Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 11698 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 11698 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 28850-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO
– controricorrente –
nonchè contro
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale
R.G.N. 28850/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 11/03/2025
CC
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 12/2019 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/04/2019 R.G.N. 81/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
Con sentenza del 1.4.2019 n. 12, la Corte d’appello di Venezia respingeva il gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Verona che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da quest’ultima società, avverso una cartella di pagamento afferente a crediti Inail per gli anni 20072014, per tardiva proposizione dell’azione giudiziale, ai sensi dell’art. 24 comma 5 del d.lgs. n. 46/1999, ritenendo peraltro valida la notifica della cartella via pec effettuata dall’Ader.
La Corte d’appello, nel confermare la sentenza di primo grado, ha respinto le censure sulla questione relativa alla titolarità, in capo all’agente della riscossione, del potere di notificare la cartella esattoriale a mezzo pec, sul difetto di sottoscrizione della cartella con firma digitale, in ragione del principio del raggiungimento dello scopo, sul fatto che la copia informatica dell’originale cartaceo, doveva considerarsi un originale in formato Pdf, che non aveva bisogno di nessuna autenticazione, non ponendosi alcun problema di conformità all’originale e infine sulla mera irregolarità, in caso di omessa sottoscrizione del ruolo.
Avverso la sentenza della Corte d’appello, la società RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di un motivo al quale l’Agenzia delle Entrate riscossione e l’Inail hanno resistito con controricorso.
Il Collegio ha riserva to il deposito dell’ ordinanza nel termine di sessanta giorni dalla decisione in camera di consiglio.
Considerato che
Con il motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 23 CAD e dell’art. 2712 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d’appello, rispetto all’esperito disconoscimento della conformità della copia cartacea della cartella – prodotta in giudizio – al suo originale, erroneamente, aveva ritenuto che la medesima cartella notificata a mezzo pec fosse un originale in formato pdf, ma senza -ad avviso della ricorrente -preoccuparsi di produrre i files c.d. nativi o un loro duplicato su supporto informatico. Inoltre, erroneamente, la Corte del merito aveva ritenuto che la stampa cartacea era conforme all’originale, perché così era scritto nella documentazione relativa alla notifica della cartella via pec.
Il motivo di ricorso è, in via preliminare, inammissibile, perché mira a una lettura a sé più favorevole della documentazione e del materiale istruttorio acquisito nella fase di merito, relativamente alla valutazione della copia cartacea della cartella e della documentazione relativa alla sua notifica via pec, che è stato oggetto di un accertamento di fatto espresso dalla Corte d’appello, di per s é insindacabile in sede di legittimità, in presenza di una doppia decisione ‘conforme’, ex art. 348 ter c.p.c.
Peraltro il motivo sarebbe, comunque, infondato, in quanto il disconoscimento, per come riportato in ricorso (cfr. pp. 4-5), è
stato inidoneo, perché aspecifico, non essendo stati forniti elementi, almeno indiziari sul diverso contenuto che la scrittura (cioè, la cartella) avrebbe dovuto presentare nella versione originale del documento, rispetto a quello prodotto (cfr. in tal senso, Cass. nn. 28373/2024, 26200/2024 e 23313/2024).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore del solo Inail, come in dispositivo. Non si fa luogo alla liquidazione delle spese, in favore dell’Agenzia delle Entrate riscossione, alla quale il ricorso è stato notificato al solo fine di litis denuntiatio .
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Condanna la società ricorrente a pagare all’Inail le spese di lite, che liquida nell’importo di € 5.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 11.3.2025.