Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 20318 Anno 2024
MITTERHOFER MIRIAM;
– intimata – avverso l’ordinanza n. 34843/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 25/11/2022 R.G.N. 25385/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/02/2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Con ordinanza n. 34483 del 2022 la Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avver so la sentenza della Corte d’Appello di Roma con la quale era stata confermata la decisione di primo grado che
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/02/2024
CC
Civile Ord. Sez. L Num. 20318 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso 12244-2023 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
aveva accertato che NOME COGNOME non era tenuta al versamento per l’anno 2009 de i contributi alla gestione separata i quali erano prescritti atteso che il dies a quo doveva essere fissato al 16.6.2009 – data di scadenza del versamento dei contributi -e che la lettera raccomandata con cui l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva intimato il pagamento era pervenuta alla destinataria solo in data 1.7.2015.
Questa Corte con l’ordinanza qui impugnata ha ritenuto tardivo il ricorso che, pur proposto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza impugnata, risultava notificato oltre il termine breve di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza al procuratore costituito nel domicilio eletto.
Per la revocazione dell’ordinanza ricorre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deducendo che la stessa si fonderebbe su un’erronea valutazione di un fatto, cioè la sussistenza del termine breve d’impugnazione, per essere stata notificata la sentenza al procuratore costituito nel domicilio eletto. Ha insistito quindi perché, revocata l’ordinanza, il ricorso per cassazione sia accolto e la sentenza della Corte di appello riformata con il rigetto dell’opposizione proposta avverso l’avviso di addebito. Nessuno si è costituito per NOME COGNOME. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c. insistendo nelle conclusioni già prese.
RITENUTO CHE
Con il ricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce che l’ordinanza di cui è chiesta la revocazione sarebbe incorsa in un errore di percezione laddove ha ritenuto tardivo il ricorso per cassazione per essere decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza al procuratore costituito dell’RAGIONE_SOCIALE (notificata il 6.4.2021, a mezzo del servizio postale) senza avvedersi che in realtà la notifica era stata sì eseguita al procuratore costituito ma non nel domicilio eletto.
La censura è fondata.
5.1. Rileva il Collegio che effettivamente dall’intestazione del ricorso in appello risulta che l’RAGIONE_SOCIALE , assistito dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, era ‘elettivamente domiciliato ai fini del presente atto presso l’ufficio distrettuale dell’Avvocatura dell’RAGIONE_SOCIALE di Roma, INDIRIZZO . Al contrario la sentenza di appello, pur indirizzata sia al legale rappresentane che all’AVV_NOTAIO costituito in appello , è stata notificata in INDIRIZZO indirizzo che corrisponde alla sede legale del l’RAGIONE_SOCIALE.
Anche d all’attestazione di conformità in calce alla sentenza di appello si evince che il domicilio eletto era in INDIRIZZO.
5.2. P er un’erronea percezione di fatti (cioè per un’erronea lettura del contenuto materiale degli atti del processo, ovvero per una svista) è stato ritenuto che la sentenza impugnata era stata notificata al procuratore dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE nel domicilio eletto e l’errore non riguarda l’attività valutativa e/o interpretativa; ha i caratteri dell’assoluta evidenza ed è rilevabile raffrontando la ordinanza impugnata e i dati della sentenza della Corte d’Appello di Roma, il ricorso in appello e il controricorso. Si tratta di errore decisivo posto che la Corte avrebbe dovuto ritenere ammissibile il ricorso ed esaminare le censure con esso mosse. Solo la notificazione effettuata nel domicilio eletto avrebbe giustificato l’applicazione di un termine breve per l’impugnazione. L’errore di percezione pertanto ha viziato irrimediabilmente la decisione che deve perciò essere revocata.
Occorre procedere all’esame del ricorso che è fondato e deve essere accolto.
La prescrizione dei contributi dovuti alla gestione separata decorre dal momento in cui scadono i termini per il pagamento dei predetti contributi e non dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi ad opera del titolare della posizione assicurativa. La dichiarazione in
questione, quale esternazione di scienza, non costituisce presupposto del credito contributivo. Pertanto, assume rilievo, ai fini della decorrenza della prescrizione in questione, anche il differimento dei termini stessi, quale quello previsto dalla disposizione di cui all’art. 1, comma 1, d.P.C.M. del 10 giugno del 2010 in relazione ai contributi dovuti per l’anno 2009 dai titolari di posizione assicurativa che si trovino nelle condizioni da detta disposizione stabilite (cfr. Cass. 10273 del 2021 e anche Cass. n. 27950 del 2018 e n. 19403 del 2019). Nella specie, il termine di prescrizione decorrente dalla data in cui si sarebbe dovuto effettuare il versamento (16.6.2010) alla data in cui è stata ricevuta la richiesta di pagamento (il 1.7.2015) non sarebbe scaduto dovendosi tenere conto del d.P.C.M. 10.6.2010 che ha previsto lo slittamento del termine per versare i contributi al 6.7.2010. Ne consegue che alla data del 1° luglio 2015 la prescrizione non era ancora maturata.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, revocata l’ordinanza n. 34843 del 2022 , deve essere cassata la sentenza della Corte di appello di Roma impugnata e la causa deve essere rinviata allo stesso giudice di appello che in diversa composizione provvederà anche sulle spese del presente giudizio di revocazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per revocazione e revoca l’ordinanza n. 34843 del 2022. Decidendo in sede rescissoria accoglie il ricorso dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. Cassa la sentenza della Corte di appello di Roma alla quale, in diversa composizione, rinvia anche per le spese di legittimità.
Così deciso in Roma il 29 febbraio 2024