Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5312 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5312 Anno 2026
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 09/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 15665-2020 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– resistente con mandato –
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
Oggetto
Notifica cartella, familiare convivente, motivazione, prescrizione
R.G.N.15665/2020
COGNOME.
Rep.
Ud 12/11/2025
CC
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; – intimata – avverso la sentenza n. 5441/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 14/11/2019 R.G.N. 2999/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/11/2025 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Napoli ha respinto l’appello di COGNOME NOME avverso la sentenza di primo grado dichiarativa della inammissibilità del ricorso proposto ai sensi dell’art. 615 c.p.c. in opposizione a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria portante, tra l’altr o, una cartella di pagamento per pretesi crediti contributivi RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in relazione all’anno 2001, di cui il ricorrente rinnegava la notifica indicata come avvenuta il 6/3/2007 ed eccepiva l’estinzione del credito per prescrizione, la decadenza dal potere del concessionario di notificare i titoli e procedere ad esecuzione forzata, l’illegittimità degli importi iscritti a ruolo e l’illiceità della condotta del concessionario sanzionabile ai sensi dell’art. 96 c.p.c.
Il tribunale aveva ritenuto correttamente notificata la cartella in esame respingendo l’eccezione di prescrizione riferita alla mancata notifica e non alla sua maturazione successiva. La parte impugnava la sentenza lamentando la invalidità della notifica r iportante l’annotazione di ricezione da parte di persona con sé convivente benché ciò non risultasse dal proprio certificato di stato di famiglia e dolendosi della ricostruzione del giudice di primo grado sull’esistenza di una doppia prescrizione essendo stata esclusa la decorrenza per il solo periodo precedente alla notifica della cartella di pagamento.
La Corte territoriale ha respinto il proposto gravame, rilevando che la notifica fu inoltrata presso il corretto indirizzo del destinatario e ricevuta a mani di persona qualificatasi come fratello convivente, che il certificato anagrafico era riferito ad epoca non coeva alla data di consegna, che le annotazioni sulla relata facevano fede fino a querela di falso, che la cartella presupposto era divenuta definitiva, e che la parte non aveva eccepito la prescrizione maturata in epoca successiva alla notifica, valevole come nuovo termine di decorrenza.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la parte privata affidandosi a due motivi, illustrati da successiva memoria. Soltanto RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE si costituisce senza esercitare difese; RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
La causa è stata trattata e decisa all’adunanza camerale del 12 novembre 2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 co.1 n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per difetto assoluto di motivazione, in relazione agli art. 115 co.1 c.p.c., art. 111 Cost., art. 132 n.4 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c., art. 60 lett. b-bis ult. parte, d.P.R. n.600/1973, art. 36 co.2 n.4 e art. 61 del d.lgs. n.546/1992, non essendo comprensibile la motivazione della sentenza nella quale era omessa l’indicazione RAGIONE_SOCIALE avvenute modalità di notifica alla persona qualificatasi come ‘fratello convivente’, e mancando l’invio della raccomandata informativa di cui art. 60 let t.b-bis d.P.R. n.600/1973; rileva che se fosse valida la notifica del 6/3/2007 il credito sarebbe prescritto perché avvenuta circa dieci anni prima della impugnata comunicazione preventiva di
iscrizione ipotecaria. Deduce, inoltre, la nullità del procedimento notificatorio non avendo l’ente di riscossione fornito prova della spedizione della raccomandata informativa, che la sentenza impugnata ha reputato non necessaria, anche in ipotesi di consegna a soggetto diverso dal destinatario, affermando che in caso di notifica diretta si seguano le formalità di notificazione del servizio postale ordinario e non quelle della L. n.890/1982; inoltre, l’agente di riscossione aveva prodotto copia della relat a di notifica senza allegare gli atti richiamati dai quali traeva origine, e riguardo al valore probatorio del certificato storico di stato di famiglia prodotto esso ha fede privilegiata ed include il periodo dal 2007 fino al 2016, descrivendo la composizione familiare all’epoca della notifica. Deduce anche che l’azione di accertamento negativo, spiegata come opposizione all’esecuzione, non è soggetta a termini di decadenza, richiede la verifica di validità del titolo e dei fatti estintivi sopravvenuti, tra cui la prescrizione di durata quinquennale, non convertito in termine ordinario per mancata impugnazione, determinando soltanto l’ effetto di irretrattabilità del credito contributivo. Pertanto, anche a partire dalla data di notifica della cartella il termine breve era già decorso alla data di notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria. Lamenta anche l’inopportuna condanna alle spese, in presenza di una erronea pronuncia in rito nel giudizio di primo grado.
Con il secondo motivo il ricorrente censura la pronuncia impugnata, in relazione all’art. 360 co.1 n.3, c.p.c., per violazione o falsa applicazione degli artt. 111 Cost., 139-140 c.p.c., 2946 e 2948 cod. civ., art. 36 n.4 d.lgs. 546/92, art. 60/b-bis ult. parte del d.P.R. n.600/1973, per avere la Corte di merito omesse le dovute verifiche, ritenuto e dichiarato che sia stata correttamente notificata la cartella in oggetto, poiché in
caso di mancato rinvenimento del destinatario, non erano state applicate le disposizioni dell’art. 139 c.p.c.; l’omesso invio della raccomandata con cui si avvisa il destinatario della consegna a persona diversa non integra una mera irregolarità ma un vizio di nullità della notificazione. Ed evidenzia anche la carenza motivazionale sulla non ritenuta applicazione del termine di prescrizione quinquennale.
