SENTENZA CORTE DI APPELLO DI ROMA N. 4886 2025 – N. R.G. 00005497 2019 DEPOSITO MINUTA 02 09 2025 PUBBLICAZIONE 02 09 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati:
COGNOME Dott. NOME COGNOME Dott. NOME COGNOME CONSIGLIERE COGNOME Dott. NOME COGNOME rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5497 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all’udienza del 05.11.2024, svoltasi secondo le modalità di cui all’art.127 ter c.p.c.
TRA
,
entrambi legali rappresentanti, p.i. , con sede in INDIRIZZO, 38065 MORI (TN), rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME del Foro di Rovereto, c.f. , indirizzo pec: P. C.F.
,
indirizzo mail:
n° fax: NUMERO_TELEFONO, ed elettivamente domiciliati presso lo studio in 38068 Rovereto (TN) INDIRIZZO, giusta specifico mandato alle liti e procura speciale specifica conferita che si rimette in allegato sub. 1 al l’ atto di citazione di appello, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni del presente giudizio agli indirizzi riportati
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE, con sede legale in Roma, INDIRIZZO iscritta nel Registro delle Imprese di Roma con R.E.A. 1150724, P.IVA e per essa, P.
quale mandataria per la gestione del credito, (già giusta atto di variazione di denominazione sociale dell’1 giugno 2021, iscritto in data 8 giugno 2021) con sede legale in Roma, INDIRIZZO P.IVA , giusta procura a rogito RAGIONE_SOCIALE, rep. n. 56293, racc. n. 28408, del 22 marzo 2018, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall’Avv. NOME COGNOMEC.F. – che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni all’indirizzo pec , al numero di fax n. NUMERO_TELEFONO) e dall’Avv. NOME COGNOMECF -che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni all’indirizzo pec e al numero di fax n. NUMERO_TELEFONO, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dei medesimi in Roma, INDIRIZZO giusta procura generale alle liti per atto Notar del 30 maggio 2022 rep. n. 26279 racc. n. 16181, allegata al l’ atto di costituzione di nuovi difensori P. C.F. C.F.
APPELLATA
OGGETTO: Somministrazione – Appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2536/2019, pubblicata in data 01.02.2019
CONCLUSIONI: All’udienza del 05.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Roma così provvedeva:
Dichiara l ‘inammissibilità dell’opposizione proposta da
, in quanto proposta oltre il termine previsto per legge;
Condanna
a rimborsare ad le spese di lite che liquida in euro 1.368,75 oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a. come per legge.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato gli appellanti hanno impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
Voglia l’Ill.ma Corte di Appello, per tutti i motivi di fatto e di diritto esposti nell’atto di citazione , disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa, in riforma della impugnata sentenza,
Accogliere le domande proposte in primo grado e pertanto:
In via preliminare, a ccertare e dichiarare l’incompetenza territoriale del Giudice adito da parti attrici, essendo competente il Tribunale di Rovereto;
-Accertare e dichiarare l’improcedibilità della vertenza instaurata per mancato esperimento del tentativo di negoziazione assistita, obbligatorio avendo ad oggetto il pagamento di una somma di denaro inferiore ad euro 50.000,00=;
Nel merito accertata la veridicità dei fatti così come esposti in narrativa, accertare l’estinzione delle obbligazioni poste a fondamento del decreto ingiuntivo impugnato per intervenuto integrale pagamento e/o per prescrizione del diritto fatto valere in giudizio e di conseguenza revocare e/o porre nel nulla e/o dichiarare l’inefficacia del decreto ingiuntivo n. 28454/2016 del 09.12.2016 del Tribunale di Roma RG 76492/2016;
In via istruttoria seppur la presente vertenza appare fondata su prova documentale, per mero scrupolo difensivo si chiede sin da ora in caso di contestazione di essere ammessi a provare per testi e interpello le circostanze di cui in narrativa che verranno meglio capitolate nei termini di cui all’art. 183 co VI cpc; in ogni caso con vittoria di spese e competenze.
Si costituiva per rassegnare le seguenti conclusioni:
Piaccia a ll’Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria deduzione, eccezione e domanda, di voler:
-In via preliminare e assorbente: dichiarare l’improponibilità del gravame per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta.
-In via pregiudiziale: accertare la tardività dell’opposizione notificata da parte attrice e, per l’effetto, rigettare lo spiegato appello ;
Nel merito: rigettare lo spiegato appello per i motivi illustrati nella comparsa di costituzione e risposta e, conseguentemente, confermare la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Roma;
-Nel merito, e in via subordinata: condannare l’odierno appellante al pagamento della somma ingiunta, o di quella diversa che si riterrà di giustizia, oltre interessi
-In ogni caso: con vittoria di spese, competenze e onorari;
-In via istruttoria: senza che ciò possa costituire inversione dell’onera della prova, essere ammesso all’eventuale prova contraria che si ren desse necessaria.
In data 03. 01.2024 il presente procedimento veniva assegnato all’odierno relatore.
All’udienza del 05.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
L’appello è infondato e deve essere respinto .
Con un unico articolato motivo di gravame gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata lamentando la violazione e/o erronea interpretazione e/o applicazione di norme di diritto.
In particolare, gli appellanti hanno censurato la sentenza impugnata per aver dichiarato l’inammissibilità dell’opposizione proposta perché tardiva.
Il giudice di primo grado avrebbe erroneamente applicato le norme relative al perfezionamento della notifica, ritenendo decorso il termine per
proporre opposizione al decreto ingiuntivo.
Parte opposta aveva eccepito la tardività dell’opposizione, facendo riferimento alla data del 10.01.2017 quale momento di perfezionamento della notifica, sostenendo che l’atto di citazione notificato il 21.02.2017 fosse stato proposto oltre il termine previsto di 40 giorni tuttavia, l’analisi dei fatti avrebbe potuto condurre a una diversa ricostruzione.
Infatti, il decreto ingiuntivo era stato emesso dal Tribunale in data 07/12/2016 e la parte opposta aveva affidato la notifica al servizio postale il 27/12/2016; in data 30/12/2016 il postino non aveva trovato il destinatario ed il plico non era stato consegnato.
Inoltre, in applicazione della normativa di cui alla legge 890/1982, era stata inviata la comunicazione di avvenuto deposito (CAD), che risultava in lavorazione presso il centro Operativo Postale in data 02.01.2017, medesimo giorno in cui era poi stata consegnata. Secondo gli appellanti questa sarebbe la data da considerare per ritenere che essi fossero venuti a conoscenza del fatto che presso l’ufficio postale era giacente un atto giudiziario, con la conseguenza che il ritiro dell’atto in data 12. 1. 2017 sarebbe del tutto tempestivo e regolare.
Secondo l’interpretazione giurisprudenziale prevalente, richiamata anche dalla Suprema Corte (v. Cass. n. 2047/2016), il termine per l’impugnazione dovrebbe decorrere dal momento in cui il destinatario ritiri il plico, ove ciò avvenga prima del decorso dei dieci giorni dalla spedizione della ; ed applicando tali principi al caso di specie la notifica si sarebbe perfezionata il 12.01.2017, data in cui l’atto era stato effettivamente ritirato, e quindi l’opposizione notificata il 21.02.2017 sarebbe da considerarsi tempestiva.
Inoltre, la parte opposta avrebbe potuto scegliere una modalità di notifica più sicura e tracciabile, ovvero la notifica a mezzo posta elettronica certificata (P.E.C.), oggi pienamente legittimata dalla normativa vigente
(Legge n. 53/1994 e successive modifiche); ogni avvocato iscritto all’albo avrebbe potuto effettuare tale notifica in proprio, con firma digitale e rispetto delle regole formali previste, evitando così possibili controversie sul suo perfezionamento.
Quindi, il capo della sentenza relativo al rigetto dell’opposizione ed alle spese di lite dovrebbe essere riformato, con conseguente condanna della parte opposta al pagamento delle spese processuali.
Ed una volta superata la questione pregiudiziale di rito, la Corte di Appello dovrebbe accogliere le conclusioni precisate nel merito, autorizzando anche il deposito delle memorie istruttorie ex art.183 c.p.c.
Il motivo di gravame è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che la questione sollevata dagli appellanti attiene al momento in cui deve ritenersi perfezionata, per il destinatario, la notifica effettuata a mezzo del servizio postale con modalità indiretta, cioè a seguito di deposito del plico ed invio della CAD.
Al riguardo deve rilevarsi che il Tribunale ha correttamente affermato che: ‘ Dalla documentazione depositata (doc. n. 4 di parte opposta) emerge che la eccezione preliminare di inammissibilità dell’opposizione per decorrenza dei termini di legge risulta fondata e meritevole di accoglimento.
La notifica del decreto ingiuntivo n. 28454/2016 emesso dal Tribunale di Roma in data 9.12.2016 risulta infatti correttamente e validamente perfezionatasi in data 10. 01. 2017, di contro l’opposizione risulta notificata in data 21. 02. 2017, pertanto oltre il termine perentorio di 40 giorni. La normativa di riferimento al riguardo è quella di cui all’art.8, IV° comma legge 890/1990 secondo cui la notificazione a mezzo del servizio postale nel caso di mancata consegna o rifiuto di recezione del plico si perfeziona con il decorso di dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata o con il ritiro del piego da parte del destinatario se esso avvenga entro il prescritto periodo di giacenza.
Pronunciandosi sul punto la Suprema Corte ha, del resto, ripetutamente affermato il principio sopra enunciato (ex multis Sez. 3, n. 11938 del 10/11/2016).
Si precisa al riguardo che la notificazione di qualsiasi atto, infatti, si sostanzia in un procedimento, le cui forme sono predeterminate dalla legge, in quanto finalizzato a determinare la conoscenza ‘legale’ dell’atto in capo al destinatario. Ci si riferisce alla conoscenza ‘legale’ perché, ai fini della validità della notifica, è sufficiente che l’atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, dopo che siano state osservate tutte le formalità di legge, a prescindere dalla effettiva ricezione e quindi dalla conoscenza ‘effettiva’ del contenuto dell’atto da parte del destinatario (Cassazione, pronuncia 26501/2014 e, SS UU 23675/2014). Tale principio costituisce, com’è noto, uno strumento di garanzia a favore del notificante, la cui attività non può essere paralizzata dall’eventuale atteggiamento oppositivo del destinatario, che potrebbe sottrarsi indebitamente agli effetti della notificazione ‘ .
Rispetto a tale questione la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, in caso di notifica postale non andata a buon fine per temporanea assenza del destinatario, ha affermato il principio secondo cui il perfezionamento della notificazione per il destinatario non coincide con il ritiro effettivo del plico, ma con il decorso dei dieci giorni dalla data di spedizione della comunicazione di avvenuto deposito (CAD), sempre che il ritiro non sia avvenuto prima.
In particolare, l’art. 8, comma 4, della L. n. 890/1982, applicabile anche alle notifiche giudiziarie ai sensi dell’art.149 c.p.c., stabilisce che: ‘La notificazione si ha per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata informativa, ovvero dalla data del ritiro del plico, se anteriore.’
Nel caso di specie, come correttamente rilevato dal Tribunale, la
‘ notifica del decreto ingiuntivo n. 28454/2016 emesso dal Tribunale di Roma in data 9.12.2016 risulta infatti correttamente e validamente perfezionatasi in data 10. 01. 2017, di contro l’opposizione risulta notificata in data 21. 02. 2017, pertanto oltre il termine perentorio di 40 giorni ‘. Conseguentemente, in applicazione della norma sopra citata la notifica deve ritenersi perfezionata per il destinatario il 10 gennaio 2017 (e non il 12. 1. 2017 come sostenuto dagli appellanti), e quindi il termine di 40 giorni, previsto dall’art. 645 c.p.c. , per proporre opposizione decorreva da tale data ed era scaduto il 19 febbraio 2017 (domenica); essendo il 20 febbraio un lunedì, questo sarebbe stato comunque l’ultimo giorno utile , e quindi l ‘opposizione, notificata il 21 febbraio 2017, deve considerarsi tardiva.
Rispetto a tali conclusioni le argomentazioni difensive degli appellanti non sono pertinenti, essendosi richiamate a sentenze della Corte Costituzionale e della Suprema Corte in tema di notifiche ex art.140 c.p.c. riferibili a fattispecie diverse.
Alla luce di quanto sinora esposto il motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l’appello proposto deve ritenersi infondato e deve essere respinto; tutte le altre questioni devono ritenersi assorbite, e devono quindi essere respinte anche le istanze istruttorie formulate.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell’affare e dell’attività professionale prestata .
Atteso quanto previsto dall’art.13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale introdotto dall’art.1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione proposta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando, sull’appello proposto da
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 2536/2019, pubblicata in data 01.02.2019, così decide;
Respinge l’appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
Condanna l’appellante a rifondere ad le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida d’ufficio in € 3.800,00 oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall’art.13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 agosto 2025
Il Consigliere COGNOME
Il Presidente
Dott. NOME COGNOME
Dott. NOME COGNOME