Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 21348 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 21348 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 25/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17055/2023 R.G. proposto da
NOME COGNOME (c.f. CODICE_FISCALE), in proprio ex art. 86 c.p.c., con domicilio digitale ex lege
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall ‘ avv. NOME COGNOMEc.f. CODICE_FISCALE, con domicilio digitale ex lege
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d ‘ appello di Lecce n. 265 del 19/6/2023;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/06/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
lette le memorie delle parti;
RILEVATO CHE
–NOME COGNOME notificava, in data 29 aprile 2021, un atto di precetto alla società RAGIONE_SOCIALE per ottenere il pagamento di compensi professionali;
-il precetto si fondava su due titoli esecutivi: la sentenza del Tribunale di Milano n. 12587/2018, già notificata a CFA il 27 giugno 2019, contenente espressa previsione di distrazione delle spese in favore del difensore; la sentenza della Corte d ‘ appello di Milano n. 714/2021, notificata contestualmente al precetto del 29 aprile 2021;
-entrambe le sentenze derivavano da un giudizio tra CFA e NOME COGNOME, assistita dall ‘ avv. NOME COGNOME, conclusosi con la condanna di CFA al pagamento delle spese processuali;
-la CFA – RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione all ‘ esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615-617 c.p.c. con atto di citazione del 17 maggio 2021, dinanzi al Tribunale di Taranto; eccepiva la nullità del precetto per mancata notifica del titolo esecutivo costituito dalla sentenza del Tribunale di Milano e la carenza del diritto di agire in executivis di NOME COGNOME per le somme liquidate in favore di NOME COGNOME dalla sentenza della Corte d ‘ appello di Milano (che non indicava alcuna distrazione in favore del difensore);
-nel giudizio si costituiva NOME COGNOME che dava atto nella comparsa della costituzione della sua assistita NOME COGNOME la quale ratificava l ‘ operato del legale quanto alla richiesta delle spese processuali liquidate con la sentenza della Corte d ‘ appello di Milano; in subordine, nel caso in cui la ratifica fosse stata reputata inammissibile, COGNOME dichiarava di rinunciare al precetto;
-il Tribunale di Taranto, con la sentenza n. 20 del 7 gennaio 2022, accoglieva l ‘ opposizione di CFA, dichiarando la nullità del precetto e condannando NOME COGNOME al pagamento delle spese;
-avverso tale decisione, NOME COGNOME proponeva impugnazione dinanzi alla Corte d ‘ appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto,
deducendo: «con riferimento al titolo Sentenza del Tribunale di Milano: errata valutazione di atti e fatti, rilevando in particolare come dalla Sentenza del Tribunale di Milano derivasse un unico credito in favore del legale distrattario, nonché criticando l ‘ omessa pronuncia sulla sanatoria ex lege di eventuali nullità nella notifica del titolo e sulla tardività delle eccezioni ex adverso sollevate»; «con riferimento al titolo Sentenza Corte Appello Milano: difetto e carenza di motivazione sulla pronunciata inammissibilità della ratifica del precetto e confusione tra la rinuncia al precetto e la rinuncia agli atti del giudizio … mancato esame della documentazione fornita dall ‘ opposto ed omessa pronuncia, nonché mancata valutazione delle prove ex art. 116 cpc»;
-la Corte d ‘ appello di Lecce – Sezione distaccata di Taranto, con la sentenza n. 265 del 19 giugno 2023, rigettava l ‘ appello e regolava le spese del grado;
-avverso la predetta sentenza NOME COGNOME proponeva ricorso per cassazione, basato su quattro motivi;
-resisteva con controricorso RAGIONE_SOCIALE
-le parti depositavano memorie ex art. 380bis .1, comma 1, c.p.c.;
-all ‘ esito della camera di consiglio del 26/6/2025, il Collegio si riservava il deposito dell ‘ ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell ‘ art. 380bis .1, comma 2, c.p.c.;
CONSIDERATO CHE
-preliminarmente si osserva che risulta dalla sentenza impugnata e anche dal ricorso che nel primo grado si era costituita NOME COGNOME la quale non è indicata come parte nella sentenza di primo grado e non ha partecipato all ‘ appello, né è stata intimata col ricorso per cassazione; l ‘ omissione, tuttavia, risulta irrilevante ai fini della decisione di questa Corte, sia in relazione all ‘ opposizione ex art. 617 c.p.c. (nella quale è stato proposto un appello inammissibile, come si
esporrà nel prosieguo), sia in relazione all ‘ opposizione ex art. 615 c.p.c. (riguardante il diritto di agire in executivis di Aguglia), sia per la totale estraneità della Bianco alla pretesa esecutiva fatta valere dal legale per spese distratte in suo favore, sia per l ‘ esito dell ‘ impugnazione;
-col primo motivo il ricorrente deduce la «violazione degli art. 113, 115 e 116 cpc, in relazione all ‘ art. 360 cpc n. 4, per non aver la CA analizzato attentamente gli atti-documenti processuali e le prove da essi derivanti, ponendo a fondamento della decisione elementi non risultanti dal dato testuale; nonché degli art. 156, 157, 160 cpc, in relazione all ‘ art. 360 cpc n. 4 per non aver la CA tenuto conto del fatto che la Sentenza del Tribunale di Milano, sulla base della quale era stato intimato il pagamento di una parte delle somme precettate, era già ben conosciuta dalla debitrice sia per averla formalmente impugnata nel gennaio 2019, sia perché le era stata già notificata nel giugno 2019, con la conseguenza che, oltre alla tardività delle eccezioni formulate dall ‘ opponente, eventuali nullità della notifica del titolo si erano sanate ex lege »;
-il primo motivo attiene, dunque, alla pretesa erroneità della decisione che, in conseguenza dell ‘ omessa notificazione della sentenza del Tribunale di Milano n. 12587/2018 da parte dell ‘ avv. COGNOMEin quanto la precedente notifica era stata compiuta a favore dell ‘ assistita COGNOME), ha confermato la declaratoria di invalidità dell ‘ atto di precetto;
-la doglianza originariamente avanzata da CFA – notificazione del precetto senza previa notifica del titolo esecutivo – è certamente da qualificare come opposizione ex art. 617 c.p.c. e la relativa decisione è insuscettibile di appello ex art. 618 c.p.c.: «Poiché la mancata effettuazione della notifica del titolo esecutivo, che, ai sensi dell ‘ art. 479 cod. proc. civ., quando non sia dalla legge disposto altrimenti, deve precedere il compimento del primo atto di esecuzione, non incide sul diritto di procedere alla esecuzione ma determina solo l ‘ invalidità degli
atti logicamente successivi, la sua deduzione integra opposizione agli atti esecutivi, nonostante la diversa prospettazione della parte. Ne consegue che la sentenza che decide l ‘ opposizione proposta contro il precetto perché non preceduto o accompagnato dalla notificazione del titolo esecutivo è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell ‘ art. 111 Cost. e non con l ‘ appello.» (così Cass. Sez. 3, 24/11/2005, n. 24812, Rv. 585584-01; si tratta, in realtà, di un orientamento giurisprudenziale costante: ex multis , Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 9867 del 15/04/2021, non massimata; Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 24662 del 31/10/2013, Rv. 628901-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 15275 del 04/07/2006, Rv. 591706-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 3728 del 19/04/1996, Rv. 497167-01; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 11196 del 12/11/1993, Rv. 484312-01);
-per quanto esposto, NOME COGNOME non avrebbe potuto impugnare con l ‘ appello la decisione del Tribunale di Taranto e, dunque, il primo motivo non va esaminato, ma si deve cassare senza rinvio la sentenza della Corte d ‘ appello nella parte in cui, anziché dichiarare inammissibile l ‘ impugnazione, ha pronunciato sul merito;
-col secondo motivo si deduce la «violazione degli art. 125, 159, 182, cpc in relazione all ‘ art. 360 cpc n. 4, per aver la CA considerato irrituale e priva di effetti la ratifica del precetto effettuata dalla sig.ra COGNOME MarinaCOGNOME relativamente alla parte di somme precettate originanti dalla Sentenza della Corte d ‘ appello di Milano, nonché dell ‘ art. 132 n. 4 cpc e 118 disp. att. in relazione all ‘ art. 360 cpc n. 4, per aver la Corte omesso di indicare le ragioni giuridiche della decisione, nonché infine anche dell ‘ art. 112 cpc per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato»;
-la censura è infondata;
-il ricorrente sostiene che l ‘ atto di intimazione di pagamento delle spese legali liquidate dalla sentenza della Corte d ‘ appello sarebbe stato validamente ‘ ratificato ‘ dalla sua assistita COGNOME;
-la tesi è destituita di fondamento e le argomentazioni addotte non valgono a scalfire quanto statuito dalla sentenza impugnata: infatti, col precetto l ‘ odierno ricorrente ha minacciato di intraprendere l ‘ esecuzione forzata nei confronti della CFA in virtù della sentenza della Corte d ‘ appello di Milano n. 714/2021, titolo che, tuttavia, non gli riconosceva alcun credito (posto che le spese legali erano state liquidate in favore della Bianco) e, dunque, nemmeno il diritto di agire in executivis ;
-la ‘ ratifica ‘ della Bianco non può valere ad attribuire ex tunc il diritto di credito in capo al precettante che, al momento della notifica dell ‘ atto di intimazione, era evidentemente carente del diritto di procedere ad esecuzione forzata; infatti, una ratifica rende valido un atto posto in essere, per conto dell’apparente rappresentato e avvalendosi di un diritto proprio di quest’ultimo, da chi non ne aveva il potere, ma non può giammai servire a trasferire, per di più con una inusitata efficacia ex tunc , il diritto dell’effettivo titolare in capo a colui che quell’atto ha, in proprio, invalidamente posto in essere;
-è impropriamente richiamata la giurisprudenza che ammette la ratifica dell ‘ atto (stragiudiziale) di precetto da parte del creditore, dato che le pronunce giurisprudenziali si riferiscono al caso in cui il legale, spendendo il nome del cliente creditore senza essere munito di un valido mandato, intima il pagamento degli importi indicati nel titolo emesso in favore dell ‘ assistito; in tale ipotesi la ratifica dell ‘ operato del difensore falsus procurator da parte del rappresentato, effettivo titolare del credito e del diritto di agire in executivis , ha efficacia sanante ex tunc , mentre nessun effetto può attribuirsi alla ratifica della Bianco ad un atto compiuto dall ‘ avv. COGNOME per sé stesso;
-col terzo motivo si deduce la «violazione ex art.112, 113 cpc in relazione all ‘ art. 360 cpc n. 4, per non aver la CA attribuito il giusto rilievo giuridico alla rinuncia parziale al precetto (per le somme precettate originanti dalla Sentenza della Corte d ‘ appello di Milano),
rinuncia effettuata dall ‘ opposto solo in subordine (per la denegata ipotesi in cui la ratifica della sig.ra COGNOME non fosse stata ritenuta ammissibile), lasciandosi andare ad ultronee valutazioni di ‘ rilevanza ‘ della rinuncia, con conseguente vizio di pronuncia resa ultra-extra petizione»;
-il ricorrente sostiene che la Corte di merito è incorsa in extrapetizione per aver mancato di attribuire rilevanza alla rinuncia parziale al precetto concernente le spese liquidate dalla Corte d ‘ appello, rinunzia pienamente ammissibile secondo la giurisprudenza di legittimità;
-la Corte territoriale ha affermato che «tale rinunzia non può spiegare alcuna rilevanza nel giudizio di opposizione, non tanto perché non accettata dalla controparte (non si tratta infatti di rinunzia agli atti del giudizio, ma al precetto), quanto perché in ipotesi avrebbe comportato una parziale cessazione della materia del contendere, assolutamente irrilevante ai fini della complessiva decisione finale, in cui sarebbe spettato al Giudice valutare ai fini delle spese la soccombenza virtuale.»;
-il motivo è inammissibile, perché, evidentemente, non coglie la ratio decidendi della Corte d ‘ appello, la quale – dopo aver dichiarato invalido il precetto – ha inteso ribadire che la rinuncia all ‘ intimazione formulata nel corso del giudizio di opposizione avrebbe comunque determinato una cessazione parziale della materia del contendere senza con ciò mutare la valutazione di soccombenza (reale o virtuale e, verosimilmente, da intendersi quale complessiva) di Aguglia;
-col quarto motivo si lamenta «violazione ex art. 112, 113 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per integrale mancato esame del terzo motivo d ‘ appello, con conseguente nullità del Provvedimento»;
-il ricorrente si duole della minuspetizione sulla richiesta, già avanzata dall ‘ odierno ricorrente, di condanna della CFA per lite temeraria;
-il motivo è inammissibile, perché totalmente eccentrico rispetto alla decisione impugnata e appare incurante della statuizione resa in favore dell ‘ odierna controricorrente: è evidente, infatti, che l ‘ integrale rigetto dell ‘ appello (con conferma della pronuncia di primo grado, di totale accoglimento dell ‘ opposizione), con conseguente condanna dell ‘ appellante alla rifusione delle spese di lite, è ex se logicamente ostativo all ‘ esame della domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dal soccombente, che avrebbe presupposto invece la soccombenza della sua controparte;
-in conclusione, il ricorso – con riguardo al secondo, al terzo e al quarto motivo – è da rigettare;
-alla decisione consegue la condanna del ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese dell ‘ appello (in relazione alla rilevata inammissibilità dell ‘ impugnazione della sentenza di primo grado sull ‘ opposizione ex art. 617 c.p.c.) e del giudizio di legittimità, liquidate secondo i parametri normativi nella misura indicata nel dispositivo e con distrazione delle spese in favore del difensore (che ne ha fatto istanza ex art. 93 c.p.c.);
-va dato atto, infine, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , D.P.R. n. 115 del 2002, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13;
p. q. m.
la Corte
cassa senza rinvio il capo della sentenza impugnata riguardante l ‘ opposizione ex art. 617 c.p.c.;
rigetta nel resto il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente – con distrazione in favore del difensore avv. NOME COGNOME – le spese del grado di appello, liquidate in Euro 2.500,00 per compensi, oltre a spese generali e ad accessori di legge;
condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente -con distrazione in favore del difensore avv. NOME COGNOME – le spese di questo giudizio, liquidate in Euro 3.100,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge;
ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente ed al competente ufficio di merito, dell ‘ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, qualora dovuto, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione