Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2404 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 2404 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8002/2021 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliato in ROMA INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE, COGNOME (CODICE_FISCALE), NOME
(MRTLLE64B22D390K), COGNOME NOME
(CRTNNT58D53L117B)
-controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO BARI n. 1620/2020 depositata il 04/01/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Causa n. 17 rg. 8002/21
RITENUTO CHE:
La corte d’appello di Bari con sentenza del 4.1.21, in riforma di sentenza del tribunale di Bari del 19.9.17, ha dichiarato inammissibile l’opposizione ad una cartella proposta del contribuente e rigettato le opposizioni a due altre cartelle per complessivi euro 2.850.858, dovuti a titolo di contributi previdenziali assistenziali per violazione in tema di appalto di manodopera ed indebita fruizione di agevolazioni.
In particolare, la corte ha ritenuto l’opposizione inammissibile in quanto tardiva rispetto alla notifica della cartella fatta alla società presso la sua sede nelle mani di persona qualificatasi ‘impiegata incaricata al ritiro di atti’, non essendo necessario che tale fosse un dipendente dell’azienda e occorrendo la prova nella specie non data dalla societàche la persona che ha ritirato l’atto non avesse alcun rapporto con la società; ha rigettato quindi le opposizioni a cartelle in quanto fondate su accertamento ormai in incontrovertibile.
Avverso tale sentenza ricorre la società per cinque motivi; resiste l’Inps con controricorso; la società si è quindi costituita con nuovo difensore.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo si deduce violazione dell’articolo 139 comma 2, 7 legge 890/82, 115 comma 2, 2729 codice civile, per avere la sentenza impugnata trascurato fatto notorio dell’assenza di lavoro nero per le grandi società e la presunzione di non ricorso al lavoro nero da parte delle grandi imprese.
Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione ex art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c., per mancata considerazione dell’assenza di lavoro nero.
Con il terzo motivo si deduce violazione delle norme suddette, per avere la corte territoriale scelto l’interpretazione di una somma lesiva dei diritti della società.
Con il quarto motivo si deduce violazione degli articoli 101 comma 2, 183 comma 8, 421 comma 2, 359 c.p.c., per mancata prova ufficiosa sul rapporto in essere tra la società ed il soggetto che ha ricevuto la notifica.
Con il quinto motivo si deduce violazione dell’articolo 1 comma 1175 legge 296/2006 e 8 DPR 24.10.07, per avere la corte territoriale trascurato la rilevanza del DURC.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente: essi sono inammissibili in quanto non scalfiscono le due affermazioni contenute in sentenza secondo le quali da un lato la notifica è stata fatta presso la società e ad a persona che si è qualificata addetta al ritiro della posta, circostanze queste che fanno sorgere la presunzione di riconducibilità del rapporto del soggetto che ha
preso da notifica alla società; la sentenza non poggia in alcun modo, invece, sull’affermazione dell’esistenza di lavoro nero.
11. La sentenza impugnata è del resto del tutto in linea con giurisprudenza di questa Corte (Sez. L – , Ordinanza n. 8418 del 05/04/2018, Rv. 648194 – 01; Sez. 5 – , Sentenza n. 27587 del 30/10/2018, Rv. 650963 – 01 e Sez. 5 – , Ordinanza n. 53 del 02/01/2024, Rv. 669946 – 01) che ha affermato che, in tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale, ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c. la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda di chi ha ricevuto l’atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo al destinatario, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l’inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità suindicate. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso del contribuente che, pur avendo provato “per tabulas” che la consegnataria dell’atto non era sua moglie, non aveva tuttavia dimostrato che ella non fosse, comunque, una persona di famiglia o addetta alla casa ivi presente solo occasionalmente).
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 14.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 novembre