Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21148 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21148 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 24/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8009/2021 R.G. proposto da :
COGNOME domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO LECCE n. 1245/2020 depositata il 22/12/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
Nella controversia in materia di rapporti di vicinato, promossa da COGNOME COGNOME nei confronti di COGNOME NOME, NOME COGNOME, COGNOME NOME e COGNOME Antonio, il Tribunale di Lecce ha accertato che i convenuti, nella ricostruzione di un edificio preesistente, avevano modificato la preesistente volumetria; li condannava, quindi, a demolire quanto costruito in violazione delle distanze, ordinando inoltre la regolarizzazione delle luci.
Contro la sentenza hanno proposto appello NOME e NOME COGNOME, lamentando che la citazione iniziale non era stata notificata alla stessa NOME COGNOME contumace nel giudizio di primo grado, ma a una sua omonima. La Corte d’appello di Lecce, muovendo dalla premessa che la controversia dava luogo a una ipotesi di litisconsorzio necessario, ha rilevato che, in effetti, la citazione non fu notificata a NOME COGNOME, ma a una sua omonima. Secondo la Corte territoriale la consegna a persona diversa risultava dal fatto che l’atto fu preso in consegna da persona qualificatasi madre della destinataria, che sottoscrisse la relata apponendovi il proprio nome ‘COGNOME‘, che non è il nome del genitore dell’appellante, ma della sua omonima, il che costituiva decisiva conferma che l’atto non fu portata nella sfera di conoscenza dell’appellante, la cui madre non si chiama COGNOME, ma è NOME COGNOME
La Corte di merito, pertanto, ha dichiarato la nullità della notifica della citazione a NOME COGNOME e la conseguente nullità della sentenza di primo grado del Tribunale di Lecce, dinanzi al quale ha rimesso le parti in applicazione dell’art. 354 c.p.c.
Per la cassazione della sentenza COGNOME COGNOME ha proposto ricorso, affidato a sette motivi: i primi sei motivi censura la
dichiarazione di nullità della notifica, sotto una molteplicità di profili: perché la notificazione si era perfezionata (primo motivo), perché la Corte d’appello non aveva tratto le debite implicazione dalla CAN (comunicazione dell’avvenuta notifica), omettendo l’esame del fatto e non motivando sul punto (secondo e terzo motivo); perché la Corte d’appello non ha posto a fondamento della propria decisione il certificato di residenza della convenuta e l’avviso di ricevimento (quarto motivo); perché la Corte d’appello non ha considerato la natura di atto pubblico dell’avviso di ricevimento, destinato a fare prova fino a querela di falso (quinto motivo); perché la convenuta aveva avuto conoscenza del processo (sesto motivo) e perché non ricorreva una ipotesi di litisconsorzio necessario (settimo motivo).
NOME COGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno resistito con controricorso.
Le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Si giustifica in via prioritaria l’esame del quarto e del quinto motivo di ricorso, i quali, da esaminare congiuntamente, sono fondati e il cui accoglimento comporta l’assorbimento delle censure di cui ai restanti motivi.
Secondo i controricorrenti, la citazione, per un ‘probabile errore dell’ufficiale postale’, non è stata consegnata nella residenza di NOME COGNOME, ma ‘al contrario, in quella della omonima, nata a Lecce e figlia di NOME COGNOME, che, in effetti, ha ritirato il plico qualificandosi quale ‘mamma’. Da qui la conclusione che l’atto di citazione non è stato notificato all’appellante, residente in Tricase alla INDIRIZZO ‘bensì alla sua omonima residente in Tricase, ma al differente numero civico 22’.
Tale modo di vedere la cosa trascura che l’ipotesi della consegna al diverso indirizzo, evidentemente recepita dalla sentenza impugnata, è in contrasto con le indicazioni risultanti dall’avviso di ricevimento (verificabili da questa Corte in via diretta, essendo denunziato un error in procedendo ), sul quale compare l’indirizzo INDIRIZZO che risulta essere il luogo di residenza della convenuta Russo COGNOME.