3. I motivi sono infondati.
Va in primo luogo esclusa l’ inerenza alla vicenda processuale in esame dei riferimenti normativi di cui agli artt. 36 e 61 del d.lgs. n.546/1992 attinenti al contenuto della sentenza nel giudizio tributario ed alle norme applicabili nel giudizio di appello tributario; altresì va esclusa l’ammissibilità dell’ultimo rilievo difensivo del primo motivo, sulle spese processuali, non articolato come specifica doglianza nell’ambito del motivo di ricorso siccome strutturato.
Riguardo alla prima doglianza per difetto motivazionale, di cui al n. 4 del comma 1 dell’art. 360 c.p.c., essa va respinta non essendo stata illustrata la ragione di un eventuale contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili che rendono incomprensibili le ragioni poste a base della decisione e palesino il vizio di nullità della sentenza per assenza di motivazione (cfr. Cass. ord. n.16611/2018). Né emerge la totale carenza di motivazione, idonea a giustificarne la censura sotto il profilo della violazione del minimo costituzionale, neppure ipotizzato dal ricorrente nel paradigma dell’art. 360 n.5 c.p.c. ; si rammenti, sul punto, quanto è stato osservato da questa Corte con ord. n.27551/2024, secondo cui il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta
completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull’eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Parimenti, con ord. n. 7090/2022, la Corte ha rilevato che in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
5.1 – Le citate pronunce costituiscono applicazione del principio di rispetto del limite del minimo costituzionale a supporto motivazionale della pronuncia, espressi sin dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Sez. Un. n.8053/2014 secondo la quale è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in
violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
5.3 -Ben vero, nella impugnata sentenza risultano congruamente articolate le argomentazioni afferenti la correttezza della notifica della cartella compiuta presso l’indirizzo del destinatario e con consegna diretta della copia dell’atto a questi o, in mancanza, all a persona che si trovi con lui in rapporti di natura tale da garantirne comunque la consegna. E sul punto si richiami quanto conclusivamente affermato nella sentenza di questa Corte, n. 21847/2025 che, in tema di notifica eseguita mediante invio diretto da parte di RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario (il caso riguardava la notifica di un avviso di addebito, ma è trasferibile all’ipotesi , ratione temporis vigente, di notifica mediante agente di riscossione a cui RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE affidava, prima della modifica introdotta con art. 30 d.l. n.78/2010, il recupero di somme a qualunque titolo dovute, con iscrizione a ruolo a notificarsi mediante cartelle di pagamento) ha affermato che ‘ si applicano le pertinenti disposizioni sulla notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, sicché, in caso di mancato recapito della raccomandata per temporanea assenza del destinatario, la notifica si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’ufficio postale (o dalla data di spedizione di tale avviso, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento di notifica semplificato il regolamento sul servizio postale ordinario (che non prevede la
comunicazione di avvenuta notifica) e non già le norme della L. n. 890 del 1982′.
Non è dunque dovuta la raccomandata informativa per tale modalità di comunicazione, che si intende abbia raggiunto la sfera di conoscibilità del destinatario ai sensi dell’art. 1335 cod. civ. trattandosi di comunicazione ricevuta all’indirizzo del destinatario, a nulla rilevando lo stato di formale convivenza risultante dallo stato di famiglia. Né risulta che la consegna a colui che si è qualificato come familiare convivente sia stata rifiutata, e neppure che la annotazione di tale relazione con il destinatario, apposta in sede di ricezione da parte del messo notificatore, sia stata oggetto di querela di falso.
Infondata è anche la doglianza relativa alla violazione dell’art. 115 c.p.c., riscontrabile soltanto quando il giudice di merito abbia dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma e, cioè, abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (cfr. Cass. n. 9731/2025 e n. 6774/2022).
Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.
8.1 – Il primo rilievo si collega alle ragioni di rigetto del primo motivo sulla regolarità del procedimento notificatorio, ora valutabili sotto il parallelo profilo di violazione di norma di legge. Per quanto innanzi, è infondata la denunciata inosservanza del compimento RAGIONE_SOCIALE formalità dell’art. 139 c.p.c. di contro alle modalità previste specificamente per la notifica diretta degli atti o avvisi comunicati al contribuente.
8.2 – Riguardo, poi, alla violazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni in tema di decorrenza e computo della prescrizione, si osserva che la
relativa eccezione deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l’onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l’esercizio del diritto, determina l’inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell’art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l’eccezione sulla base di un fatto diverso; il principio, espresso da questa Corte con ord. n. 14135/2019, è stato ulteriormente precisato nel senso che, in materia contributiva, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella esattoriale può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che tale questione sia stata correttamente introdotta nel processo, in coerenza con il principio della domanda, e sia, quindi, pertinente al tema dell’indagine processuale così come ritualmente introdotto in giudizio; ne consegue che il ricorrente per cassazione, che si dolga della sua mancata valutazione ad opera del giudice di merito, ha l’onere di precisare in quali termini sia stata formulata la domanda inizialmente proposta, e se ed in che modo sia stato sollecitato il dibattito processuale su tale specifica questione (cfr. Cass. ord. n.31282/2019).
Il ricorso è quindi complessivamente infondato e va respinto. Nulla si dispone in ordine al regime RAGIONE_SOCIALE spese non avendo i controricorrenti esercitato difese. Sussistono, infine, i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, all’esito dell’adunanza camerale del 12 novembre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME