Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 506 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 506 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 22498-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, con sede in Gallarate (INDIRIZZO), alla INDIRIZZO, in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante pro tempore NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME e dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, con i quali elettivamente domicilia in Roma, al INDIRIZZO, presso lo studio d ell’AVV_NOTAIO .
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore dott. NOME COGNOME; PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO; PROCURA GENERALE
DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
– intimati – avverso la sentenza, n. cronol. 2475/2021, della CORTE DI APPELLO DI MILANO, pubblicata in data 30/07/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del giorno 14/12/2022 dal Consigliere Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, affidandosi a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 30 luglio 2021, n. 2475, reiettiva del gravame dalla prima promosso contro la dichiarazione del proprio fallimento pronunciata dal Tribunale di Busto Arsizio su istanza del Pubblico Ministero. Quest’ultimo ed il fallimento predetto non svolgono difese in questa sede.
1.1. Per quanto qui di residuo interesse, quella corte, rimarcato che la reclamante non aveva contestato la sussistenza dei presupposti per il proprio fallimento, concentrando le proprie doglianze esclusivamente sulla pretesa nullità della notificazione del ricorso e pedissequo decreto di fissazione de ll’udienza prefallimentare, ha considerato ritualmente eseguita detta notificazione nei suoi confronti alla stregua di quanto sancito dall’art . 15, comma 3, l.fall., come modificato dal d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente:
I) « Violazione e falsa applicazione rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n., 3, c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., nonché ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 101 c.p.c., nonché omessa motivazione e comunque violazi one e falsa applicazione dell’art. 15, comma 3, l. fall., in relazione all’art. 143 c.p.c. », ascrivendosi alla corte distrettuale di « avere completamente omesso ogni motivazione in merito al principale motivo di reclamo svolto, relativo alla correttezza del procedimento di notificazione con riferimento alle ricerche da compiersi a cura dell’Ufficiale giudiziario e alla necessità di indicare l’orario in cui avviene l’accesso ». La prospettata nullità della notificazione del ricorso prefallimentare, inoltre, rilevava pure sotto il profilo della violazione del contraddittorio;
II) « Violazione e falsa applicazione rilevante ai sensi dell’art. 360, comma 1, n., 3, c.p.c., dell’art. 15, comma 3, l.fall., in relazione all’art. 143 c.p.c., con omesso esame di un fatto controverso e decisivo ai fini della decisione della controversia ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. », atteso che, dalla relata di notificazione del ricorso predetto, emergeva che l’Ufficiale giudiziario non curandosi di indicare l’orario dell’accesso e, dunque, violando l’art. 110 del d.P.R. n. 1229/59, si era limitato a dichiarare di avere trovata chiusa la sede della società senza procedere ad alcuna ulteriore ricerca;
III) « Violazione dell’art. 107 del d.P.R. n. 1229/59 ed omessa attestazione di quanto affidato alla notifica. Carenza assoluta di motivazione », per avere la corte territoriale ritenuto di non doversi soffermare, astenendosi dal trattarla nella sua motivazione, sulla doglianza della reclamante secondo cui nel fascicolo cartaceo (e non in quello telematico) non era stata rinvenuta la richiesta di notifica ex art. 107 del d.p.r. n. 1229/59, né la sottoscrizione del Pubblico Ministero.
Tali doglianze, scrutinabili congiuntamente perché connesse, si rivelano inammissibili ex art. 360 -bis , n. 1, cod. proc. civ..
2.1. Invero, giova premettere che, come ancora recentemente ribadito da Cass. n. 6866 del 2022 e Cass. n. 27348 del 2021, ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese, è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, ex art. 16 del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 (come novellata dalla legge n. 35 del 2012. Per gli imprenditori individuali analogo obbligo è stato introdotto dall’art. 5 del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012). Inoltre, come già chiarito da questa Corte, tale indirizzo costituisce l’indirizzo ” pubblico informatico ” che i predetti hanno l’onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese (per il periodo successivo alla entrata in vigore delle disposizioni da ultimo citate), – e finanche per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso – la cui responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, grava sul legale rappresentante della società, non avendo al riguardo alcun compito di verifica l’Ufficio camerale ( cfr . Cass. n. 31 del 2017; Cass. n. 16864 del 2018).
2.2. Infine, l’art. 15, comma 3, l.fall. nel testo, qui applicabile ratione temporis , modificato dal d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012 – costituisce norma speciale propria del procedimento prefallimentare e sancisce, tra l’a ltro, che, il ricorso per la dichiarazione di fallimento ed il decreto di fissazione dell’udienza prefallimentare ‘ devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall’RAGIONE_SOCIALE nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti. L’esito della comunicazione è trasmesso, con modalità automatica, all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quan do, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la
notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell’articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta n el registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso ‘.
2.3. Nella specie, la sentenza impugnata dà espressamente atto che « il rispetto della sequenza prescritta dall’art. 15, comma 3, l.fall. (essendo stato constatato l’espletamento prima e l’insuccesso poi dei primi tentativi di notifica, compreso quello a mezzo EMAIL) è suffragato dall’attestazione di cancelleria, datata 12.10.2020, ove si comunica che la ‘notifica (è) a carico del ricorrente, poiché ‘il destinatario selezionato non ha la ricevuta di ritorno elettronica’ e dalla successiva relata dell’ufficiale giudiziario, datata 21 ottobre 2020, atti facenti fede fino a querela di falso. Deve perciò concludersi che era giustificato il ricorso alla notifica con deposito presso la casa comunale e che ciò permise al debitore di essere a legale conoscenza della procedura, con tutto ciò che ne consegue circa il destino delle obiezioni fondate sull’o pposta premessa ». Si tratta, evidentemente, di accertamenti di natura fattuale qui non ulteriormente censurabili.
2.3.1. Non sussistono, dunque, i vizi oggi ascritti dalla ricorrente, alla suddetta decisione, pienamente rispettosa dei principi già ripetutamente affermati, sul punto, da questa Corte ( cfr. ex multis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 6866 del 2022; Cass. n. 27348 del 2021; Cass. n. 28916 del 2020; Cass. n. 5311 del 2020, che, nel rimarcare la specialità del novellato art. 15, comma 3, l.fall., esclude l’applicabilità della disciplina ordinaria prevista dall’art. 145 cod. proc. civ. per le ipotesi di irreperibilità del destinatario della notifica; Cass. 12390 del 2019 Cass. n. 28803 del 2018; Cass. n. 16864 del 2018; Cass. n. 6378 del 2018; Cass. n. 5080 del 2018; Cass. n. 602 del 2017; Cass. n. 17946 del 2016), altresì rilevandosi che: i ) la successione delle modalità
notificatorie ex art. 15, comma 3, l.fall. (indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario e, qualora risulti impossibile, a mezzo di ufficiale giudiziario presso la sede legale e successivamente presso la casa comunale) e la loro legittimità, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost., sono state confermate dal Giudice delle leggi ( cfr . Corte cost. 16 giugno 2016, n. 146; ii ) Cass. n. 7083 del 2022 ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento ai medesimi parametri, della citata norma nella parte in cui prevede la notificazione del ricorso alla persona giuridica tramite posta elettronica certificata (EMAIL) e non nelle forme ordinarie di cui all’art. 145 cod. proc. civ., posto che la diversità delle fattispecie a confronto giustifica, in termini di ragionevolezza, la differente disciplina, essendo l’art. 145 cod. proc. civ. esclusivamente finalizzato ad assicurare alla persona giuridica l’effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati, mentre la menzionata disposizione della legge fallimentare si propone di coniugare la stessa finalità di tutela del medesimo diritto dell’imprenditore collettivo con le esigenze di celerità e speditezza proprie del procedimento concorsuale, caratterizzato da speciali e complessi interessi, anche di natura pubblica, idonei a rendere ragionevole ed adeguato un diverso meccanismo di garanzia di quel diritto, che tenga conto della violazione, da parte dell’imprenditore collettivo, degli obblighi, previsti per legge, di munirsi di un indirizzo di PEC e di tenerlo attivo durante la vita dell’impresa; iii ) è del tutto irrilevante, nell’odierna fattispecie, il fatto che precedenti notificazioni di altri atti giudiziari fossero eventualmente andate a buon fine allo stesso indirizzo presso il quale non aveva avuto esito la notificazione del ricorso di fallimento; iv ) il giudice, infine, non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base
all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione (come innegabilmente avvenuto nella specie), e dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l’ iter argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia – configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto – non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti il rigetto ( cfr. Cass. n. 12652 del 2020; Cass. n. 407 del 2006).
3. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità, essendo rimaste solo intimate le parti destinatarie della notifica del ricorso medesimo, altresì dandosi atto – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr . Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserit o dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione