Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3282 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3282 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2917/2023 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che la rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
PREFETTURA DI ROMA in persona del Prefetto -intimato- avverso l’ ORDINANZA del GIUDICE DI PACE di ROMA n. 15241/2022 depositata il 26/08/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Il Giudice di pace di Roma ha respinto l’opposizione avverso il decreto di espulsione reso nei confronti della odierna ricorrente, cittadina moldava, osservando che malgrado la mancata
traduzione in lingua moldava, deve ritenersi che ella conoscesse la lingua italiana, poiché risultava da un precedente provvedimento espulsivo (2021) che la ricorrente era in Italia sin da luglio 2020. Il Giudice di pace ha inoltre dato atto che il provvedimento è stato tradotto in lingua inglese e pertanto la ricorrente ‘ avrebbe potuto comprendere il testo redatto in inglese ‘. Nel merito ha ritenuto che il riferimento alle condizioni della Moldavia e a un’eventuale coinvolgimento nel conflitto non appare fondato non essendo emersi dati oggettivi in proposito concretamente riferibili alla condizione della ricorrente.
Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione la cittadina straniera affidandosi a un motivo. Non si è costituita l’intimata. La causa è stata trattata all’udienza camerale non partecipata del 30 novembre 2023.
RITENUTO CHE
-Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta la violazione dell’art. 360 comma 1 n. 3 in relazione agli artt. 2 comma 6 e 13 comma 7 del D.ls. 286/1998.
La ricorrente trascrive la relata di notifica del decreto di espulsione, scritto in lingua italiana e tradotto in lingua inglese, nel quale si legge che: ‘Si dà atto, per il caso in cui non sia stato possibile tradurre il citato provvedimento in lingua madre, che il servizio interpretariato di cui si avvale quest’Ufficio dispone unicamente di interpreti delle principali lingua veicolari (inglese, francese, spagnolo) e che non è stato possibile reperire alcun interprete madrelingua, disponibile nell’immediatezza, malgrado le ricerche effettuate nell’ambito della comunità del cittadino straniero in premessa indicato ‘. Deduce che -come da giurisprudenza costante -è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in una lingua veicolare per la ritenuta irreperibilità di un traduttore in madrelingua poiché nel caso di specie non sussistevano condizioni
di rarità della lingua conosciuta dalla straniera. La ricorrente censura, inoltre, l’argomentazione spesa dal Giudice di pace secondo il quale ella conoscerebbe la lingua italiana in ragione della mera permanenza sul territorio e rileva che il Giudice ha motivato in modo perplesso e contraddittorio sulla base di una presunzione che si scontra con le motivazioni del decreto di espulsione. Osserva che la stessa amministrazione non ha mai dedotto che la destinataria dell’atto conoscesse la lingua italiana, anzi indicando la necessità di una traduzione in lingua nota o comunque veicolare e che essa ricorrente ha affermato di non conoscere né la lingua italiana né quella inglese.
2. -Il motivo è fondato.
Ha errato il Giudice di pace a ritenere che dalla mera permanenza sul territorio possa desumersi la conoscenza della lingua italiana peraltro -come rileva la ricorrente -neppure affermata dalla amministrazione nel provvedimento impugnato. Grava infatti sulla amministrazione l’onere di provare l’eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue veicolari da parte del destinatario del provvedimento, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l’atto in una di dette lingue. Inoltre, il Giudice di pace deve accertare in concreto se la persona conosca la lingua e, pur potendosi fare ricorso a presunzioni semplici, non si può desumere detta circostanza da elementi che non si presentano gravi, precisi e concordanti, come richiesto dall’art. 2729 c.c.
Il requisito della “precisione” è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della “gravità” al grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della “concordanza”, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua
sussistenza, e ad articolare il procedimento logico nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, onde scartare quelli irrilevanti, e nella successiva valutazione complessiva di quelli così isolati, onde verificare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un’analisi atomistica degli stessi (Cass. n. 9054 del 21/03/2022)
In questo caso il Giudice di pace, invece di valutare e motivare sul grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto (conoscenza della lingua) desumibile da quello noto (la presenza sul territorio) e di verificare la sussistenza di eventuali ulteriori elementi convergenti (ad esempio le dichiarazioni rese dall’interessata anche in altra sede), introduce nella motivazione un elemento in antitesi, laddove afferma che la ricorrente avrebbe comunque potuto supplire ai fini della comprensione del testo ricorrendo alla lingua inglese, che però ella dichiara di non conoscere. Il Giudice di pace ha quindi fatto cattivo governo dei principi in tema di presunzioni semplici, nonché degli specifici principi costantemente affermati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo i quali l’accertamento se il ricorrente conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto compete al giudice di merito , ‘il quale, a tal fine, deve valutare gli elementi probatori acquisiti al processo, tra cui assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall’interessato nel cd. foglio -notizie, ove egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto. (Nella specie, la S.C. ha cassato l’ordinanza del giudice di pace, che aveva rigettato l’opposizione al decreto prefettizio di espulsione, ritenendo irrilevante la sua mancata traduzione nella lingua del ricorrente sulla base di una presunzione di conoscenza della lingua italiana, desunta dalla mera circostanza della permanenza triennale
di quest’ultimo sul territorio dello Stato italiano ) ( Cass. n. 24015 del 30/10/2020). Ed ancora si veda, in termini , anche Cass. n. 11887 del 15/05/2018, così massimata: ‘ In tema di espulsione amministrativa dello straniero, grava sull’amministrazione l’onere di provare l’eventuale conoscenza della lingua italiana o di una delle lingue c.d. veicolari da parte del destinatario del provvedimento di espulsione, quale elemento costitutivo della facoltà di notificargli l’atto in una di dette lingue. E’ compito del giudice di merito accertare in concreto se la persona conosca la lingua nella quale il provvedimento espulsivo sia stato tradotto, a tal fine valutando gli elementi probatori del processo, tra i quali assumono rilievo anche le dichiarazioni rese dall’interessato nel c.d. foglio -notizie, nel quale egli abbia dichiarato di conoscere una determinata lingua nella quale il provvedimento sia stato tradotto’.
Quanto al resto, si deve qui ricordare che l’amministrazione deve anche motivare in ordine alle effettive ragioni per cui, a meno che non sia dimostrata la conoscenza della lingua italiana o di quella veicolare, non è possibile rintracciare un interprete di lingua madre, senza ricorrere a stereotipi e che è nullo il provvedimento di espulsione tradotto in lingua veicolare, per l’affermata irreperibilità immediata di un traduttore nella lingua conosciuta dallo straniero, salvo che l’amministrazione non affermi, ed il giudice ritenga plausibile, l’impossibilità di predisporre un testo in detta lingua per la sua rarità ovvero l’inidoneità di tale testo alla comunicazione della decisione in concreto assunta (Cass. n. 5837 del 22/02/2022 ; Cass. n. 13323 del 28/05/2018).
Ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio al Giudice di pace di Roma, in persona di magistrato diverso da quella che ha emesso il provvedimento impugnato, per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Giudice di pace di Roma, in persona di magistrato diverso da