Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7920 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7920 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8810/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, domicilio digitale: avvEMAIL
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE, domicilio digitale: avvEMAIL
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO CATANZARO n. 299/2023 depositata il 09/03/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
-Con sentenza del 4.10.2022 il Tribunale di Cosenza ha dichiarato il fallimento di RAGIONE_SOCIALE nella sua contumacia, su ricorso di RAGIONE_SOCIALE titolare del credito di € 8.824,56 portato da decreto ingiuntivo non opposto.
1.1. -L’ing. NOME COGNOME legale rappresentante della società fallita, ha proposto reclamo ex art. 18 l.fall. articolato su sette motivi, tutti rigettati dalla Corte d’appello di Catanzaro.
1.2. -Avverso detta decisione l’ing. NOME COGNOME in proprio e quale legale rappresentante della fallita RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione articolato su otto motivi e illustrato da memoria, cui il Fallimento intimato ha resistito con controricorso, mentre il creditore istante RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con il primo motivo si deduce ‘ Omessa o insufficiente motivazione in relazione all’articolo 347 c.p.c. e all’articolo 132 -bis disp. att. c.p.c., per omessa acquisizione del fascicolo di primo grado (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) ‘ , in quanto la corte d’appello av rebbe richiesto, ma poi non acquisito, il fascicolo d’ufficio cartaceo di prime cure e, di conseguenza, avrebbe omesso di pronunciarsi sulle questioni sollevate con il primo motivo di reclamo, riproposte nel secondo motivo di ricorso per cassazione.
2.1. -Il secondo mezzo denunzia la ‘ Nullità della sentenza per omessa pronuncia su questione decisiva ed assorbente (relativa a violazione degli artt. 111 e 25 Cost. e dell’art. 6 CEDU e 47 carta dei diritti dell’Unione europea in relazione agli artt. 10, 11 e 117 Cost., artt. 276 co. 1 cpc, 144 att. in relazione all’art. 275 cpc, l’art. 74 cpc, artt. 15 l. fall. e 50 bis, 281 septies e 281octies cpc, in combinato disposto con l’art. 48 o.g. in relazione alla contestata violazione delle norme sul contraddittorio e sul giusto processo, sui poteri del giudice, sulla collegialità della decisione, sulla precostituzione del collegio) e motivazione inesistente (violazione art. 112 e 115 cpc in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 cpc )’, poiché, pur avendo il reclamante allegato e provato che la sentenza era
stata firmata (si sottolinea: non anche depositata) dalla relatrice un secondo dopo la designazione del collegio -dovendosi perciò ritenere preconfezionata dal giudice monocratico (in particolare: 28.7.2022 data della camera di consiglio indicata in sentenza; 15.9.2022 data di comparizione delle parti; 28.9.2022 data di rimessione al collegio; 3.10.2022 ore 20.45 designazione collegio; 3.10.2022 ore 20.45.01 firma elettronica della relatrice sulla sentenza; 4.10.2022 deposito della sentenza) -la corte territoriale non si sarebbe pronunciata sulla questione, appunto senza consultare il fascicolo di cui aveva peraltro chiesto l’acquisizione.
In via gradata viene sollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 156 c.p.c. nella parte in cui non prevede la nullità della sentenza come conseguenza della mancata costituzione del collegio e quindi della mancata designazione del giudice, come persona, prima della pronuncia della sentenza, per violazione degli artt. 111 e 25 Cost. nonché degli artt. 6 CEDU e 47 Carta dei diritti dell’Unione europea , in relazione agli artt. 10, 11 e 117 Cost.
2.2. -I due motivi, esaminabili congiuntamente in quanto connessi, sono inammissibili, con assorbimento della sollevata questione di incostituzionalità.
2.3. -Vi è innanzitutto una innegabile confusione circa i dati allegati e contestati.
Secondo quanto si legge a pag. 7 del ricorso, la sentenza sarebbe nulla perché firmata dal giudice alle ore 21.45, un’ora prima che venisse caricato sul fascicolo telematico il provvedimento di designazione del Collegio (avvenuto alle ore 22.45) – anche se nella trascrizione delle note di trattazione scritta del reclamo si legge in realtà che « la firma della sentenza di fallimento … è successiva al provvedimento di nomina del collegio » – mentre a pag. 9 del ricorso sarebbe nulla perché firmata alle ore 20.45.01, un secondo dopo la designazione del Collegio ( recte : i l caricamento dell’atto di designazione sul fascicolo telematico) risalente alle ore 20.45.
