Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 24433 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 24433 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 11/09/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 6625-2022 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in RAGIONE_SOCIALE, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO dal quale è rappresentato e difeso con l’AVV_NOTAIO, giusta procura in calce al ricorso, con indicazione RAGIONE_SOCIALE indirizzi pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ ORDINE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE PIANIFICATORI, PAESAGGISTI e CONSERVATORI RAGIONE_SOCIALEa PROVINCIA di FOGGIA, in persona del legale rappresentante pro tempore.
– intimato –
e contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in Roma, INDIRIZZO, rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE ope legis ;
– controricorrente –
e contro
PUBBLICO RAGIONE_SOCIALE PRESSO IL TRIBUNALE DI FOGGIA
– resistente –
avverso la decisione n. 3/2022 del RAGIONE_SOCIALE PIANIFICATORIRAGIONE_SOCIALE PAESAGGISTI e CONSERVATORI, depositata il 25/1/2022;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 27/6/2024 dal consigliere COGNOME; rilevato che
-l’AVV_NOTAIO COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidandolo a due motivi, avverso la decisione con cui il RAGIONE_SOCIALE nazionale ha dichiarato inammissibile per tardività la sua impugnazione avverso il provvedimento del 6 ottobre 2020 con cui il RAGIONE_SOCIALE gli ha inflitto la sanzione RAGIONE_SOCIALEa sospensione di giorni 150 per plurime violazioni del codice deontologico;
c on il primo motivo, l’AVV_NOTAIO COGNOME ha lamentato la violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa relativa alla notificazione del provvedimento RAGIONE_SOCIALEre perché il procedimento di notificazione nei suoi confronti non si sarebbe completato per mancata ricezione, da parte del notificante, RAGIONE_SOCIALEa ricevuta di avvenuta consegna, preclusa dalla casella piena sicché avrebbe dovuto essere considerata, ai fini RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del termine di impugnazione, soltanto la seconda notifica, eseguita a mezzo raccomandata;
considerato che
-l’esame RAGIONE_SOCIALEa censura involge la questione del perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa notifica in ipotesi di mancata ricezione per casella piena, rimessa alla decisione RAGIONE_SOCIALEe S.U. di questa Corte con ordinanza interlocutoria n. 32287 del 2023, non ancora decisa;
P.Q.M.
rinvia a nuovo ruolo in attesa RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEe S.U. di questa Corte. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa seconda