Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 32485 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 32485 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 19923-2023 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
CARTELLE ESATTORIALI
R.G.N. 19923/2023
Ud. 23/10/2025 CC
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 300/2023 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 29/03/2023 R.G.N. 33/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
23/10/2025 dal AVV_NOTAIO Dott. NOME COGNOME.
Rilevato che
NOME COGNOME adiva il Tribunale di Busto Arsizio e, convenuti in giudizio RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, impugnava l’intimazione di pagamento, ricevuta il 29/10/2021, con riguardo alla cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA e a nove avvisi di addebito chiedendo di annullare il ruolo ed il debito sottostante l’estratto di ruolo stante la mancata notifica degli stessi e la intervenuta prescrizione. Gli Uffici ed Enti resistenti si costituivano chiedendo il rigetto dell’opposizione. Il Tribunale di Busto Arsizio rigettava la domanda del ricorrente accertando che tutti gli avvisi di addebito e le cartelle di pagamento risultavano ritualmente notificati, come provato documentalmente dalle parti opposte e valutando come inconferenti le ulteriori contestazioni relative alle notificazioni effettuate a mezzo posta e a mezzo Pec.
NOME COGNOME proponeva appello avverso la sentenza; RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si costituivano in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione. Con la sentenza n. 300/2023 depositata in data 29/03/2023 la Corte di Appello di Milano, sezione lavoro, rigettava integralmente l’appello.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME articolando quattro motivi di impugnazione. RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si sono costituiti con distinti controricorsi chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
La parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 23/10/2025.
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso si deduce «nullità del procedimento ai sensi art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione dell’art. 276 c.p.c. in relazione al paragrafo 3.4 del Protocollo d’intesa tra RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE del 22.06.2017 che, per la difesa nelle liti concernenti l’attività di riscossione, impone all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di avvalersi dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE»; si critica la sentenza impugnata perché non avrebbe rilevato il difetto di jus postulandi e di formale costituzione della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, perché assistita da avvocato del libero Foro.
Il motivo è infondato. Si consideri che in senso contrario sussiste un consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale: in tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si avvalgono dell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei casi previsti dalle convenzioni con quest’ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del R.D. n. 1611 del 1933 oppure l’indisponibilità dell’RAGIONE_SOCIALE; ne consegue che non è richiesta l’adozione di apposita delibera o alcun’altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva
all’RAGIONE_SOCIALE erariale la difesa, come nel contenzioso tributario, per il quale la convenzione esime le predette Agenzie dal ricorso alla difesa erariale per i giudizi innanzi alle corti di giustizia tributaria, prevedendola espressamente, invece, per quello di legittimità, rispetto al quale, dunque, in difetto RAGIONE_SOCIALE condizioni ricordate (conflitto, indisponibilità o apposita delibera) la procura conferita ad un legale del libero foro deve ritenersi affetta da invalidità, con conseguente inammissibilità del ricorso (Cass. 31/10/2024, n. 28199; Cass. 10/06/2021, n. 16314 del 10/06/2021).
Con il secondo motivo di ricorso si deduce «nullità della sentenza per difetto di motivazione ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per violazione e falsa applicazione degli artt. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. ed art 118, co. 1 disp. att. c.p.c. in relazione agli artt. 2712 e 2719 c.c. frutto del difetto di motivazione della sentenza nel capo in cui ha ritenuto invalido il disconoscimento della conformità all’originale effettuato dal ricorrente sebbene, ineccepibilmente, avesse espressamente negato l’esistenza degli originali».
Il motivo è infondato: deduce, infatti, nullità della sentenza per omessa motivazione ma la sentenza impugnata non omette di motivare e specificamente tratta della questione, cita i principi di diritto rilevanti in materia di forma del disconoscimento ed esclude che il disconoscimento effettuato dalla odierna parte ricorrente fosse adeguato e specifico, per questa via non sussiste l’omissione della pronuncia, il difetto di motivazione e, in ultima analisi, la nullità denunciata.
Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 139 c.p.c., 148 cpc e 160 cpc e dell’art 7 L n.890/1982 e violazione e falsa applicazione dell’art 26 –
D.P.R. 602/73 ed art. 60, co. 1, lett. b-bis) del d.P.R. 600/73 poiché la notifica degli avvisi di addebito sarebbe avvenuta nelle mani di soggetto non qualificato, non identificato né precisando il rapporto con il destinatario nonché per omessa ricezione della CAN (comunicazione avvenuta notifica) con conseguente violazione degli artt. 26 – D.P.R. 602/73 ed art. 60, co. 1, lett. b-bis) – D.P.R. 600/73. Si critica, per questa via, la sentenza impugnata per aver ritenuto la ritualità RAGIONE_SOCIALE notifiche dei titoli presupposti.
Il motivo è inammissibile perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, sul punto, ha affermato la ritualità RAGIONE_SOCIALE notifiche perché le stesse sono state effettuate con il ricorso a raccomandata e al servizio postale ordinario e non nelle forme contestate dalla parte appellante.
6.1. Si consideri, in proposito, che: il motivo d’impugnazione è costituito dall’enunciazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione RAGIONE_SOCIALE quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo; tale nullità si risolve in un “non motivo” del ricorso per cassazione ed è conseguentemente sanzionata con l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c.. (Cass. 06/04/2025, n. 9059). Ed ancora: il motivo d’impugnazione è costituito dall’enunciazione RAGIONE_SOCIALE ragioni per le quali la decisione è erronea e si traduce in una critica della decisione impugnata, non potendosi, a tal fine, prescindere dalle motivazioni poste a base del provvedimento stesso, la mancata considerazione RAGIONE_SOCIALE quali comporta la nullità del motivo per inidoneità al raggiungimento RAGIONE_SOCIALE scopo; tale nullità si risolve in un “non motivo” del ricorso per cassazione ed è
conseguentemente sanzionata con l’inammissibilità, ai sensi dell’art. 366, n. 4, c.p.c. (Cass. 12/01/2024, n. 1341).
Nel merito si consideri, poi, che come affermato da costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte «in tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, eseguita direttamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, qualora la consegna del piego sia avvenuta a mani di un familiare dichiaratosi convivente con il destinatario, deve presumersi che l’atto sia giunto a conoscenza del destinatario medesimo, restando a carico di quest’ultimo l’onere di provare il contrario, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche che indichino una diversa residenza del consegnatario dell’atto (Cass. 09/02/2022, n. 4160).
Con il quarto motivo di ricorso si deduce ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. violazione e falsa applicazione degli artt. 3-bis della L. n. 53 del 1994, 16-ter del D.L. n. 179 del 2012, art. 57-bis, comma 1, del d.lgs. 82/2005 ed art. 26 D .P.R. 602/73, stante l’intervenuta trasmissione, da un indirizzo non censito, della prodromica cartella di pagamento n. 064 2014 0008512182 corrispondente all’allegato dell’Agente della RAGIONE_SOCIALE n. 3 e RAGIONE_SOCIALE successive intimazioni di pagamento nn. 064 2016 NUMERO_DOCUMENTO, n. 064 NUMERO_DOCUMENTO, corrispondenti agli allegati dell’Agente della RAGIONE_SOCIALE nn. 1 e 2 bis, in quanto svolto tramite degli indirizzi PEC non censiti in alcun Pubblico Registro.
Il motivo è infondato atteso che «in tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell’agente della riscossione, l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia “ex se” la presunzione di riferibilità
della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro» (Cass. 03/07/2023, n. 18684 del 03/07/2023; Cass. 17/07/2024, n. 19677; Cass. 28/02/2024 , n. 5263; Cass., 09/01/2024, n. 884; Cass. 03/07/2023, n. 18684).
10. Il ricorso deve, allora, essere respinto. Le spese sono regolate in ragione del principio della soccombenza e sono liquidate in relazione al valore della causa, come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese di lite che liquida in euro 3.000,00 (tremila) per compensi oltre ad euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettario spese generali e accessori come per legge nei confronti di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e in euro 3.000,00 (tremila) per compensi oltre spese prenotate a debito nei confronti dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 ottobre 2025. Il Presidente
(NOME COGNOME)