Lo stesso controricorrente sottolinea come, in un primo momento, il reclamante avesse fondato la dedotta violazione delle norme sul contraddittorio, e del principio di precostituzione del giudice, sul
fatto che la sentenza di primo grado risultava adottata in data (28.7.2022) antecedente l’ udienza di prima comparizione delle parti (15.9.2022) e poi -ma solo nelle note di trattazione, e dunque in violazione dell’art. 342 c.p.c. sul fatto che la sottoscrizione della sentenza da parte della relatrice era avvenuta un minuto secondo dopo la data di designazione del collegio risultante dal fascicolo telematico.
2.4. -Ciò premesso, la mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio prefallimentare, lamentata con il primo motivo (peraltro senza il rispetto dei canoni di specificità e decisività del fatto storico di cui si lamenta l’omesso esame) , appare superata dalla allegazione dei dati da parte dello stesso reclamante, a supporto del primo motivo di reclamo, che la corte territoriale ha infatti esaminato e rigettato ( donde l’inconferenza del vizio di omessa pronuncia), osservando: i) in fatto, che si era trattato di un mero refuso, poiché, pur essendo «vero che la sentenza impugnata indica il 28.7.2022 quale data della camera di consiglio, data anteriore a quella dell’udienza di comparizione (15.9.2022) », tuttavia, «a ll’esito dell’udienza del 15.9.2022, il Giudice designato si era riservato di riferire al Collegio» e, «conseguentemente, la camera di consiglio non può che essersi tenuta successivamente all’udienza del 15.9.2022 », sicché «la data indicata in sentenza è da ritenersi frutto di un errore materiale»; ii) in diritto, che, secondo l’insegnamento di legittimità, «la data della deliberazione della sentenza, diversamente dalla data di pubblicazione, non è un elemento essenziale dell’atto, ma un mero atto interno, la cui omissione non produce alcuna nullità» (Cass. 2229/1960).
2.5. -Peraltro, entrambi i rilievi sono condivisibili, sia perché si tratta evidentemente di meri errori materiali, sia perché la designazione del collegio nemmeno necessita di uno specifico atto, essendo derivazione di apposite previsioni tabellari (tanto che il sistema informatico può registrare come ‘nomina’ quella che è la semplice ‘ratifica’ di una competenza interna tabellare precostituita), sia perché ogni eventuale errore nella indicazione della data di deliberazione non rileva, in quanto essa inidonea ad inficiare la validità della sentenza, ai cui fini ciò che conta è
esclusivamente la data di pubblicazione , che dev’essere (come è stata) posteriore all’udienza di comparizione delle parti in cui il giudice monocratico si è riservato di riferire al collegio.
2.6. -Deve quindi concludersi che le discrasie cronologiche confusamente segnalate dal ricorrente non sono conducenti ai fini dell’evocato vizio di radicale nullità della sentenza, risultando frutto -al più – di semplici refusi o errori materiali o disallineamenti del caricamento informatico dei dati.
-Il terzo mezzo deduce la ‘ Nullità della sentenza per motivazione apparente (violazione art. 115 cpc, 132 co. 4, 111 Cost., in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc), relativa al contenuto della relata di notifica e alla numerazione civica dello stabile sede della società ‘ ; la notifica del ricorso ex art. 6 l.fall. sarebbe inesistente o nulla non solo per mancata indicazione nella relata dell’orario di notifica (possibile dalle 7:00 alle 21:00, ex art. 147 c.p.c. , in relazione all’art. 110 d .P.R. n. 1229/59), ma anche e soprattutto perché dalla stessa relata -ove si legge ‘(…) ho notificato copia ricorso per dichiarazione di fallimento, designazione giudice e pedissequo provvedimento di udienza di fissazione a: RAGIONE_SOCIALE in persona del RAGIONE_SOCIALE, con sede in INDIRIZZO-8736 Rende (CS), mediante :’ (segue di pugno la dicitura) ‘ Anzi non potuto notificare in quanto recatami all’indirizzo (cancellatura) ho rinvenuto chiuso, (cancellatura) successivamente ho notificato ai sensi dell’art. 15 LF ‘ -si evincerebbe che l’ufficiale giudiziario in realtà non si sarebbe effettivamente recato all’indirizzo indicato prima di effettuare il deposito presso la casa comunale, essendo stata offerta prova fotografica che il civico n. 59 non esiste (mentre la sede societaria si estende dal n. 59/c al n. 59/f) nonché prova per testi sul l’apertura della sede dalle ore 7 alle ore 22 del giorno del tentativo di notifica (12.7.2022), con presenza di personale; di qui la presentazione di una querela di falso.
3.1. -La doglianza è infondata.
3.2. -La motivazione della sentenza impugnata non solo non è apparente, ma risulta fondata sul dirimente rilievo che la notifica ex art. 107, comma 1, d.P.R. n. 1229/59, è stata eseguita proprio all’indirizzo della società pacificamente indicato nel registro delle
imprese (e cioè in Rende, INDIRIZZO come da visura camerale aggiornata all’1.6.2022 prodotta dal creditore istante).
Per questo la corte d’appello ha evocato il precedente di questa Corte in base al quale, ove si debba procedere, ai sensi dell’art. 15, comma 3, l.fall., alla consegna dell’atto presso la sede risultante dal registro delle imprese (prima di poter provvedere al deposito presso la casa comunale), non assume rilevanza «l’eventuale esistenza di una sede effettiva diversa, sicché, ove la notifica sia stata effettuata all’indirizzo indicato nel predetto registro, resta esclusa in radice la possibilità di dimostrare che essa avrebbe dovuto essere effettuata in un altro luogo» (Cass. 21199/2021).
Né lo speciale procedimento notificatorio introdotto dall’art. 15 comma 3 l.fall. contempla l’indicazione dell’orario del tentativo di notifica presso la sede della società a pena di nullità.
– Il quarto mezzo denuncia ‘ Falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché degli artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 cod. proc. civ. in riferimento alla mancata ammissione delle prove e conseguentemente della querela di falso ‘, finalizzate a dimostrare che non esisteva nessun civico 59 (i documenti fotografici riportando un fabbricato con numerazione continua a partire da 59/a).
4.1. -Le censure sono inammissibili poiché ancora una volta fondate sull’assunto dell’inesistenza del civico cui è stata indirizzata la notifica ai sensi dell’art. 15 l.fall., sebbene si trattasse proprio dell’indirizzo indicato nel registro delle imprese dallo stesso debitore, sul quale grava evidentemente ogni onere di diligenza sotto il profilo di una precisa, aggiornata e non decettiva informazione circa i dati della società rilevanti nell’interesse dei creditori e dei terzi.
4.2. -Peraltro, la contestata affermazione della corte territoriale per cui «i mezzi di prova offerti (prove testimoniali) intenderebbero dimostrare che, al momento della notifica, gli addetti della società erano presenti nella sede di INDIRIZZO ma si tratta di una circostanza che, anche ove riscontrata, non appare logicamente incompatibile con l’altra circostanza attestata
dall’Ufficiale Giudiziario e della quale si vorrebbe provare la falsità -che la società era chiusa, ben potendo darsi che lo stabile fosse chiuso all’esterno, pur essendovi del personale all’interno» non è sindacabile in questa sede, trattandosi di una motivata valutazione di inidoneità dei mezzi di prova offerti al fine di privare la relata di notifica dell’efficacia privilegiata che le compete attraverso la querela di falso, perciò ritenuta inammissibile ( ex multis , Cass. 14454/2020, 23899/2016, 15699/2002, 2403/1998, 688/1984).
4.3. -Quanto al deposito dell’atto presso la casa comunale, il ricorrente riferisce che nella relata si legge ‘ ho depositato presso la casa comunale in persona del COGNOME NOME come da visura ‘ , ma la corte d’appello ha ritenuto regolare il procedimento notificatorio (con assorbimento della censura relativa alla notifica a mani della madre de ll’amministratore COGNOME, non riproposta in questa sede) valorizzando evidentemente l’esplicito rinvio alla visura camerale, attraverso cui il nome dello COGNOME viene in rilievo nella sua qualità di legale rappresentante della società (tanto che la sigla illeggibile potrebbe essere anche ‘l.r.’) , come tale legittimato a visionare l’atto in questione .
5. -Con il quinto mezzo, rubricato ‘ Falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché degli artt. 15 l. fall., 147 cpc e 110 DPR 1229/1959 in riferimento alla nullità della notifica (vizio ex art. 360, co. 1, n. 3, cpc). Questione di legittimità costituzionale. Pregiudiziale comunitaria ‘, il ricorrente osserva: i) che l’art. 110 d.P.R. 1229/59 prescrive l’indicazione dell’orario ‘ove occorra’ e non v’è dubbio che esso occorra nel caso di una notifica in forma accelerata e semplificata, per dimostrare che l’ufficiale giudiziario sia effettivamente passato dalla sede sociale, in orario prescritto ex art. 147 c.p.c., prima di recarsi alla casa comunale; ii) che l’art. 137 c.p.c. prevede che, se non viene reperito il destinatario, si deposita l’atto e tale attività è disciplinata dall’art. 140 c .p.c. che prevede sia lasciato avviso presso l’abitazione o la sede; iii) che il mancato avviso rende il procedimento di notifica inidoneo a creare anche solo una minima possibilità di conoscibilità per il destinatario, con irragionevole violazione del diritto di difesa e del
giusto processo (artt. 24, 111, Cost., artt. 6 Cedu, artt. 16 e 47 Trattato Lisbona, in relazione agli artt. 10, 11 e 117 Cost.).
5.1. -Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c.
5.2. -E’ sufficiente richiamare il solido formante giurisprudenziale di legittimità che valorizza la specialità del procedimento notificatorio di cui all’art. 15, comma 3, l.fall., quale disciplina semplificata volta a coniugare la tutela del diritto di difesa del debitore con le esigenze di celerità e speditezza intrinseche al procedimento concorsuale, che perciò prevale sulla disciplina ordinaria prevista dal codice di rito, escludendone l’applicabilità (Cass. 13368/2024, 7083/2022, 4030/2022, 5311/2020, 19688/2017). Questa peculiare disciplina ha già passato indenne il vaglio del Giudice delle leggi che, in relazione ai parametri di cui agli artt. 3 e 24 Cost., ne ha puntualizzato il discrimine rispetto alla disposizione di cui all’art. 145 c.p.c. ( al contrario finalizzata esclusivamente all’esigenza di assicurare alla persona giuridica l’effettivo esercizio del diritto di difesa in relazione agli atti ad essa indirizzati) venendo in rilievo, in sede concorsuale, la maggiore complessit à degli interessi coinvolti, in quanto comuni a una pluralit à di operatori economici, ed anche la loro rilevanza pubblica, in ragione delle connotazioni soggettive del debitore e della dimensione oggettiva del debito che il legislatore del 2012 ha inteso tutelare con la semplificazione del procedimento notificatorio pre-fallimentare (Corte cost. 146/2016, 162/2017; cfr. Cass. 7083/2022, 3555/2023, 21241/2023). Del resto, il fulcro di questo sistema risiede nell’onere di tutti gli imprenditori iscritti nel Registro delle imprese di dotarsi di un indirizzo PEC (Cass. 26333/2016, 31/2017, 16864/2018, 26481/2019, 18544/2020, 7083/2022, 3555/2023) da mantenere operativo fino ai dodici mesi successivi alla cancellazione dal Registro delle imprese (Cass. 17946/2016, 602/2017, 6378/2018, 18544/2020, 16775/2021, 7083/2022, 21178/2023).
5.3. – Questo speciale procedimento notificatorio da una parte esclude l’applicazione delle regole ordinarie, dall’altra fa gravare sull’imprenditore le conseguenze negative derivanti dal mancato rispetto dei descritti obblighi di dotarsi di indirizzo pec e di
tenerlo operativo, nell’implicito presupposto che l’irreperibilità del debitore sia imputabile alla sua stessa negligenza o ad una condotta non conforme agli obblighi di correttezza propri di un operatore economico (Cass. 602/2017, 3443/2020, 18544/2020, 18881/2022, 21178/2023, 22415/2023), tale da giustificare la rilevante semplificazione dei due successivi passaggi dell’iter notificatorio, essendo sufficiente che la notificazione di persona a mezzo ufficiale giudiziario presso la sede legale della società ‘non può essere compiuta con queste modalità’ – e dunque senza che spetti all’ufficiale giudiziario effettuare ulteriori ricerche per accertare l’irreperibilità del destinatario – perché la notifica possa ritenersi perfezionata con il deposito dell’atto nella casa comunale (cfr. Cass. 6866/2022, 28916/2020).
