione del provvedimento di fissazione della nuova udienza, poiché l ‘ art. 82
disp.att. c.p.c., al pari d ell’art. 292 c.p.c., non è applicabile al procedimento camerale per la dichiarazione di fallimento; assume inoltre che tale notifica doveva essere eseguita a norma degli artt. 137 e ss. c.p.c., e non nelle forme previste dall’art. 15, comma 3°, l.fall., che non riguarderebbe le imprese individuali, con la conseguenza che, una volta accertata la sua temporanea irreperibilità presso la sede dell’ azienda, coincidente tra l ‘ altro con la propria soprastante abitazione, l ‘ ufficiale giudiziario, anziché provvedere al deposito di copia dell’atto presso la Casa comunale di Catanzaro, avrebbe dovuto procedere alla notifica ai sensi dell ‘ art. 140 c.p.c., e cioè depositare l ‘ atto presso la Casa comunale, affigge re l’ avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta della sede e dargliene notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.
3.2. Il  motivo    è  manifestamente  infondato  nella  sua seconda parte, con conseguente assorbimento della censura che contesta  l’applicabilità  al  procedimento  prefallimentare  degli artt. 82 disp. att. c.p.c. e 292 c.p.c.
3.3. L ‘ art. 15, comma 3°, l.fall., con norma che trova applicazione anche agli imprenditori individuali, stabilisce che: il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il relativo decreto di convocazione devono essere notificati, a cura della cancelleria, all ‘ indirizzo di posta elettronica certificata del debitore (risultante dal registro delle imprese o dall ‘ indice nazionale degli indirizzi pec delle imprese e dei professionisti); (solo) quando, per qualsiasi ragione, la notificazione secondo le indicate modalità non risulti possibile ovvero non abbia esito positivo, la notifica del ricorso di fallimento è eseguita, a cura del ricorrente, dall ‘ ufficiale giudiziario, il quale, tuttavia, deve provvedervi, come previsto dall ‘ art. 107, comma 1°, del d.P.R. n. 1229/1959, ‘ di persona ‘, e cioè senza potersi avvalere del
servizio  postale,  mediante  la  consegna  dell ‘ atto,  (ma  solo) presso  la  sede  risultante  dal  registro  delle  imprese,  a  mani proprie del debitore ovvero di altro soggetto idoneo a riceverlo nelle  forme  del  codice  di  rito  (Cass.  n.  13507  del  2021);  qualora, infine, neppure tale modalit à sia attuabile, la notifica si esegue mediante il deposito dell ‘ atto nella casa comunale della sede  iscritta  nel  registro,  perfezionandosi  al  momento  del deposito.
3.4. L ‘ art. 15, comma 3°, cit., lì dove prevede tre distinte (e fra loro subordinate) modalità di notificazione del ricorso per la dichiarazione di fallimento e del correlato decreto di convocazione, pertanto, non richiede, ove la notifica a mezzo pec non vada a buon fine, che l ‘ ufficiale giudiziario che si è recato personalmente presso la sede dell ‘ impresa e che, per qualsiasi ragione, non ha potuto ivi eseguire la notificazione, effettui ulteriori ricerche, al fine di accertare l ‘ irreperibilità del destinatario, con la conseguenza che, una volta attestata l ‘ impossibilità di compimento della notifica presso la sede, la notificazione deve ritenersi correttamente eseguita e perfezionata con il deposito dell ‘ atto presso la casa comunale (Cass. n. 7258 del 2022).
3.5. Si tratta, in effetti, di una disciplina speciale semplificata (del tutto distinta da quella che nel codice di rito regola le notificazioni degli atti del processo) la quale esclude che , all’esito del completo espletamento della procedura ivi prevista, residuino ipotesi in cui il ricorso di fallimento e il decreto di convocazione debbano essere notificati, ai sensi degli artt. 138 ss. o 145 c.p.c. (a seconda che l ‘ impresa esercitata dal debitore sia individuale o collettiva), nei diretti confronti del titolare dell ‘impresa individuale o del legale rappresentante della
società, eventualmente ai sensi degli articoli 140 e 143 c.p.c. (Cass. n. 9594 del 2021, in motiv.).
3.6. Tale disciplina, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, si applica anche al caso, come quello in esame, in cui il giudice abbia disposto la notificazione del provvedimento di rinvio della prima udienza (in sostanza, il rinnovo della notifica del decreto di comparizione), non essendovi ragioni per ritenere che nell’ambito del la cd. istruttoria prefallimentare, interamente ispirata ad esigenze di specialità e speditezza (cfr. Corte Cost. sent. n. 146/2016), le modalità del procedimento notificatorio debbano variare a seconda del tipo di provvedimento da notificare e apparendo, anzi, illogico ritenere che non si possa far ricorso al pr ocedimento semplificato di cui all’art. 15, 3° comma, cit. allorché, come accaduto nella specie, il debitore abbia sicuramente ricevuto rituale notifica del decreto di cui al 2° comma della medesima norma.
3.7. Né, nel caso in esame, era necessario che la nuova notificazione dovesse essere effettuata in primo luogo mediante spedizione dell’atto in via telematica (a cura della cancelleria o di altri) all ‘ indirizzo di posta elettronica certificata del debitore, dato  che,  come  accertato  dal  giudice  del  reclamo,  la  prima notifica così eseguita non era andata a buon fine (Cass. n. 5858 del 2022; Cass. n. 10511 del 2020).
Le  spese  del  giudizio  seguono  la  soccombenza  e  sono liquidate in dispositivo.
La  definizione  del  giudizio  in  conformità  alla  proposta impone, a norma dell’art. 380 -bis , comma 3°, c.p.c., l’applicazione, come da dispositivo, dell’art. 96, commi 3° e 4°, c.p.c., e cioè la condanna della parte ricorrente al pagamento, in  favore del controricorrente, di una somma equitativamente determinata  e,  in  favore  della  cassa  delle  ammende,  di  una
somma  non  inferiore  ad  €.  500,00  e  non  superiore  ad  €. 5.000,00.
6. La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma  17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del r icorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore del controricorrente del le spese del giudizio, che liquida in €. 7.200,00 di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15% , nonché, ai sensi dell’art. 96, 3° comma, c.p.c. della somma, equitativamente determinata, di €. 7.000,00; condanna altresì il ricorrente al pagamento della somma di €. 2.500,00 , in favore della cassa delle ammende,; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima