SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BARI N. 1216 2025 – N. R.G. 00001689 2024 DEPOSITO MINUTA 05 08 2025 PUBBLICAZIONE 05 08 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI BARI TERZA SEZIONE CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
Dott. NOME COGNOME Presidente
Dott. NOME COGNOME Consigliere
Dott. NOME COGNOME Consigliere NOME relatore
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al RGN. 1699/2024, promossa da:
C.F.:
, rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME C.F.:
, PEC:
APPELLANTE
contro
:
C.F.:
– NON COSTITUITO
C.F.
C.F.
C.F.
. APPELLATO
All’udienza collegiale del 09.07.2025, svoltasi telematicamente, la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti come da note di trattazione scritta, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 1693/2024, pubblicata il 18.06.2024, resa nel procedimento RGN. 8720/2019, il Tribunale di FOGGIA, seconda sezione civile, nel giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo di pagamento n. 2189/2019 del 28.10.2019 (RGN. 6171/2019 – emesso dal
Tribunale di Foggia – prima sezione civile col quale veniva ingiunto al
79/d. Alighieri
20/b -, di pagare in favore del sig. la somma di € 11.828,24), proposto dalla sig.ra che aveva eccepito, l ‘improcedibilità dell’azione per l’omessa attivazione della procedura di mediazione obbligatoria, il proprio difetto di legittimazione passiva, atteso che il decreto ingiuntivo le è stato notificato nonostante ella non sia amministratore del condominio ma solo custode della documentazione condominiale consegnatale dal sig. al momento delle sue dimissioni da amministratore del Condominio, dichiarava l ‘ opposizione inammissibile e condannava la al pagamento delle spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva tempestivo appello la sig.ra censurandola per aver il primo giudice omesso l ‘esame della condizione di procedibilità dell ‘esperiment o di mediazione e disatteso l’art. 75 c.p.c. in materia di legittimazione processuale, evidenziando che la fattispecie di cui è causa non può essere paragonato e rientrare per analogia ai casi trattati dalla giurisprudenza richiamata dal Tribunale per decidere la sentenza, trattandosi di caso particolare e peculiare caratteristica, atteso che Ella era stata destinataria di un titolo che non le competeva (quello di amministratore condominiale) e di un decreto ingiuntivo a cui avrebbe dovuto comunque dar conto alla compagine condominiale, e che sussisteva un pregiudizio tale da legittimarle lo stare in giudizio, oltre a dolersi dell ‘ingiusta condanna alle spese di giudizio.
Non si costituiva il nonostante la regolare notificazione in data 17.12.2024 dell ‘ atto di appello.
Le censure sono fondate per quanto di ragione.
Nella fattispecie in esame il decreto ingiuntivo risulta essere stato richiesto ed emesso nei confronti del 79/d. Alighieri 20/b -, mentre la relata di notifica era indirizzata a ” 79/d. COGNOME -, amministratore INDIRIZZO , ed a quest ‘ultima è stato notificato l ‘ atto, nonostante Ella non rivestisse tale carica (come emerge dal verbale assemblea condominiale del 19.02.2019). La è -però- condomina dello stabile e, quindi, suscettibile di essere considerata debitrice della pretesa. Al caso di specie risulta, quindi, applicabile il principio enunciato dalla Suprema Corte (Sentenza 9911/2011) secondo il quale “se il decreto ingiuntivo sia notificato a soggetto diverso dal debitore effettivo ma tuttavia suscettibile di essere considerato debitore in ragione delle insufficienti indicazioni contenute nel ricorso, questo è senz’altro legittimato a proporre opposizione avverso l’ingiunzione giacchè, non essendo più possibile,
come nel procedimento ordinario, la successiva esatta identificazione del soggetto destinatario della pretesa, il decreto ingiuntivo acquisterebbe autorità di cosa giudicata e qualità di titolo esecutivo ove non opposto dall’ingiunto, con conseguente incidenza pregiudizievole nella sfera giuridica sostanziale dell’intimato” (cfr. le risalenti Cass., n. 4753/1980, nonchè nn. 731/1981 e 7523/1992). Il soggetto che riceve, con notifica formalmente efficace, un atto con il quale si esercita nei suoi confronti una pretesa a lui totalmente estranea, o poggiata su una ambigua identificazione del soggetto passivo, ha l’onere di attivarsi per contrastare questa pretesa.
Indi è ravvisabile l’interesse della condomina destinataria della notificazione, a proporre opposizione, per rilevarne il difetto di notifica anche al fine di evitare che lo scadere del termine di quaranta giorni conduca alla formazione di un titolo esecutivo manifestamente illegittimo Cassazione civile, Sez. VI, sent. 5 luglio 2022, n. 21213.
L ‘ evidentemente difetto di notifica comporta l ‘ inefficacia del decreto ingiuntivo.
Deve altresì rilevarsi nel caso in esame che ‘Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1-bis, obbligatoria (come nel caso in esame riguardante il pagamento dei compensi professionali dell ‘amministra tore nei confronti del condominio) i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo’ . (Corte di cassazione, Sezioni Unite, sentenza 18 settembre 2020, n. 19596).
Come si evince dagli atti di causa l ‘ esperimento del l’obbligatorio procedimento di mediazione, disposto dal Tribunale in data 24/03/2021, non è stato correttamente svolto in quanto l’invito alla mediazione veniva inviato esclusivamente al legale della sig.ra e non a quest ‘ ultima personalmente, ma soprattutto NON veniva notificato al Condominio; consegue, al mancato corretto assolvimento di tale condizione di procedibilità la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate ex DM 55/2014 come aggiornato dal DM 147/2022 scaglione fino ad € 26.000,00 minimo di tariffa esclusa istruttoria trattazione non svoltasi nella presente fase.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Bari, III Sezione Civile, nella causa civile iscritta al RGN. 1699/2024, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla sig.ra contro il sig.
per la riforma della sentenza n. 1693/2024 del Tribunale di FOGGIA, seconda sezione civile, pubblicata il 18.06.2024, resa nel procedimento RGN. 8720/2019, così provvede:
accoglie l ‘ appello ed in totale riforma della sentenza impugnata revoca il decreto ingiuntivo n. 2189/2019 del 28.10.2019 emesso dal Tribunale di Foggia – prima sezione civile, nel procedimento RGN. 6171/2019;
condanna il sig. al pagamento delle spese legali del doppio grado di giudizio in favore della sig.ra che liquida in € 2.540,00 per il primo grado ed in € 1 .984,00 per la presente fase oltre € 350,25 per spese borsuali , rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio telematica della terza sezione civile il 16.07.2025.
Il Consigliere NOME relatore
Avv. NOME COGNOME
Il Presidente Dott. NOME COGNOME