Nel caso in esame, la RAGIONE_SOCIALE non si è curata né di tenere operativa la propria casella di posta elettronica, né di indicare nel registro delle imprese eventuali errori del civico della propria sede legale, o ipotetiche variazioni della stessa.
-Il sesto motivo denuncia la ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 l. fall. e dell’art. 21bis l. n. 241/1990 (in riferimento all’art. 360, co. 1, n. 3, cpc). Pregiudiziale comunitaria in relazione agli art. 6 e 47 CDUE ‘, sul rilievo che non sarebbe stata raggiunta la soglia debitoria di 30mila euro ex art. 15 ult.co. l.fall., per mancanza di prova dell’avvenuta notificazione di cartelle o ingiunzioni di pagamento relative al debito fiscale di oltre 420 mila euro.
6.1. -La censura è inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza, a fronte della affermazione della corte d’appello per cui ‘ nel prospetto inviato dall’Agenzia delle entrate risultano le cartelle esattoriali e le date di notifica’, fermo restando che il requisito ex art. 15, ult.co. l.fall. attiene anche solo al fatto che si tratti di debiti scaduti, non anche divenuti definitivi.
-Il settimo mezzo denuncia ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 l. fall. e dell’art. 21bis l. n. 241/1990 ‘ in ordine alla prova dello stato di insolvenza, ritenuta raggiunta già dal tribunale sulla base di elementi (come l’incapacità di estinguere il debito nei confronti dell’istante, che pure aveva concesso a tal
fine dilazioni di pagamento; il debito erariale; la mancanza di qualsiasi evidenza di beni patrimoniali; la mancata dimostrazione della prosecuzione dell’attività imprenditoriale ) oggetto di contestazione (come ad es. l’offerta banco iudicis di pagamento del debito verso il creditore istante).
7.1. -Il motivo è palesemente inammissibile.
7.2. – È sufficiente ricordare il costante indirizzo nomofilattico in base al quale il convincimento espresso dal giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in cassazione, ove sorretto come nella specie – da motivazione esauriente e giuridicamente corretta, senza che rilevino, a tal riguardo, le cause dell’insolvenza, quand’anche non imputabili all’imprenditore ( ex plurimis , Cass. 8745/2023, 480/2023, 17105/2019).
-L’ottavo mezzo denuncia ‘ Violazione e falsa applicazione dell’art. 294 cpc ‘ per avere la corte d’appello respinto le doglianze relative alla richiesta di rimessione in termini ai fini del pagamento del creditore istante, non potuta avvenire in sede prefallimentare in seguito alla contumacia derivante dalla inesistenza o nullità della notifica, come sostenuto nei primi quattro motivi di ricorso; in ogni caso si invoca un ripensamento dell ‘indirizzo interpretativo sull’efficacia del pagamento del creditore istante in sede di reclamo, tenuto conto di un preteso suo pieno effetto devolutivo e del favore del nuovo Codice dell’insolvenza per le soluzioni che possano salvare l’impresa .
8.1. -Il motivo è inammissibile.
Il presupposto della inesistenza o nullità della notificazione è, come visto, venuto meno per il mancato accoglimento dei relativi motivi.
Né il ricorrente prospetta serie argomentazioni idonee a rivedere il consolidato e anche di recente ribadito orientamento in base al quale il pagamento del debito verso il creditore istante può eventualmente spiegare effetto in sede di reclamo ai fini della revoca della sentenza di fallimento, per difetto di legittimazione di quest’ultimo, solo se intervenuto prima della dichiarazione di
fallimento e con atto di data certa anteriore (Cass. 11495/2024, 16122/2019).
-Al rigetto del ricorso segue la condanna di entrambi i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità al Fallimento controricorrente e, per esso, in quanto ammesso al patrocinio dello Stato, ai sensi dell’art. 144 d.P.R. n. 115 del 2002, in favore di quest’ultimo, come disposto dall’art. 133 dello stesso t.u. spese giustizia.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti NOME COGNOME costituitosi anche in proprio, e la società RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore dello Stato, per la parte controricorrente Fallimento, ammessa al patrocinio ex artt. 144 e 133 d.P.R. n. 115 del 2002, in Euro 8000,00 per compensi, oltre agli accessori di legge; a i sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso principale, se dovuto, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12/02/2025.