Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 28034 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 28034 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18675/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, rappresento e difeso da sé stesso ed elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso il proprio studio;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO COGNOME NOME;
-controricorrente-
avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di FROSINONE depositata il 9/02/2023, r.g.n. 936/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del l’ 11/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
PREMESSO CHE
1. L’AVV_NOTAIO, con ricorso ex art. 702bis c.p.c. e contestuale ricorso conservativo ex artt. 671 e 669bis c.p.c., ha chiesto al Tribunale di Frosinone di accertare l’effettuato svolgimento di attività professionale in favore di NOME COGNOME; di accertare poi l’avvenuta risoluzione stragiudiziale del contratto di patrocinio per inadempimento del convenuto, a causa del mancato pagamento di due preavvisi di parcella, e conseguentemente di liquidare l’importo dovuto non in base a quanto stabilito nel contratto risolto, ma ai sensi del d.m. n. 55/2014 e quindi di condannare COGNOME al pagamento di euro 22.810,43.
Con ordinanza n. 449/2023 il Tribunale di Frosinone ha rigettato le preliminari eccezioni di COGNOME di inesistenza della notificazione del ricorso e di difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello del Portogallo (foro di residenza del convenuto); ha poi ritenuto che non si fosse perfezionata la procedura per la dichiarazione stragiudiziale di risoluzione del contratto, in quanto non vi è prova della ricezione da parte di COGNOME della diffida ad adempiere, essendoci solo ‘la prova della spedizione per la missiva estera’, mentre per quella ‘destinata a Frosinone, INDIRIZZO, non risulta essere stata consegnata poiché il destinatario risulta essere sconosciuto’. Il Tribunale ha quindi ritenuto, in assenza di prova della ricezione della diffida ad adempiere, che la liquidazione dei compensi professionali debba fondarsi su quanto contrattualmente pattuito e ha così ritenute congrue le somme di cui ai due preavvisi di parcella, ossia euro 2.594,12 ed euro 4.728,01, importo dal quale va detratto l’importo di euro 1.675,98 già corrisposto. Il Tribunale ha quindi condannato COGNOME a corrispondere a COGNOME
l’importo di euro 5.646,15 e ha poi rigettato la richiesta di sequestro conservativo.
Avverso l’ordinanza ricorre per cassazione AVV_NOTAIO.
Resiste con controricorso NOME COGNOME, che tra l’altro eccepisce l’inammissibilità del primo motivo in quanto si sarebbe dovuto proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza che ha deciso il reclamo cautelare.
Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’adunanza in camera di consiglio.
CONSIDERATO CHE
Va preliminarmente respinta l ‘eccezione di cui al controricorso per non essere i provvedimenti resi dal giudice in sede cautelare ricorribili per cassazione, trattandosi di provvedimenti privi di carattere decisorio e definitivo (cfr., per tutte, Cass., sez. un., n. 19368/2023).
Il ricorso è articolato in due motivi.
Il primo motivo denuncia ‘violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1454 e 1335 c.c., omessa e/o carente motivazione su un punto decisivo della controversia e/o per travisamento o per omesso esame dei fatti decisivi per il giudizio e/o degli elementi di prova offerti dalle parti, ai sensi dei numeri 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c.’: con la nota di deposito documenti del 28 settembre 2022 è stata prodotta la busta unitamente all’avviso di ricevimento della diffida ad adempiere, indirizzata a COGNOME all’indirizzo di residenza in Portogallo; la spedizione a mezzo raccomanda a/r internazionale si è perfezionata per compiuta giacenza in data 17 febbraio 2022, non avendo COGNOME ritirato l’atto entro dieci giorni dall’avviso del 7 febbraio 2022, come facilmente riscontrabile dal retro della busta, in cui è indicato che è stato ‘ avisado ‘ in data 7 febbraio 2022.
Il motivo, laddove contesta l’affermazione della Corte secondo la quale ‘mancherebbe la prova della ricezione della diffida ad adempiere’, è fondato.
L’art. 1335 c.c. dispone , infatti, che la dichiarazione diretta a una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia. In relazione alla diffida ad adempiere questa Corte ha precisato che l’atto può essere compiuto mediante lo strumento più idoneo al raggiungimento dello scopo, non richiedendo la legge una forma particolare, essendo sufficiente per la sua operatività che la diffida pervenga nella sfera di conoscibilità del destinatario anche mediante l’invio di una lettera raccomandata; dalla norma dettata dall’art. 1335 c.c. – che collega la presunzione di conoscenza (o di conoscibilità) della dichiarazione recettizia al solo fatto oggettivo che essa giunga all’indirizzo del destinatario indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall’osservanza delle disposizioni del codice postale per le lettere raccomandate – deriva che tale dichiarazione deve ritenersi conosciuta dal destinatario medesimo e il mittente non è tenuto a provare tale conoscenza essendo sufficiente che dimostri l’avvenuto recapito della dichiarazione all’indirizzo del destinatario, anche mediante presunzioni, in quanto non è necessario che egli provi la ricezione della dichiarazione da parte del destinatario o di persona autorizzata a riceverla ai sensi dell’art. 37 del regolamento di esecuzione del codice postale (così Cass. n. 4310/2002). In ogni caso, anche quando il legislatore, con espressa disposizione, prescrive che l’atto recettizio debba essere necessariamente inviato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ciò che si ritiene necessario per il mittente, in caso di contestazioni, è che il recapito sia stato posto in essere correttamente, secondo le norme
del servizio postale, producendo quindi l’avviso di ricevimento o quello di compiuta giacenza (v. in tal senso Cass. n. 1616/2022).
Ciò risulta avvenuto nel caso in esame. Il ricorrente ha inviato l’atto di diffida a controparte, residente in Portogallo, mediante servizio postale: dalla documentazione prodotta risulta che il piego è stato spedito il 20 gennaio 2022, che non è stato consegnato, che il destinatario è stato avvisato del deposito dell’atto presso l’ufficio postale il 7 febbraio 2022 e che è stato ritrasmesso per compiuta giacenza il 17 febbraio 2022, cosicché si deve ritenere che l’atto di diffida è stato validamente portato nella sfera di conoscibilità di controparte. Non assume rilievo al riguardo la circostanza che la diffida sia stata inviata in Portogallo. L’art. 228 del codice di procedura civile portoghese prevede che la stessa notificazione a mezzo del servizio postale si effettui mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento e che, se non è possibile consegnare il piego, venga lasciato un avviso al destinatario in cui sono specificati ‘il Tribunale da cui proviene e il procedimento a cui si riferisce e i motivi dell’impossibilità di consegna’ e il piego rimane a sua disposizione per otto giorni in un ufficio postale.
La fondatezza della censura non comporta però la cassazione dell’ordinanza impugnata, che ha quantificato il compenso del ricorrente sulla base di quanto era stato contrattualmente convenuto tra le parti. È infatti pacifico nella giurisprudenza di questa Corte l’orientamento secondo cui “se vi è stata tra le parti una valida determinazione convenzionale del compenso, essa salvo che le parti stesse abbiano manifestato una volontà contraria – rimane pur sempre applicabile anche nel caso di recesso del cliente’ (cfr. in tal senso, Cass n. 1736/1968, Cass. n. 2558/1973, Cass. n. 1760/1980 e Cass. n. 29745/2020).
Pertanto, nel caso in esame, nel quale il contratto è stato validamente risolto dall’AVV_NOTAIO, rimane valida – non risultando la manifestazione da parte dei contraenti di una volontà
contraria – la determinazione convenzionale del compenso utilizzata dal Tribunale di Frosinone, cosicché è unicamente necessaria la correzione della motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui ha escluso l’avvenuta risoluzione del contratto.
2) La mancata riforma della pronuncia impugnata, laddove applica per il quantum della liquidazione quanto convenuto tra le parti, comporta l’assorbimento del secondo motivo, che contesta ‘violazione o falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c.’ in quanto si tratta di motivo fatto valere ‘nell’ottica del riconoscimento dell’integrale importo richiesto’.
III. Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese liquidate in dispositivo seguono la soccombenza.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si d à atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente che liquida in euro 2.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, ex art. 13, comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, l’11 febbraio 2025.
Il Presidente
NOME COGNOME