Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34541 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34541 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso n.23947/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME e COGNOME NOME;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 593/2020 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 3 giugno 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME:
Rilevato che:
La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 3 giugno 2020, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del 17 dicembre 2018 del Tribunale di Alessandria -che, revocato per tardività di notifica un decreto ingiuntivo ottenuto da RAGIONE_SOCIALE, l’aveva condannata a corrispondere all’opposta, quale corrispettivo per energia elettrica somministratale, euro 19.144,57 oltre interessi -, ritenendo che fosse stato notificato entro il termine presso un erroneo domicilio del difensore dell’appellata, solo oltre detto termine essendo stata rinnovata la notifica presso il domicilio corretto.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso, sulla base di due motivi; RAGIONE_SOCIALE si è difesa con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Considerato che:
1. Il primo motivo denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 327, 156 e 291 c.p.c., per avere la corte territoriale dichiarato inammissibile l’appello omettendo di considerare che la pretesa nullità della prima notifica (avvenuta il 19 giugno 2019) si sarebbe sanata ex tunc per la regolare costituzione in giudizio della appellata e comunque per il raggiungimento dello scopo.
Osserva la ricorrente che erroneamente il giudice d’appello avrebbe dichiarato invalido il primo tentativo di notifica dell’atto d’appello – notifica postale tentata il 19 giugno 2019 -affermando poi l’inammissibilità del gravame ai sensi dell’articolo 327, comma primo, c.p.c. per asserita tardività della seconda notifica – compiuta il 28 giugno 2019 -che, quale appellante, l’attuale ricorrente avrebbe compiuta ‘ per mera cautela ‘.
Invero, la prima notifica sarebbe stata diretta all’indirizzo del difensore di controparte ed eletto da quest’ultima come domicilio, sito in INDIRIZZO, INDIRIZZO. Sarebbe poi risultato, tuttavia, che il difensore di RAGIONE_SOCIALE si era trasferito in Torino, INDIRIZZO durante il giudizio di primo grado senza comunicarlo in atti; e quindi ‘ immediatamente ‘ il 28 giugno 2019 il procuratore dell’appellante avrebbe notificato presso questo ‘ nuovo ‘ indirizzo.
Peraltro, la Corte d’appello non ha tenuto in conto che RAGIONE_SOCIALE si era poi tempestivamente costituita – senza presentare impugnazione incidentale -, così sanando ex tunc la pretesa nullità della notifica postale del 19 giugno 2019, onde la notifica non sarebbe stata tardiva e l’impugnazione avrebbe dovuto qualificarsi ammissibile. Si invoca al riguardo l’insegnamento di S.U. 20 luglio 2016 n. 14917 e di S.U. 18 aprile 2016 n. 7665.
2. Il secondo motivo denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degli articoli 327 e 330 c.p.c. per avere il giudice d’appello dichiarato inammissibile il gravame affermando che il procuratore dell’appellante avrebbe dovuto verificare il mutamento del domicilio del procuratore dell’appellata, benché questo fosse al di fuori del circondario del Tribunale di Alessandria.
Il giudice d’appello avrebbe motivato nel senso appena indicato, non considerando che l’appellante avrebbe immediatamente provveduto alla ‘ seconda tempestiva notifica ‘ all’esito del primo invio postale specificando che tale notifica sarebbe stata eseguita ‘ alla luce della variazione, mai comunicata, di indirizzo di studio extra distretto da parte del procuratore di controparte ‘. La corte territoriale non avrebbe inoltre tenuto in conto che il difensore di RAGIONE_SOCIALE, appartenente al RAGIONE_SOCIALE di Torino, aveva eletto in primo grado il domicilio a Torino ma che la causa si era svolta ad Alessandria, e dunque in un diverso circondario. L’attuale ricorrente avrebbe assunto il legittimo affidamento sul domicilio dell’avvocato di controparte, e il giudice d’appello comunque non avrebbe seguito il consolidato orientamento giurisprudenziale, ribadito da Cass. sez. 3, ord. 3 dicembre 2019 n. 31459, per cui, se avviene il trasferimento del difensore domiciliatario della parte cui si rivolge la notifica, occorre distinguere se il
difensore ‘ eserciti o meno la sua attività nel circondario del tribunale dove si svolge la controversia ‘, solo nel primo caso dovendo il notificante accertare quale sia l’effettivo domicilio del difensore, anche tramite l’albo professionale. Nel caso in esame, l’appellante, ora ricorrente, avrebbe immediatamente provveduto alla notifica dell’appello presso il nuovo studio extradistrettuale dal procuratore di controparte, essendo trascorsi solo 8 giorni tra la prima e la seconda notifica dell’atto d’appello. D’altronde l’elezione di domicilio sarebbe ‘ valevole per tutto il grado di giudizio ed altresì per la notifica dell’atto introduttivo del grado successivo ‘ (cfr. articolo 330 c.p.c.).
3.1 Vagliando congiuntamente i motivi, che vertono infatti sulla stessa tematica, si deve anzitutto osservare che la ricorrente invoca una giurisprudenza di questa Suprema Corte che può ben dirsi stabile a seguito proprio di S.U. 20 luglio 2016 n. 14916, massimata come segue : ‘ Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicché i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia ” ex tunc “, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c. ‘ (principio ribadito nella coeva sentenza n. 14917 del 20/07/2016, non massimata e invocata dalla parte ricorrente). Su questa linea si collocano Cass.sez. 3, 9 marzo 2018 n.5663 e, tra i più recenti, Cass. sez. 3, 21 luglio 2021 n. 20840 (‘ La notifica dell’atto di appello effettuata presso l’originario difensore revocato, anziché presso quello nominato in sua sostituzione, non è inesistente, atteso che il requisito del “collegamento” (o del “riferimento”) tra il luogo della notificazione e il destinatario non rientra tra gli elementi costitutivi essenziali (rinvenibili nell’attività di trasmissione, svolta da soggetto qualificato, dotato ” ex lege ” del relativo potere, nonché nella fase di consegna, intesa come raggiungimento di uno degli esiti postivi dell’atto, in forza dei quali lo stesso possa considerarsi ” ex lege ” eseguito), idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, integrandone la fattispecie
legale minima; pertanto, il requisito in parola si colloca fuori dal perimetro strutturale della notificazione e la sua assenza determina la nullità dell’atto processuale, sanabile con effetto ” ex tunc ” attraverso la costituzione dell’intimato o la sua rinnovazione, spontanea o su ordine del giudice ‘) e Cass. sez. 5, 20 ottobre 2022 n. 31085 (‘ L’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità; l’inesistenza della notificazione non è sanabile per raggiungimento dello scopo … ‘)
3.2 Tuttavia, vige anche in questa fattispecie processuale uno dei più dirimenti canoni (come nel campo sostanziale), cioè la diligenza, necessario requisito con cui quindi deve operare il notificante. Se, allora, il mancato rispetto del termine della notifica dell’atto impugnativo discende dal non raggiunto perfezionamento di una notifica derivato dall’essere stata questa tentata in un luogo diverso rispetto a quello dove si trova il domicilio eletto – ovvero lo studio del difensore di controparte – allorquando il luogo esatto era da tempo noto (il che, proprio per l’ineludibile applicazione del canone della diligenza, significa conosciuto o agevolmente conoscibile), tale violazione del termine non può non produrre l’effetto di tardività della impugnazione, diversamente (cioè applicando in una simile fattispecie la giurisprudenza sopra riportata in ordine alla sanatoria) ‘ nullifica ndosi’ il confine temporale del termine dettato dal legislatore.
Corretto è il riferimento di RAGIONE_SOCIALE all’insegnamento giurisprudenziale di Cass. sez. 1, 19 dicembre 2016 n. 26189, che descrive l’effetto della carenza di diligenza, e in tal modo, a contrario , la sua misura idonea a governare la condotta di chi intende notificare : ‘ La notificazione dell’atto di appello effettuata al procuratore domiciliatario mediante consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario l’ultimo giorno utile, senza che il notificante si sia accertato del cambio di domicilio del predetto procuratore ove quest ‘ultimo appartenga alla stessa circoscrizione del
notificante, implica che l’eventuale difetto della notificazione sia imputabile allo stesso notificante, che non ha assolto all’onere di diligenza, sullo stesso gravante, del preventivo controllo dell’albo professionale, con conseguente inammissibilità del l’appello tardivamente proposto. Invero, la legge professionale impone al procuratore di comunicare i successivi mutamenti del proprio domicilio solo nel caso di svolgimento di attività difensiva al di fuori del proprio distretto, mentre, in ambito locale, le esigenze processuali riconnesse alla conoscenza del domicilio del procuratore sono soddisfatte dalle relative annotazioni nell’albo professionale. ‘ (s ulla stessa linea v. Cass. sez. 1, ord. 6-1, 8 agosto 2017 n. 19733; e cfr. già Cass. sez. 3, 13 febbraio 2014 n. 3356).
3.3 Nel caso in esame effettivamente, come segnala la controricorrente, in vari atti difensivi di quest’ultima antecedenti alla pronuncia di primo grado figurava con evidenza il nuovo indirizzo dello studio del difensore appunto di RAGIONE_SOCIALE. La presenza tutt’altro che celata di questo elemento avrebbe allora dovuto, per chi agisce secondo una diligenza ordinaria, valere come comunicazione del mutamento dell’indirizzo rispetto a quello indicato nel l’ atto di costituzione in giudizio. Invero, non occorre nella fattispecie una comunicazione formale, essendo sufficiente, proprio nell’ottica della diligenza che deve connotare il comportamento di ogni difensore, far pervenire la notizia alla controparte con modalità idonee per rendere agevole la sua percezione: e così sono state quelle adottate dal difensore di RAGIONE_SOCIALE, essendo indicato l’indirizzo in capo all’atto difensivo scritto come immediato prosieguo della indicazione del nome del difensore che lo aveva redatto.
Si deve pertanto ritenere che l’attuale ricorrente abbia ricevuto, con modalità adeguata per una percezione concretizzante una normale diligenza, la notizia del nuovo domicilio ove avrebbe dovuto effettuare la notifica dell’atto di impugnazione. Non è pertanto applicabile la giurisprudenza che la ricorrente ha invocato, perché essa presuppone che chi non è riuscito a perfezionare la notifica non abbia tenuto una condotta negligente, bensì abbia compiuto il tentativo di notificare applicando il normale modus di diligenza. L’istituto della sanatoria non può infatti intervenire nel caso in cui il vizio da sanare sia attribuibile alla
condotta negligente di chi altrimenti ne fruirebbe, non potendo certo valere come una sorta di ‘ amnistia ‘ rispetto ad una condotta giuridicamente censurabile.
Se, dunque, la successiva notifica valida si è perfezionata oltre il termine normativo quale conseguenza del negligente precedente tentativo di notifica entro il termine, non si può non confermare la decisione del giudice d’appello, risultando infondate le doglianze della ricorrente, le quali hanno come presupposto una diligenza non applicata dalla ricorrente stessa.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con condanna della ricorrente a rifondere a controparte le spese, liquidate come da dispositivo.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in un totale di € 2700, oltre a € 200 per gli esborsi e agli accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma il 6 ottobre 2023