Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 1537 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 1537 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/01/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23980-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per procura in calce al ricorso;
— ricorrente —
-contro-
COGNOME GERARDO, rappresentato e difeso dall ‘ AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per procura a margine del controricorso;
-contro-ricorrente –
nonché
COGNOME NOME, COGNOME NOME;
- intimati – avverso la SENTENZA N. 978/2018 della CORTE D ‘ APPELLO DI SALERNO, depositata il 28/6/2018;
udita la relazione della causa svolta nell ‘ adunanza non partecipata del 29/11/2022 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.1. Il tribunale di Salerno, con la sentenza n. 720/2010, in accoglimento del ricorso per la manutenzione del possesso proposto in data 22/2/2002 dalla RAGIONE_SOCIALE nei
confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME a norma degli artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c., ha ordinato ai resistenti di non impedire alla società istante di installare sullo stradone del fondo di sua proprietà, riportato nel catasto terreni del Comune di Eboli l f. 29, p.lla 33, un nuovo cancello in sostituzione di quello preesistente.
1.2. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, ha accolto l’appello proposto da NOME COGNOME e NOME COGNOME ed ha, quindi, rigettato la domanda di manutenzione del possesso proposta dalla RAGIONE_SOCIALE sul rilievo che, alla luce delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio disposta in altro giudizio tra la stessa società e NOME COGNOME, il terreno sul quale la società aveva preteso di installare il cancello, censito in catasto al f. 29, p.lle 167, 168 e 169, non era, ad onta di quanto dalla stessa dedotto a fondamento del ricorso, in proprietà e in ‘ conseguente possesso ‘ della società istante, essendo rimasto, in realtà, a seguito della sentenza del tribunale di Salerno n. 615/2014, di proprietà del COGNOME, e che era, dunque, fondata l’eccezione feci sed iure feci sollevata dai resistenti ‘ al fine di contrapporre al possesso della ricorrente un possesso incompatibile con quello da quest’ultima vantato ‘.
1.3. La RAGIONE_SOCIALE, con ricorso notificato a NOME COGNOME il 20/7/2018 e trasmesso per la notifica ad NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella dichiarata qualità di coeredi di NOME COGNOME, il 24/7/2018, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza della corte d’appello .
1.4. NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
1.5. NOME COGNOME e NOME COGNOME sono rimasti intimati.
1.6. Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. La Corte prende atto che il ricorso non risulta notificato ad NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali coeredi di NOME COGNOME, il primo dei due già contumace nel giudizio d’appello.
2.2. La ricorrente, infatti, non ha provveduto al deposito in giudizio degli avvisi di ricevimento relativi alla raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario, in data 25/7/2018, ha dato notizia agli stessi dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 c.p.c..
2.3. La Corte, quindi, ritiene che sia necessario assegnare alla ricorrente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il deposito degli avvisi indicati o, in mancanza, per la rinnovazione della notifica del ricorso ad NOME COGNOME e NOME COGNOME.
P.Q.M.
La Corte così provvede: assegna alla ricorrente il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per il compimento degli adempimenti indicati in premessa e rinvia il ricorso a nuovo ruolo.
Così deciso a Roma nella Camera di consiglio della Seconda