Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21361 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21361 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7696/2023 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante p.t., domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro COGNOMENOME COGNOME COGNOME
-intimati-
Avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di PALERMO n. 1611/2022 depositata il 29/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2025 dalla Consigliera NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nel settembre 2018, RAGIONE_SOCIALE proponeva appello avverso la sentenza n. 590/2018 del Tribunale di Trapani, con la quale era stata rigettata la domanda revocatoria proposta ai sensi dell’art. 2901 c.c. avente ad oggetto l’atto di compravendita stipulato il 1° marzo 2010, con cui NOME COGNOME aveva trasferito alla sig.ra NOME COGNOME già comproprietaria, la propria quota (pari al 50%) di un appartamento sito in Castellammare del Golfo, al prezzo di € 16.500,00.
L’appellante censurava la declaratoria di intervenuta prescrizione dell’azione ex art. 2903 c.c., sostenendo la tempestività della notifica dell’atto introduttivo di primo grado. Nel merito, ribadiva la sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi richiesti ai fini dell’accoglimento della domanda revocatoria.
Con sentenza del n. 1611 del 29 settembre 2022, la Corte d’appello di Palermo rigettava l’impugnazione, confermando la declaratoria di prescrizione dell’azione, rilevando che la notifica dell’atto di citazione, avvenuta ai sensi dell’art. 143 c.p.c., si era perfezionata per la destinataria oltre il termine quinquennale decorrente dalla data di trascrizione dell’atto (5 marzo 2010), ossia solo il 25 marzo 2015.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito l’Agenzia delle Entrate Riscossione propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, illustrato da memoria.
Gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2903, 2943 c.c. e 143 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere la c orte d’appello erroneamente ritenuto tardiva la notifica dell’atto introduttivo del giudizio revocatorio ai fini dell’interruzione della prescrizione quinquennale.
Si duole essersi dalla corte di merito erroneamente individuato il momento perfezionativo della notifica ex art. 143 c.p.c., nella data in cui l’atto si è reputato conosciuto dal destinatario, ossia venti giorni dopo il compimento delle formalità previste.
Lamenta che a tale stregua la corte territoriale ha disatteso il principio affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 477/2002) e dalle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., S.U., 9 dicembre 2015, n. 24822) secondo cui, ai fini della tempestività della notifica di un atto processuale idoneo ad interrompere la prescrizione, rileva, per il notificante, la data di consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, non essendo ad esso imputabile il successivo ritardo legato al perfezionamento della notifica per il destinatario. Con la conseguenza che essendo stato l’atto di citazione consegnato all’UNEP in data 5 marzo 2015, prima dello spirare del termine di prescrizione quinquennale ex art. 2903 c.c. (decorso dalla trascrizione dell’atto impugnato, avvenuta il 5 marzo 2010) , nella specie la notifica deve considerarsi tempestiva ai fini interruttivi della prescrizione, a prescindere dal fatto che il perfezionamento per il destinatario (ex art. 143 c.p.c.) sia avvenuto successivamente.
Il motivo è fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai fini dell’interruzione della prescrizione mediante atto giudiziale, rileva -per il notificante -il momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, non anche quello del perfezionamento della notifica per il destinatario.
La regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l’atto perviene all’indirizzo del destinatario (Cass. civ., Sez. Un., 9 dicembre 2015, n. 24822; Cass. civ. Sez. III, 8 luglio 2020 n. 14148; Cass. civ. Sez. III, 18 febbraio 2025 n. 4193).
Tale principio -fondato sui valori costituzionali della ragionevolezza e dell’effettività della tutela giurisdizionale (Corte Cost., sentenza n. 477/2002) -trova applicazione anche con riferimento alla domanda revocatoria ordinaria.
Come le Sezioni Unite di questa Corte hanno già avuto modo di precisare, se il diritto si estingue per prescrizione quando non è esercitato, ciò che vale ad impedire che la prescrizione maturi è che il diritto sia esercitato. Se il diritto deve o può esserlo dando inizio al giudizio, dare inizio al giudizio è atto di esercizio del diritto e quindi ciò che rileva è che l’avente diritto abbia compiuto gli atti necessari per iniziarlo, non che nel termine l’obbligato lo venga a sapere; se è stato iniziato ed è stato fatto quanto necessario perché sulla sua base prosegua, il convenuto sarà posto in grado di difendersi a proposito della tempestività dell’atto di inizio. Ciò vuol dire che, per impedire il maturarsi della prescrizione, è necessario che il diritto sia stato esercitato nel termine. E questo è un fatto oggettivo, che non dipende dalla conoscenza che l’obbligato ne abbia; il completamento del procedimento di notificazione, necessario perché la prescrizione non si perfezioni, mette il
convenuto nella condizione di verificare se la prescrizione si è o no maturata ( v. Cass., Sez. Un., 9/12/2015, n. 24822 ).
A tale stregua, nel ( solo ) caso in cui l’esercizio del diritto può essere fatto valere solo mediante atti processuali, non si può sfuggire alla conseguenza che la prescrizione è interrotta dall’atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario per la notifica (v. Cass., Sez. Un., 9/12/2015, n. 24822).
Ne consegue che ai fini della tempestività dell’ actio pauliana è sufficiente che l’atto introduttivo del giudizio sia stato consegnato all’UNEP per la notifica entro il termine quinquennale previsto dall’art. 2903 c.c., restando irrilevante che la notifica si sia perfezionata per il destinatario oltre tale termine.
Orbene, tale principio va applicato anche in ipotesi di notificazione come nella specie effettuata ex art. 143 c.p.c.
Anche in tale ipotesi il completamento del procedimento di notificazione previsto dal legislatore deve ritenersi comunque idoneo a consentire (quantomeno in astratto) al destinatario la verifica se la prescrizione sia o meno maturata; e, corrispondentemente, idoneo a garantire al notificante la non maturazione della prescrizione.
Diversamente, in caso di residenza, dimora o domicilio del debitore non conosciuti risulterebbe per il creditore impossibile interrompere la prescrizione, venendo a subire un danno grave e definitivo per una circostanza rispetto alla quale è invero incolpevole.
A tale stregua, poiché nel caso l’atto di citazione risulta essere stato consegnato all’ufficiale giudiziario in data 5 marzo 2015, giorno di scadenza del termine quinquennale decorrente dalla trascrizione dell’atto dispositivo (avvenuta il 5 marzo 2010) , anche se la notifica non andò a buon fine ( in quanto l’atto, pur inviato all’indirizzo corrispondente alla residenza della convenuta, fu
restituito con l’indicazione ‘indirizzo sconosciuto’ ) l’ azione deve considerarsi tempestivamente esercitata.
Orbene, nel ritenere perfezionata la notifica solo al ventesimo giorno successivo alle formalità di cui all’art. 143 c.p.c. , e nel fondare su tale presupposto la pronuncia di prescrizione dell’azione, la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.
Della medesima s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Palermo, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Palermo, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza