Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 13306 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 13306 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/05/2024
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 9089 del ruolo generale dell’anno 2022, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME di Cesana (C.F.: CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore
-intimati- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 15594/2021, pubblicata in data 6 ottobre 2021; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
24 aprile 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
NOME COGNOME, ricevuta la notificazione di una intimazione di pagamento da parte dell’agente della riscossione , ha impugnato le cartelle di pagamento alla base della stessa, aventi ad
Oggetto:
RAGIONE_SOCIALE A MEZZO RUOLO OPPOSIZIONE
Ad. 24/04/2024 C.C.
R.G. n. 9089/2022
Rep.
oggetto crediti per sanzioni amministrative derivanti da infrazioni al codice della strada iscritti a ruolo da Roma Capitale L’opposizione è stata rigettata dal Giudice di Pace di Roma. Il Tribunale di Roma ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre lo COGNOME, sulla base di due motivi.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli enti intimati.
È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo del ricorso si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione nella sentenza di secondo grado degli artt. 112, 615 c.p.c e 617 c.p.c. e dell’ art. 111 Cost., in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c. ».
Con il secondo motivo si denunzia « Violazione e/o falsa applicazione nella sentenza di secondo grado dell’ art. 115 c.p.c. in relazione all’ art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.
art. 2697 c.c. e ». I due motivi del ricorso, connessi logicamente e giuridicamente, possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono fondati, per quanto di ragione, nei limiti che saranno esposti.
Il tribunale, premesso che la documentazione depositata dall’RAGIONE_SOCIALE doveva ritenersi inutilizzabile ai fini della decisione, in quanto proAVV_NOTAIOa solo nel corso del giudizio di appello, ha rilevato che non vi era contestazione in ordine alla regolare notificazione dei verbali di accertamento RAGIONE_SOCIALE violazioni del codice della strada che avevano dato luogo alle sanzioni amministrative iscritte a ruolo; qualificata poi la contestazione relativa all’ omessa regolare notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., ha osservato che essa risultava
tardivamente proposta, in relazione alla data di notificazione dell’opposizione, avvenuta oltre il termine di venti giorni di cui allo stesso art. 617 c.p.c..
Ha, quindi, affermato che, « essendo inammissibile la contestazione della avvenuta notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, la stessa non era oggetto di contestazione nel giudizio e di conseguenza doveva essere considerata la data di notifica risultante della intimazione di pagamento ricevuta » deducendone che, poiché la notificazione dell’intimazione era avvenuta « entro i cinque anni dalla elevazione RAGIONE_SOCIALE sanzioni amministrative e dalla notifica non ritualmente contestata RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento al momento della consegna della intimazione di pagamento, anche volendo considerare la data asserita da parte opponente, la prescrizione non si era integrata ».
Dalla qualificazione della contestazione relativa all’ omessa regolare notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento come opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c. , il tribunale ha, in altri termini, fatto discendere due conclusioni:
la prima, è l’inammissibilità della stessa opposizione agli atti esecutivi, in relazione alla deduzione della irregolarità formale degli atti della procedura di riscossione in ragione dell’omessa notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento (le quali hanno la medesima funzione svolta, nell’esecuzione ordinaria, dall’atto di precetto, la cui omessa notificazione vizia i successivi atti esecutivi: di regola, il pignoramento; nella specie, il successivo atto di intimazione di cui all’art. 50 del D.P.R. n. 602 del 1 973);
la seconda, è l’infondatezza del motivo di opposizione, pacificamente da qualificare come motivo di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., con il quale era stata deAVV_NOTAIOa l’avvenuta prescrizione dei crediti oggetto dell’intimazione nel periodo intercorso tra la data di accertamento RAGIONE_SOCIALE violazioni amministrative e la notificazione del primo atto interruttivo (cioè l’intimazione di pagamento del 16 ottobre 2018, secondo
il debitore opponente); il tribunale, infatti, ha in proposito ritenuto che, essendo stata proposta tardivamente l’opposizione agli atti esecutivi volta a contestare la regolarità degli atti di riscossione in virtù dell’omessa preventiva notificazione dell e cartelle di pagamento, se ne dovesse dedurre che la contestazione della regolare notificazione RAGIONE_SOCIALE predette cartelle di pagamento non fosse ammissibile neanche al fine di sostenere il diverso profilo di opposizione con il quale era stata fatta valere la prescrizione dei crediti in riscossione.
Orbene, sotto il primo profilo, per quanto in linea di astratto diritto il rilievo di tardività dell’opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. sia ineccepibile, in realtà si tratta di un motivo di opposizione che, se anche fosse stato proposto dallo COGNOME, in realtà non era stato oggetto di decisione da parte del giudice di pace (peraltro, il giudice di pace sarebbe stato incompetente ad assumere una siffatta decisione, dal momento che le opposizioni di cui all’art. 617 c.p.c. sono riservate alla competenza per materia del tribunale); in ogni caso, in relazione ad esso non era, in radice, ammissibile l’appello, ma solo il ricorso straordinario per cassazione.
Per quanto possa avere rilievo nella presente sede, d’altra parte, è opportuno sottolineare che l’omessa tempestiva proposizione dell’opposizione agli atti esecutivi volta a far valere la nullità dei successivi atti esecutivi (o della procedura di riscossione), per l’omessa o irregolare notificazione della cartella di pagamento, non determina, ovviamente, una situazione anche ad altri fini equivalente alla regolare notificazione della stessa cartella, né sana gli eventuali vizi della sua notificazione, ma semplicemente impedisce di far valere il vizio degli atti successivi alla cartella non regolarmente notificata (e quindi, in tal senso, determina la sanatoria di detto vizio), cioè il vizio formale della procedura di riscossione determinato dalla mancata o irregolare previa notificazione della cartella, laddove tale
ultima notificazione sia prevista come necessario presupposto dell’atto successivo della procedura stessa .
Sotto il profilo in esame, la decisione impugnata è, pertanto, manifestamente erronea in diritto, oltre che insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come del resto deAVV_NOTAIOo dal ricorrente.
La deduzione della prescrizione del credito in riscossione costituisce senza dubbio un motivo di opposizione qualificabile in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., in quanto con tale eccezione si contesta lo stesso diritto di procedere ad esecuzione forzata dell’agente della riscossione (per la sopravvenuta estinzione della relativa ragione di credito) e non la mera irregolarità degli atti della procedura di riscossione.
Si tratta, pertanto, di una opposizione proponibile senza limiti o preclusioni temporali (quanto meno fino al momento in cui sia disposta la vendita dei beni pignorati, ai sensi dell’attuale formulazione dell’art. 615, comma 2, c.p.c.).
Di conseguenza, la valutazione della effettiva e regolare notificazione della cartella di pagamento, in relazione a siffatto motivo di opposizione, assume un valore del tutto differente rispetto a quello che assume ai fini della regolarità degli atti successivi della procedura di riscossione, assume cioè il valore di mero atto interruttivo della prescrizione che, come tale, può e deve essere provato dall’agente della riscossione, senza alcuna preclusione processuale, in positivo o in negativo, derivante dalla mancata o tardiva opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto della riscossione successivo a tale notifica.
Sul piano logico, ancor prima che su quello giuridico, non sarebbe, del resto, possibile ritenere che, laddove sia previsto che l’omessa o irregolare notificazione di un atto della procedura determini un vizio dell’atto successivo, che il primo atto presup pone preventivamente e regolarmente notificato, l’omessa
tempestiva opposizione volta a far valere la nullità dell’atto successivo (conseguente all’omessa notificazione di quello precedente) possa in qualche modo far sì che un atto non notificato (o irregolarmente notificato) debba considerarsi come un atto notificato (o regolarmente notificato), anche ad altri fini.
D’altra parte, se anche la conoscenza dell’atto successivo possa ritenersi, in qualche modo, determinare la sanatoria di un vizio della notificazione dell’atto precedente, per la conoscenza che comporti di quello, si tratterebbe pur sempre di una sanatoria che opera ex nunc (cioè, dal momento della conoscenza indiretta del primo atto, determinata dalla conoscenza di quello successivo): dunque, non avrebbe alcun senso logico o giuridico ritenere inibita, a diversi fini, la contestazione di quella notificazio ne (o anche solo invertire l’onere della prova della sua esistenza e regolarità).
Il tribunale, onde valutare la fondatezza dell’eccezione di prescrizione, avrebbe, in definitiva, dovuto valutare in concreto la sussistenza della prova dell’avvenuta regolare notificazione RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, quali atti interruttivi della prescrizione, e non avrebbe certo potuto ritenere dimostrate in positivo l’esistenza e la regolarità di tali notificazioni solo in base alla tardiva deduzione del conseguente vizio del successivo atto di intimazione.
Per tale aspetto, la decisione impugnata va cassata affinché all’indicato accertamento si provveda in sede di rinvio , sulla base RAGIONE_SOCIALE allegazioni assertive e asseverative regolarmente effettuate dalle parti.
Resta assorbita ogni altra censura.
Il ricorso è accolto, per quanto di ragione, nei limiti di cui in motivazione.
La sentenza impugnata è cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte:
-accoglie il ricorso, nei limiti di cui in motivazione; cassa, per l’effetto, la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona