Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11719 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11719 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 3309-2020 proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
Oggetto
R.G.N. 3309/2020
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/03/2025
CC
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– resistenti con mandato –
nonchè contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE) Agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione per la Provincia di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 377/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 10/07/2019 R.G.N. 674/2015; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che
Con sentenza del giorno 10.7.2019 n. 377, la Corte d’appello di Messina accoglieva parzialmente il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Messina che aveva respinto l’opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo di beni mobili, con il quale era stato intimato il
pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma complessiva di € 175.202,80, portate anche da alcune cartelle attinenti a contributi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e premi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che ad avviso RAGIONE_SOCIALE‘opponente non erano state regolarmente notificate, con conseguente prescrizione dei relativi contributi e premi dovuti per gli anni antecedenti al 2006.
Il T ribunale rigettava l’opposizione ritenendo che tutte le cartelle erano state regolarmente notificate avendo accertato che dalle relazioni di notifica emergeva sia il deposito RAGIONE_SOCIALEa cartelle stesse presso la Casa comunale che l’invio al contribuente RAGIONE_SOCIALEa raccomandata informativa.
La Corte d’appello, invece , accoglieva parzialmente l’appello di NOME COGNOME in quanto accertava che, relativamente a tutta una serie di cartelle meglio indicate in ricorso, notificate presso l’indirizzo originario di INDIRIZZO, la notifica avvenuta nel corso RAGIONE_SOCIALE‘anno 2010, avrebbe dovuto essere eseguita presso il nuovo indirizzo di INDIRIZZO, ove l’COGNOME risiedeva dal novembre 2009, sebbene dal certificato anagrafico risultasse ancora la precedente residenza. Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appel lo infatti ciò che aveva rilievo era la residenza anagrafica effettiva, al momento RAGIONE_SOCIALEa notifica e presso la quale questa doveva essere eseguita.
Con riguardo alle restanti cartelle di pagamento la Corte del merito confermava la validità RAGIONE_SOCIALEa notifica e conseguentemente l’atto di preavviso di fermo.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello, NOME COGNOME ricorre per cassazione, sulla base di quattro motivi, illustrati da memoria, mentre la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con controricorso.
Il Collegio ha riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALEa presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 140 c.p.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 26 comma 4 del d.P.R. n. 602/1973, per avere la Corte d’appello ritenuto la validità e regolarità RAGIONE_SOCIALEa notificazione relativamente ad alcune cartelle di pagamento oggetto del preavviso di fermo di beni mobili registrati impugnato, pur in difetto del perfezionamento di tutti gli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c. . In buona sostanza, per le cartelle di pagamento indicate alle p. 9-11 del ricorso, secondo il rico rrente, risultava essere stata omessa l’affissione alla porta di abitazione del destinatario RAGIONE_SOCIALE‘avviso di deposito del Comune e, inoltre, in alcuni casi, non vi era stata menzione nella relazione di notifica RAGIONE_SOCIALEa raccomandata inviata. Le raccomandate poi non risultavano ricevute, in quanto il destinatario era sconosciuto all’indirizzo.
Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 140 c.p.c., in quanto la Corte d’appello ha ritenuto valida e regolare la notificazione per due cartelle di pagamento (meglio contraddistinte in rubrica) oggetto del preavviso di fermo di beni mobili registrati impugnato, in difetto del perfezionamento di tutti gli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c. . In particolare, con riferimento a dette cartelle, sottolinea che l’invio RAGIONE_SOCIALEa raccomandata informativa non era avvenuto subito dopo il tentativo infruttuoso, per irreperibilità relativa, RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella, ma a distanza di mesi.
Con il terzo motivo di ricorso si censura la sentenza per essere incorsa nella violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 112 c.p.c., RAGIONE_SOCIALE‘art. 2934 c.c. e RAGIONE_SOCIALE‘art. 3 comma 9 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335/ 1995 e si sostiene che la Corte d’appello av rebbe omesso di pronunciare sulla domanda di parte ricorrente, di dichiarare la prescrizione del diritto degli enti resistenti alla riscossione dei contributi previdenziali e
assistenziali di cui alle cartelle di pagamento oggetto del preavviso di fermo, per gli anni precedenti al 2006.
Con il quarto motivo, infine, il ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte del merito, nonostante l’accoglimento parziale RAGIONE_SOCIALE‘appello , aveva condannato l’appellante alla metà RAGIONE_SOCIALEe spese legali in favore degli enti resistenti, mentre avrebbe dovuto riconoscerle in suo favore per entrambi i gradi di giudizio di merito.
Il primo motivo è inammissibile, in via preliminare, perché il ricorrente non riporta dove e quando abbia svolto analoga censura, sotto tutti i profili censurati, fin dal primo grado. Il motivo è, altresì, inammissibile, perché contesta l’accertamento di fatto, di competenza esclusiva del giudice del merito, che la notifica relativa alle cartelle residue era regolare, sulla base RAGIONE_SOCIALEa documentazione in atti: la Corte di appello ha esaminato la relata di notifica trascritta e ne ha accerto la ritualità. Orbene la questione RAGIONE_SOCIALEa notifica degli atti impositivi e/o contributivi non si traduce in un error in procedendo , attesa la natura sostanziale e non processuale di siffatti atti, ed è perciò precluso a questa Corte il controllo diretto, quale giudice del fatto processuale, dei profili di fatto RAGIONE_SOCIALEa notifica, trattandosi di verifica rimessa al giudice di merito (Cass. n. 2630/2024, n. 35014/2022, in tema di processo tributario).
Peraltro, il motivo è, comunque, infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘ in tema di notificazione RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, l’omissione di uno degli adempimenti previsti dall’art. 140 c.p.c. (nella specie l’affissione RAGIONE_SOCIALE‘avvenuto deposito del piego presso la casa comunale anziché alla porta RAGIONE_SOCIALE‘abitazione) comporta la nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica, sanabile per
raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 156 c.p.c., se il destinatario abbia comunque ricevuto regolarmente la raccomandata di conferma del deposito del piego presso l’ufficio postale ‘ (Cass. n. 265/2019, n. 31724/2019) .
Nella specie, la Corte d’appello ha accertato che era stata fornita prova sia del deposito presso il comune che RAGIONE_SOCIALE‘avviso al contribuente a mezzo raccomandata, fatto nel domicilio del tempo in cui si era perfezionata la notifica.
Il secondo motivo è anch’esso inammissibile, perché contesta un profilo formale RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEe cartelle oggetto di censura, cioè, il fatto che la raccomandata informativa fosse stata inviata a distanza di mesi dalla notifica infruttuosa RAGIONE_SOCIALEa cartella che è un profilo concernente l’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., che avrebbe dovuto essere proposta nel termine di venti giorni dalla notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella, termine che il ricorrente non documenta di aver rispettato.
Il terzo motivo è infondato.
La Corte territoriale non è incorsa nell’ omessa pronuncia denunciata – relativamente alla richiesta di prescrizione RAGIONE_SOCIALEe cartelle, di cui al preavviso di fermo, per gli anni precedenti al 2006 – avendo esaminato ed accertato la validità e la regolarità RAGIONE_SOCIALEa notificazione di tutte le rimanenti cartelle non prese in considerazione in precedenza (e decidendo implicitamente anche per gli anni anteriori al 2006), di talché la questione del rispetto del termine di prescrizione per le stesse, quale questione di merito è stata esaminata e decisa con motivazione immune da vizi logici.
Il quarto motivo è infondato.
Premesso che la valutazione RAGIONE_SOCIALE‘esistenza di una soccombenza reciproca e RAGIONE_SOCIALEa sua misura è rimessa al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità (Cass. n. 30592 del 2017
e 14459 del 2021), va rilevato che nella specie, la Corte d’appello ha ritenuto sussistente una prevalente soccombenza in capo al ricorrente che ha conseguentemente condannato al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali per la parte non compensata.
Le spese di lite del presente giudizio, in favore di ciascuno degli enti intimati seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente a pagare le spese di lite che liquida nell’importo di € 6.000,00, in favore RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE riscossione, oltre spese prenotate a debito ed in favore sia RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, oltre € 200,00, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis RAGIONE_SOCIALEo stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11.3.25.