Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1436 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1436 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25239/2017 R.G. proposto da: COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato
NOME COGNOME.
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME.
– controricorrenti- avverso la sentenza n. 79/2017 della CORTE DI APPELLO DI TRENTO, depositata il 21.03.2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2022 dal Consigliere NOME COGNOME
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto ricorso, sulla scorta di tre motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Trento n. 79/2017 del 21/03/17 che ha confermato la sentenza del Tribunale di Trento n. 147/2016 del 15/02/2016.
Con la suddetta sentenza il tribunale aveva rigettato la domanda con cui il COGNOME, comproprietario per la quota indivisa di un terzo di un piazzale e di un garage, aveva chiesto di accertare «l’errore o la presupposizione» che viziava il contratto con cui egli aveva venduto tale quota agli altri comproprietari NOME COGNOME e NOME COGNOME e, conseguentemente, di aumentare giudizialmente il prezzo di trasferimento o, in subordine, di risolvere il contratto di compravendita di quota e di sciogliere la comunione.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno resistito con controricorso, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso.
La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 21 giugno 2022, per la quale non sono state presentate memorie.
Il ricorso è inammissibile perché tardivamente proposto.
I controricorrenti infatti – smentendo l’affermazione che si legge a pagina 8, § 20, del ricorso, secondo cui la sentenza di appello non sarebbe stata «mai notificata» – hanno dedotto che tale sentenza era stata loro notificata per via telematica il 23 marzo 2017 dal procuratore dello stesso ricorrente e hanno eccepito la decadenza di quest’ultimo dall’impugnazione, invocando il principio della bilateralità dell’efficacia della notifica della sentenza ai fini de decorrenza del termine di cui all’articolo 325 c.p.c..
In effetti, i controricorrenti hanno prodotto, come documento 3 allegato controricorso, la stampa del messaggio di posta elettronica certificata (la cui conformità all’originale non è stata contestata dal ricorrente, cfr. Cass. SSUU 8312/2019), inviato il 23/03/2017 dall’avvocato NOME COGNOME, difensore di NOME COGNOME, all’avvocato NOME COGNOME, difensore dei signori COGNOME COGNOME COGNOME, avente ad oggetto «notifica sentenza per decorso termine
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impugnazione (ai sensi della legge n. 53/1994 e seguenti)», al quale era allegata la copia digitale della sentenza della Corte d’appello di Trento n. 79/2017 e della relata di notifica a mezzo EMAIL.
Dal 23/03/2017, dunque, il termine breve per l’impugnazione ha iniziato a decorrere non soltanto per i signori COGNOME e COGNOME, destinatari della notifica, ma anche per il notificante NOME COGNOME (tra le tante, Cass. 5177/2018); donde la tardività del ricorso, notificato il 23 ottobre 2017.
Il ricorso è inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/02, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna il ricorrente a rifondere ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione, che liquida in C 2.200, oltre C 200 per esborsi e altri accessori di legge.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio della seconda sezione civile il 21 giugno 2022.