Si ricorda che, nella notificazione a mezzo del servizio postale, l’attestazione sull’avviso di ricevimento con la quale l’agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione ai sensi dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 fa fede fino a querela di falso, in quanto tale notificazione è un’attività compiuta, per delega, dall’ufficiale giudiziario, il quale, in forza dell’art. 1 della citata l. n. 890, è autorizzato ad avvalersi del servizio postale per l’attività notificatoria che è stato incaricato di eseguire. Ne consegue che l’avviso di ricevimento, a condizione che sia sottoscritto dall’agente postale, per le attività che risultano in esso compiute, gode di forza certificatoria fino a querela di falso (Cass. n. 22058/2019).
Si fa salva l’ipotesi che dallo stesso contesto dell’atto emerga in modo evidente che il pubblico ufficiale ha compiuto un mero errore materiale nella sua redazione, il quale ricorre, ad esempio, nel caso di indicazione di data inesistente o anteriore a quella della formazione dell’atto notificato o non ancora maturata (Cass. n. 8082/2019). Solo in tali casi il giudice può disattendere le risultanze apparenti dell’atto di notifica, mentre in ogni altro caso, qualora si intenda dimostrare la non veridicità delle risultanze dell’avviso di ricevimento, occorre proporre la querela di falso, anche se l’immutazione del vero non sia ascrivibile a dolo ma
soltanto ad imperizia, leggerezza o a negligenza dell’ufficiale (Cass. n. 8500/2005; n. 8032/2004).
Si deve ancora considerare «in tema di notificazione a mezzo del servizio postale, eseguita mediante consegna dell’atto a persona di famiglia che conviva, anche temporaneamente, con il destinatario, il rapporto di convivenza, almeno provvisorio, può essere presunto sulla base del fatto che il familiare si sia trovato nell’abitazione del destinatario ed abbia preso in consegna l’atto da notificare, con la conseguente rilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l’onere di fornire (Cass. n. 28591/2017). Invero, per affermare la nullità della notifica, non è sufficiente neppure la mancata indicazione della qualità di convivente sull’avviso di ricevimento della raccomandata, in quanto la riferita presunzione può essere superata soltanto dalla prova, posta a carico del destinatario della notifica, dell’insussistenza del rapporto di convivenza con il familiare consegnatario dell’atto (Cass. n. 15973/2014). È stato ancora precisato che l’operatività di tale presunzione non è paralizzata dall’errore eventualmente incorso nella indicazione del rapporto di parentela fra la ‘persona di famiglia’ cui l’atto è consegnato e il destinatario, non incidendo, fino a prova contraria, un tale errore sulla sussistenza del rapporto di convivenza anche temporanea con il destinatario, in virtù del quale, per la costanza di quotidiani contatti, si giustifica affidamento che l’atto sia portato a conoscenza del destinatario (Cass. n. 7544/1997).
Infine, è il caso di ricordare che la notifica dell’atto tramite consegna a persona diversa dal destinatario (es. familiare) è da considerarsi valida, purché seguita dall’invio di una raccomandata semplice in conformità con l’art. 7, ultimo comma, della legge n.
890 del 1982 e l’art. 139, comma 4, c.p.c. Tale formalità è stata nella specie eseguita, come risulta dalla annotazione fatta sull’avviso di ricevimento.
La sentenza impugnata si discosta da tali principi, non avendo tenuto conto, nella valutazione della fattispecie, del complesso delle indicazioni riportate nell’avviso di ricevimento .
Sono assorbiti gli altri motivi.
La sentenza impugnata va cassata, dunque, in accoglimento del quarto e del quinto motivo, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, la quale esaminerà la validità della notificazione dei ricordati principi; ad essa si demanda, altresì, la liquidazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto e il quinto di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda