Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 15774 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 15774 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/06/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 10579/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, con domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, CONDOMINIO COGNOME, CARDINALI MAURO,
– intimati –
nonché contro
AGENZIA RAGIONE_SOCIALE ENTRATE RISCOSSIONE
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ANCONA n. 1239/2021 depositata il 12/10/2021.
Udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 29/05/2024, dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
Rilevato che
NOME COGNOME impugna, con ricorso affidato a tre motivi, la sentenza, in unico grado di merito, n. 1239 del 12/10/2021 del Tribunale di Ancona, che ha dichiarato inammissibile, in quanto tardiva, l’opposizione formale , basata su asserite numerose irregolarità del procedimento di vendita, della COGNOME, proposta il 19/05/2020, al decreto di trasferimento dell’immobile venduto in sede esecutiva, notificato il 25/02/2020;
NOME COGNOME, NOME COGNOME, il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati;
il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni;
al l’adunanza camerale del 29/05/2024 il ricorso è stato trattenuto per la decisione;
Considerato che
i l ricorso non è stato notificato all’RAGIONE_SOCIALE, che, pertanto, non risulta essere stata portata a conoscenza della lite in sede di legittimità;
la mancata rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti di una RAGIONE_SOCIALE parti potenzialmente interessate a contraddire comporta che non possa essere assunta un’utile decisione e, pertanto, la causa deve essere rinviata a nuovo ruolo e deve essere disposta la notificazione del ricorso, a cura della parte ricorrente, NOME COGNOME, nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE con assegnazione di termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza pe provvedere all’ incombente suddetto;
il deposito della motivazione è fissato nel termine di cui al secondo comma dell ‘ art. 380 bis 1 cod. proc. civ.;
p. q. m.
la Corte ordina alla ricorrente di procedere alla notificazione del ricorso all’RAGIONE_SOCIALE, nel termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza;
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Corte di