Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 31452 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 31452 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 02/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso N. 19053/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall ‘ AVV_NOTAIO come da procura in calce al controricorso, domicilio digitale come in atti
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE , nonché RAGIONE_SOCIALE in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese per legge dall ‘ Avvocatura Generale dello Stato, domicilio digitale come in atti
– controricorrenti e ricorrenti incidentali – avverso la sentenza n. 294/2023 della Corte d ‘ appello di Torino, depositata il 23.3.2023;
udita la relazione della causa svolta nell ‘ adunanza camerale del giorno 8.10.2025 dal Consigliere relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propose opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., avverso l ‘ avviso di intimazione n. 11020199017537735/000, notificatole il 30.11.2020 da RAGIONE_SOCIALE (di seguito, RAGIONE_SOCIALE), in relazione alle cartelle di pagamento n. NUMERO_CARTA, notificata il giorno 8.10.2004, per l ‘importo di € 2.309,34 e n. NUMERO_CARTA, notificata il 23.11.2006, per l ‘importo di € 38.038,65, afferenti a crediti erariali. L’ opponente dedusse che i crediti sottesi alle suddette cartelle di pagamento erano prescritti, atteso l ‘ avvenuto decorso del relativo termine di legge, dopo la stessa notifica RAGIONE_SOCIALE suddette cartelle, senza che gli enti impositori avessero notificato idonei atti interruttivi della prescrizione.
Si costituirono l ‘ RAGIONE_SOCIALE e l ‘ RAGIONE_SOCIALE, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione tributaria, ‘ non avendo essa ad oggetto ‘ ; l ‘ RAGIONE_SOCIALE eccepì altresì la propria carenza di legittimazione passiva e, nel merito, entrambe contestarono le avverse domande, chiedendone il rigetto. Istruita la causa, con sentenza del 24.9.2021 il Tribunale di Torino accolse l ‘ opposizione per intervenuta prescrizione dei crediti relativi ad entrambe le cartelle, annullando l ‘ intimazione e le cartelle sottese e regolando le spese.
Le Agenzie proposero dunque gravame e la Corte d ‘ appello di Torino, nella resistenza della COGNOME, lo accolse parzialmente con sentenza del 23.3.2023, in
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relazione alla cartella n. 1102006002756246900, conseguentemente rigettando la relativa opposizione. Osservò il giudice d ‘ appello – per quanto qui interessa che, anzitutto, sussisteva la giurisdizione del giudice ordinario, venendo in rilievo il tema della prescrizione successiva al consolidamento RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, questione non messa in discussione dalla contribuente; nel merito, la Corte d ‘ appello ritenne adeguatamente provata la notifica della cartella n. 1102006002756246900, giacché era stata prodotta documentazione, in copia, da cui si evinceva la regolarità della notifica, effettuata nelle forme dell ‘ art. 140 c.p.c. per irreperibilità relativa e perfezionatasi con la consegna nelle forme di legge (per compiuta giacenza) della CRAGIONE_SOCIALEA.RAGIONE_SOCIALE., del pari disattendendo il disconoscimento operato dalla COGNOME ex art. 2719 c.c. perché generico. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME, basato su due motivi, illustrati da memoria, cui resistono con controricorso le Agenzie, che hanno pure proposto ricorso incidentale condizionato, affidato ad ordinanza entro sessanta un unico motivo. Il Collegio ha riservato il deposito dell ‘ giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
RICORSO PRINCIPALE
1.1 Con il primo motivo si lamenta ‘ Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto, relativamente al combinato disposto dell ‘ art. 26 DPR 602/73, dell ‘ art. 60 del DPR 600/73 e dell ‘ art. 140 c.p.c., in relazione all ‘ art. 360, comma primo n.3, nella parte in cui il Giudice di Appello ha ritenuto ‘essersi perfezionato’ l’ iter notificatorio ‘.
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1.2 Con il secondo motivo si denuncia ‘ Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in riferimento all ‘ art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. allorquando il Giudice di Appello ha ritenuto esistente la comunicazione di avvenuto deposito (C.A.D.), documentato dalla fotocopia dell ‘ avviso di ricevimento della raccomandata, a dire di esso Giudice valida ex art. 2712 c.c., fotocopia disconosciuta ex art. 2719 c.c. dall ‘ odierna ricorrente per non essere conforme all ‘ originale ‘.
RICORSO INCIDENTALE CONDIZIONATO
1.3 Con l ‘unico motivo si lamenta ‘ Erronea individuazione del giudice munito di giurisdizione – Riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario
Corretta interpretazione art. 2, comma 1, del d.lgs. 546/1992. La sentenza contrasta con Cass. S.S.U.U. n. 30666/2022 ‘.
2.1 Nell ‘ ordine logico RAGIONE_SOCIALE questioni, occorre previamente affrontare l ‘ unico motivo del ricorso incidentale, proposto dalle Agenzie. Per quanto esso sia stato qualificato come condizionato all ‘ accoglimento del ricorso avversario, ne va disposta la prioritaria delibazione, in quanto le Agenzie stesse sono risultate solo parzialmente vittoriose nel giudizio di merito; infatti, il principio per cui l ‘ impugnazione su questione di giurisdizione può considerarsi comunque condizionata attiene alla sola ipotesi in cui la parte che l ‘ ha proposta sia rimasta totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, in caso contrario occorrendone l ‘ immediata disamina (per tutte, v. la recente Cass., Sez. Un., n. 5992/2025).
2.2 Ciò posto, il motivo è infondato.
Con riguardo alla prescrizione successiva alla notificazione della cartella, è stato condivisibilmente affermato che la relativa controversia ‘ rientra nella
giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all ‘ esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva ‘ (così, Cass., Sez. Un., n. 16986/2022).
Nella specie, tuttavia, la debenza del tributo – così come richiesto con le due cartelle prima indicate – è indiscussa tra le parti, posto che non ne viene contestata la regolarità (o la stessa esistenza) RAGIONE_SOCIALE relative notifiche; tanto esime il Collegio dall ‘ affrontare i residui profili di dubbio che potrebbero emergere, in proposito, a seguito della recente Cass., Sez. Un., n. 23355/2025, e ciò proprio per la pacifica debenza originaria dei crediti erariali: in tali condizioni, è da escludere qualsiasi refluenza del potere giurisdizionale del giudice tributario, sicché la statuizione della Corte sabauda, sul punto, si rivela corretta.
Né viene in rilievo l ‘ insegnamento di Cass., Sez. Un., n. 30666/2022, invocato dalle ricorrenti, perché in quel caso si trattava di una controversia avente ad oggetto una intimazione di pagamento ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 e risultava in contestazione la stessa regolarità ed esistenza della notifica della sottostante cartella, donde l ‘ inevitabile conclusione della sussistenza della giurisdizione del giudice tributario, a differenza del caso che occupa.
3.1 Può adesso affrontarsi il ricorso principale.
Il primo motivo concerne la contestata validità della notificazione dell ‘ avviso di pagamento n. NUMERO_CARTA, quale atto idoneo alla interruzione della
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prescrizione decennale concernente la cartella di pagamento n. NUMERO_CARTA.
La Corte sabauda ha anzitutto respinto l ‘ eccezione di non conformità RAGIONE_SOCIALE copie della documentazione di notifica depositate da RAGIONE_SOCIALE, per ritenuta genericità del disconoscimento ex art. 2719 c.c., ed ha poi ritenuto validamente effettuata la notifica ai sensi dell ‘ art. 60 d.P.R. n. 600/1973, risultando dagli atti: a) l ‘ attestazione del messo notificatore della impossibilità di consegna al domicilio per temporanea assenza del destinatario in data 3.5.2016; b) l ‘ attestazione di avvenuto deposito presso la casa comunale di Rivoli in data 4.5.2016; c) la spedizione della successiva raccomandata informativa (CAD), non ritirata presso l ‘ ufficio postale (stante, ancora, la precaria assenza del destinatario) e il successivo perfezionamento per compiuta giacenza, giacché l ‘ atto non è stato ritirato nei dieci giorni successivi.
3.2 La ricorrente contesta con fermezza che il doc. 5 di produzione RAGIONE_SOCIALE Agenzie controricorrenti possa effettivamente rappresentare la CAD suddetta, come ritenuto dalla Corte d ‘ appello. Mancherebbe, infatti, ogni riferimento in essa alla mancata notifica alla COGNOME di un atto per sua irreperibilità; né rileverebbe la circostanza per cui il numero identificativo ivi riportato (NUMERO_DOCUMENTO) coincide con quello riportato nell ‘ elenco di cui al prospetto riepilogativo sub doc. 4 Agenzie, perché quella raccomandata risulta essere stata spedita il 7.5.2016 e, pertanto, alla data riportata nel doc. 5, ossia il 13.5.2016, nessuna compiuta giacenza poteva ritenersi formata.
3.3 Il motivo è palesemente infondato.
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Dal raffronto tra i numeri identificativi del doc. 5 e del doc. 4 non è dubbio che il primo riguardi con certezza la CAD che qui interessa, sicché l ‘ intera sequenza procedimentale di cui all ‘ art. 60, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, è stata correttamente documentata dall ‘ esattore ed altrettanto correttamente apprezzata dalla Corte territoriale, che ha giustamente ritenuto che la spedizione della raccomandata informativa s ‘ è perfezionata per compiuta giacenza (nel termine di dieci giorni successivi al deposito presso l ‘ ufficio postale).
L ‘ argomento della ricorrente principale per cui la compiuta giacenza risulta attestata ben prima (ossia, già in data 13.5.2016) è smentito dalle risultanze degli atti legittimamente esaminabili da questa Corte, se è vero che il timbro apposto sul plico non ritirato (e non sulla sola cartolina, come pure sostiene la stessa COGNOME) reca in realtà la data del 13.6.2016, come dalle Agenzie dedotto in controricorso, senza contestazione alcuna della ricorrente.
4.1 Il secondo motivo è inammissibile ed è comunque infondato.
Infatti, il vizio denunciato in rubrica non attiene ad omesso esame di fatto decisivo, ma a questione, infatti (in parte) oggetto col primo motivo.
Per il resto, a parte la generale oscurità della doglianza, può escludersi che la motivazione della sentenza impugnata non risponda al minimo costituzionale ex art. 111, comma 6, Cost., essendone chiaramente intellegibile – ed essendo stato chiaramente inteso, dalla COGNOME, come dimostrato dagli argomenti addotti a sostegno specialmente del primo mezzo – il percorso decisorio.
5.1 In definitiva, entrambi i ricorsi sono rigettati.
Dalla reciproca soccombenza discende l ‘ integrale compensazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
In relazione alla data di proposizione del ricorso, può darsi atto dell ‘ applicabilità dell ‘ art. 13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, alla sola ricorrente principale, essendo esenti dalla relativa disciplina le ricorrenti incidentali.
P. Q. M.
La Corte rigetta entrambi i ricorsi e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell ‘ art. 13, comma 1quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della sola ricorrente principale, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione civile della Corte di cassazione, il giorno 8.10.2025.
Il Presidente NOME COGNOME