Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23384 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 23384 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 16/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso 25145-2021 proposto da:
COGNOME NOMECOGNOME elettivamente domiciliato presso gli indirizzi PEC degli avvocati COGNOME NOME, NOME COGNOME che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
RISCOSSIONE RAGIONE_SOCIALE – ISTITUTO NAZIONALE RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE -Società di Cartolarizzazione dei RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 285/2021 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 22/04/2021 R.G.N. 764/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
14/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Oggetto
Intimazione di pagamento notifica
R.G.N.25145/2021
COGNOME
Rep.
Ud.14/03/2025
CC
1. La Corte d’appello di Catania, in un giudizio avente ad oggetto opposizione ad intimazione di pagamento, ha dichiarato cessata la materia del contendere con riferimento ai carichi contributivi inferiori a mille euro affidati all’agente di riscossione dal 2000 al 2010 ai sensi dell’art. 4 d.l. n.119/2018 – riportati nella cartella di pagamento in esecuzione, rigettando per il resto il gravame proposto da COGNOME NOMECOGNOME
La Corte territoriale ha infatti escluso, per il debito residuo, la nullità della notifica della cartella per mancato invio dell’ulteriore raccomandata in caso di consegna a persona diversa dal destinatario secondo quanto previsto dall’art. 60 co.1 lett. b -bis d.P.R.n. 600/1973 vigendo, per contro, per la notifica diretta eseguita dagli ufficiali di riscossione, la disciplina dell’art. 26 d.P.R. n.602/1973 secondo cui la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscri tto da una delle persone previste dal secondo comma (a mani proprie del destinatario o di persona di famiglia o addette alla casa, all’ufficio o all’azienda), mentre il rinvio all’art. 60 contenuto nel terzo comma del citato art. 26 riguarda solo le ipotesi non espressamente regolate. La Corte di secondo grado ha ritenuto che, non essendo necessaria la raccomandata informativa, la notifica a mani del coniuge convivente (in data 24/5/2011) della intimazione di pagamento, avente efficacia interruttiva del termine di prescrizione, si intende validamente compiuta; inoltre, ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 1335 c.c., si debba presumere la conoscenza dell’atto e del suo contenuto da parte del destinatario, onerato eventualmente di fornire l’eventuale prova che il plico contenesse un oggetto diverso.
Avverso l’impugnata sentenza il ricorrente propone ricorso per cassazione affidandosi ad un unico motivo; INPS e
RAGIONE_SOCIALE a cui è stato regolarmente notificato il ricorso, sono rimasti intimati.
La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del 14 marzo 2025.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo è dedotta, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 26 d.P.R. 602/1973 e 60 co.1 lett. B-bis d.P.R.n. 600/1973, per avere la Corte territoriale ritenuta valida la notifica della cartella di pagamento del 2006 consegnata l’8/11/06 a mani della moglie convivente, senza ritenere necessaria la spedizione di raccomandata informativa; ed invece, a fronte della invalidità della notifica del 2006, l’intimazione di pagamento (intermedia) notificata il 24/5/2011 sarebbe intervenuta a prescrizione già maturata. Conclude per la cassazione della sentenza, con ogni conseguenza, compreso l’accertamento negativo del credito e l’annullamento dell’intimazione impugnata.
1.1 – Nelle successive memorie depositate in prossimità di udienza, il ricorrente precisa che non si era trattato di notifica diretta con postalizzazione e disciplina ex art. 24 d.lgs. n.47/1999 ma di consegna del plico mediante messo notificatore (art.60 lett. b-bis) per cui occorreva la raccomandata informativa ; all’uopo allega foto della relata con consegna a mani di coniuge.
I resistenti intimati non hanno esercitato difese con propri atti di controricorso.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Occorre previamente precisare che l’impugnata sentenza non è specificamente censurata nella parte in cui ricostruisce l’impianto normativo sulla notifica diretta dell’agente di riscossione di cui all’art. 26 d. P.R. n.602/1973 con riferimento all’avviso di ricevimento della intimazione di pagamento consegnata al coniuge convivente in data 24/5/2011. Il ricorrente, invero, nel motivo di ricorso insiste per la irregolare notifica della cartella di pagamento del 2006, dalla cui nullità discenderebbe la prescrizione del credito in essa portato, maturata ancor prima dell’intimazione di pagamento. Nelle memorie illustrative ribadisce la doglianza, precisando che quella dell’8/11/2006 era non già una notifica diretta curata dall’agente di riscossione, ma una noti fica compiuta dal messo notificatore, fornendo una riproduzione fotostatica della relata da cui risultano il destinatario, il familiare ricevente in consegna, il nominativo del messo, l’assenza di indicazioni sulla spedizione di raccomandata informativa.
Orbene, è evidente che il ricorrente 1) non confuta l’argomento giuridico svolto in sentenza sulle diverse modalità previste dalla disciplina normativa vigente ratione temporis nel caso di notifica diretta e notifica mediante messo; 2) non contesta che la notifica della intimazione di pagamento sia stata eseguita nelle forme di cui all’art. 26 d.P.R. 602/73 (notifica diretta dell’agente di riscossione con avvalimento del mezzo postale) per le quali non occorre la raccomandata informativa in caso di consegna a familiare convivente; 3) nel richiamare giurisprudenza formatasi sulla notifica eseguita dai messi, non si confronta con la verifica compiuta dal giudice di secondo grado in riferimento alla notifica diretta dell’intimazione di pagamento e non alla notifica (mediante messo) della cartella; 4) non contesta l’ulteriore argomentazione svolta in appello
circa la presunzione di conoscenza dell’atto consegnato al domicilio del destinatario ex art.1335 c.c.
A mente di tale ultima disposizione normativa, le dichiarazioni recettizie si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nella impossibilità di averne notizia. Nel caso di specie tale circostanza non risulta essere stata prospettata, allegata, e discussa fra le parti nel giudizio di merito. Sull’onere probatorio a carico del destinatario della impossibilità di prendere cognizione dell’atto consegnato nel proprio domic ilio, si veda, ex multis, Cass. ord. n. 34765/2023.
Va inoltre osservato che, ove pure fosse ritenuta non validamente compiuta la notifica del primo atto (cartella del 2006) resterebbe impregiudicato il dato della irretrattabilità del credito per decadenza dall’opposizione alla intimazione di pagamento ex art. 24 d.lgs. n.46/1999.
Il ricorso va quindi rigettato. Nulla si dispone in ordine alle spese processuali stante la mancata costituzione delle controparti. Segue la statuizione sul doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.