Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30408 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30408 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23916/2024 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE
-ricorrente-
Contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro PREFETTURA DI SALERNO – UTG
-resistente- avverso l’ ORDINANZA del GIUDICE DI PACE SALERNO n. 286/2024 depositata il 28/03/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal Consigliere COGNOME NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di pace di Salerno ha respinto il ricorso proposto dall’odierna ricorrente avverso il provvedimento di espulsione del Prefetto della Provincia di Salerno prot. n. 134/2023 emesso in data 13.09.2023, per mancanza di permesso di soggiorno.
L’interessata ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattro motivi. L’Avvocatura dello Stato per l’amministrazione intimata, non tempestivamente costituita, ha presentato istanza per la partecipazione all’eventuale discussione orale.
RITENUTO CHE
1. -Con il primo motivo del ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 co. n. 4 c.p.c., l’ omessa pronuncia (art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 2174 c.c. e al d.p.r. n. 445 del 2000 art. 18). La ricorrente deduce che il provvedimento impugnato è viziato dal momento che il giudice di pace non si è pronunciato sulla eccezione di nullità -per carenza della formalità comunicatoria, in quanto il decreto prefettizio è stato consegnato all’espellenda in copia fotostatica, non recante attestazione di conformità in violazione delle norme di legge. Osserva che dall’esame del verbale di notifica del decreto si evince che trattasi di una copia, senza che ne sia stata attestata la conformità all’unico originale, il che confermerebbe che il decreto è irregolarmente formato e notificato, non essendovi alcun elemento che gli conferisca fede privilegiata.
2. -Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’ art. 360 n. 5 c.p.c. l’omesso esame della pendenza di giudizio di opposizione al decreto questorile di rigetto della protezione speciale e si deduce la inespellibilità dell’istante operando il principio di non refoulement per il rispetto della vita privata e familiare (art. 19 d.lgs. 286/98, art 8 Cedu – art. 5 direttiva rimpatri). La ricorrente deduce che il provvedimento impugnato è viziato in quanto il giudice di pace a fronte della condizione di non espellibilità della ricorrente per essere intervenuta la ordinanza di sospensiva in pendenza del giudizio di impugnazione della domanda, ha laconicamente ritenuto respinta l’istanza. Di contro il giudice di pace avrebbe dovuto prendere in esame la documentazione dalla quale si desumeva la sospensione degli effetti del diniego alla
domanda di riconoscimento della protezione speciale, tenuto conto che l’ordinanza di sospensiva è un documento regolarmente transitato agli atti del giudizio.
3 -Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione di norme di diritto in relazione agli artt. 8 Cedu – 27 Cost -19 d.lgs. 286/98 – 5 direttiva rimpatri. La ricorrente deduce che il giudice di pace si sarebbe limitato ad affermare l’infondatezza della domanda di protezione speciale in quanto il Paese di provenienza della ricorrente sarebbe sostanzialmente sicuro. Il giudice non si è avveduto del fatto che la ricorrente ha proposto domanda di protezione speciale ex artt. 19 co.1.1 e 1.2 d.lgs 286/98, che configura un’ipotesi di inespellibilità anche per violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare.
4. -Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c. l’omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.) in relazione alla violazione e falsa applicazione di legge ex art. 3 l. 241/90 e art. 13 DPR 286/98, nonché l’ eccesso di potere. La ricorrente deduce che il provvedimento impugnato è viziato poiché il giudice di pace non si è pronunciato sull’eccezione relativa alla falsa applicazione di legge e al difetto motivazionale relativi alla pretesa necessità, da parte del Prefetto, di una dichiarazione di presenza sul territorio, che la ricorrente non ha fatto.
5. -Il primo motivo del ricorso è fondato.
A fronte di una specifica eccezione di parte ricorrente, che ha eccepito (v. pag. 4 del ricorso) la nullità del decreto di espulsione per essere stato consegnato in semplice fotocopia senza che ne sia stata attestata la conformità all’unico originale, il giudice di pace non si è pronunciato sulle modalità di comunicazione del decreto impugnato dal momento che ha rilevato solo genericamente la
conformità a legge data dalla firma del Questore e dalla presenza dei mediatori. Nulla ha detto sulla notifica.
Al decreto prefettizio in atti è allegata la relata di notifica la quale si conclude con una formula che attesta che l’atto « è consegnato all’interessata in originale o eventualmente in copia conforme all’unico originale », senza ulteriori specificazioni. Sul punto questa Corte ha già rilevato in altre occasioni che si tratta di una formula ambigua non idonea a dare conto esattamente delle modalità della notificazione e che per superare questa ambiguità il giudice dovrebbe verificare se è stata notificato l’originale o una copia conforme (v. Cass. 9783/2025). Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il decreto di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, è nullo, per difetto della necessaria formalità di comunicazione, se comunicato all’espellendo in mera copia libera o informale priva dell’attestazione di conformità all’originale apposta dal pubblico ufficiale a ciò autorizzato e la nullità non può essere sanata non essendo invocabile il principio, valido per i soli atti del processo, del raggiungimento dello scopo (Cass. n. 24119 del 27/09/2019; Cass. 33507 del 17/12/2019; Cass. n. 30177 del 31/10/2023).
Questa Corte ha poi operato alcune precisazioni, specificando che la conformità all’originale non deve essere necessariamente attestata dal Prefetto, in presenza di una prassi secondo cui la detta attestazione viene eseguita dall’ufficio notificante, ovvero da parte della Questura (Cass. n. 31928 del 2019) e che la questione della attestazione di conformità resta superata ove il giudice di pace verifichi che è stato consegnato, invece della copia, l’atto in originale, così accertando che si è concretizzata l’ipotesi di redazione in doppio originale (Cass. 2808 del 2023; Cass. 20013 del 2023).
Non così invece nel caso in cui la formula apposta in calce al decreto non consenta di per sé di comprendere se l’atto è consegnato in originale o in copia conforme, in difetto di ulteriori specificazioni. Nel caso di specie, questa ambiguità non è stata superata da uno specifico accertamento del giudice di pace, che ha omesso di pronunciarsi sul punto.
Ne consegue, in accoglimento del primo motivo del ricorso assorbiti gli altri la cassazione del provvedimento impugnato e il rinvio al giudice di pace di Salerno in persona di magistrato diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato per un nuovo esame e segnatamente per verificare se l’atto è stato notificato è stato redatto in doppio originale o ne è stata attestata la conformità all’originale dovendosi in mancanza ritenere la nullità non sanabile del provvedimento. Il giudice di pace provvederà alla liquidazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa il provvedimento impugnato e rinvia giudice di pace di Salerno in persona di magistrato diverso da quello che ha emesso il provvedimento impugnato per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 08/10/2025.
Il Presidente NOME COGNOME