Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 34518 Anno 2023
Civile Sent. Sez. L Num. 34518 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/12/2023
SENTENZA
sul ricorso 26841-2017 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Oggetto
R.G.N. 26841/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 21/09/2023
PU
elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 585/2017 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 12/05/2017 R.G.N. 1765/2013;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza del 21/09/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME;
udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore AVV_NOTAIO COGNOMEAVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’avvocato NOME COGNOME per delega verbale avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME.
FATTO:
Con sentenza del 12.5.17, la corte d’appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 2013 del tribunale RAGIONE_SOCIALEa stessa sede, che aveva dichiarato inammissibile l’azione di accertamento negativo del debito contributivo di cui al verbale ispettivo in atti.
In particolare, benché la domanda fosse stata proposta come opposizione al verbale di accertamento, il tribunale aveva acquisito in corso di causa cartelle esattoriali relative al medesimo verbale sicché l’azione era stata riqualificata come opposizione a cartella, ritenuta tuttavia tardiva e quindi inammissibile in quanto tale; la corte ha ritenuto irrilevante che i ricorsi amministrativi fossero stati proposti prima RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione a ruolo, essendo l’iscrizione a ruolo comunque precedente l’azione giudiziale; la corte ha poi rilevato che la regolarità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella non era contestata dalla parte, che aveva solo sollevato eccezioni di mancata produzione RAGIONE_SOCIALEa cartella ed essendo stato prodotto solo l’avviso di ricevimento.
Avverso tale sentenza ricorre la società per cinque motivi, illustrati da memoria, cui resiste l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE con controricorso, accompagnato da memoria. Il Procuratore generale ha presentato requisitoria scritta chiedendo dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso.
DIRITTO:
Il primo motivo di ricorso deduce ex art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 210 c.p.c. per violazione del diritto di difesa, per avere la corte territoriale trascurato che, a seguito RAGIONE_SOCIALEa reiterazione RAGIONE_SOCIALE‘ordine di esibizione, era stato prodotto solo avviso di ricevimento e non anche
la cartella.
Il secondo motivo deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 2697 c.c. e 210 c.p.c., per avere la corte territoriale attribuito rilevanza agli estratti di ruolo e all’avviso di ricevimento, laddove non era stata prodotta la cartella di riferimento.
Con il terzo motivo si deduce violazione del l’articolo 437 c.p.c., per avere trascurato che l’iscrizione a ruolo era stata fatta nonostante la proposizione dei ricorsi amministrativi.
Con il quarto motivo si deduce la medesima circostanza alla base RAGIONE_SOCIALEa violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 24 comma 4 del decreto legislativo 46 del 1999.
Con il quinto motivo si deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘articolo 47 comma 3 RAGIONE_SOCIALEa legge 88 del 1999, per avere la corte territoriale ritenuto la tardività dei ricorsi amministrativi sebbene il termine fosse ordinatorio.
Il ricorso, che solleva due distinti profili (uno relativo alla prova RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella, l’altro relativo alla possibilità di eseguire il credito in pendenza di opposizione al verbale ispettivo su cui quello si fonda), va rigettato, essendo infondati entrambi i profili.
Quanto al primo aspetto, sollevato dai primi due motivi di ricorso (che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione), va evidenziato che la cartella risulta esser stata notificata: a tal fine basta la produzione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di ricevimento, pacificamente riferibile alla
cartella in questione, come precisato da Cass.Ord. Sez. 5, Sentenza n. 33563 del 28/12/2018 (Rv. 652126 -01), secondo la quale, in tema di notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento di notificazione e RAGIONE_SOCIALEa relativa data è assolta mediante la produzione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente RAGIONE_SOCIALEa riscossione produca la copia RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento, la quale, una volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, deve, anche in omaggio al principio di cd. vicinanza RAGIONE_SOCIALEa prova, ritenersi ritualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione.
Alla luce di tale principio, la mancata considerazione RAGIONE_SOCIALEe conseguenze RAGIONE_SOCIALE‘inottemperanza all’ordine di esibizione dato dal giudice in sede istruttoria non assume carattere decisivo, essendo comunque provato il perfezionamento del procedimento notificatorio RAGIONE_SOCIALEa cartella. Ne consegue che il contribuente avrebbe dovuto far opposizione alla cartella nei termini, ciò che non è avvenuto, come accertato dalla corte territoriale.
Quanto al secondo profilo, sollevato dagli altri motivi di ricorso (anch’essi da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione), va evidenziato che nel caso di specie il
ruolo era già formato (e la cartella notificata) prima RAGIONE_SOCIALEa proposizione RAGIONE_SOCIALE‘azione in giudizio avverso il verbale ispettivo, sicché non trova applicazione l’articolo 24 invocato dalla parte.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, che si liquidano in euro 3.500 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 21