Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 36321 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 36321 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/12/2023
OPPOSIZIONE AGLI ATTI ESECUTIVI
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25462/2022 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentato e difeso
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME
RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI SALERNO
-intimati –
Avverso la sentenza n. 1865/2022 del TRIBUNALE DI SALERNO, depositata il 25 maggio 2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 dicembre 2023 dal AVV_NOTAIOigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
con ordinanza resa a definizione della procedura di espropriazione di crediti presso terzi promossa da RAGIONE_SOCIALE (creditore procedente) in danno di COGNOME NOME (debitore esecutato) ed
avente ad oggetto la quota pignorabile della retribuzione a quest’ultimo corrisposta dalla RAGIONE_SOCIALE territoriale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Salerno (terzo pignorato), il giudice dell’esecuzione del Tribunale di Salerno, rilevata l’esistenza di una cessione volontaria anteriore al pignoramento gravante sullo stipendio in misura pari ad un quinto ed operante sino al marzo 2027, assegnò al procedente la somma pari ad un quinto della retribuzione netta staggita con decorrenza da aprile 2027;
avverso siffatta ordinanza RAGIONE_SOCIALE propose opposizione agli atti esecutivi, rigettata dalla decisione in epigrafe;
ricorre per cassazione RAGIONE_SOCIALE, affidandosi a tre motivi, illustrati da memoria;
non svolgono difese in grado di legittimità NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE;
il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ.;
AVV_NOTAIOiderato che
va disposta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice dell’unico grado di merito;
il ricorso in opposizione e l’atto introduttivo del giudizio di merito (al pari del ricorso per cassazione) sono stati notificati alla RAGIONE_SOCIALE territoriale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di Salerno presso la sede della stessa;
siffatte notificazioni sono inficiate da nullità: in base al combinato disposto de ll’ art. 144, primo comma, cod. proc. civ. e d ell’art. 11, primo comma, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, l’ atto introduttivo di un giudizio nei confronti di una ragioneria territoriale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e ogni successivo atto giudiziale ad essa indirizzato devono essere notificati presso l ‘ ufficio dell ‘ Avvocatura RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nel cui distretto ha sede l ‘ autorità giudiziaria « innanzi alla quale è portata la causa » (così Cass. 10/06/2020, n. 11118);
AVV_NOTAIO. est. NOME COGNOME
l’evidenziato vizio non risulta sanato né per rinnovazione con esperimento di idonea notifica né per effetto di costituzione in giudizio della pubblica amministrazione malamente evocata in lite;
il giudizio di merito, nell’unico grado proprio delle controversie di opposizione agli atti esecutivi, si è dunque svolto nella involontaria contumacia della RAGIONE_SOCIALE territoriale RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, terzo pignorato e, come tale, litisconsorte necessario nelle opposizioni esecutive (orientamento consolidato: sulla scia di Cass. 18/05/2021, n. 13533, v. Cass. 08/03/2022, n. 7577; Cass. 26/07/2022, n. 23348);
tanto giustifica, ai sensi degli artt. 383, terzo comma, e 354 cod. proc. civ., l’annullamento della pronuncia emessa e la cassazione con rinvio al Tribunale di Salerno, quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, onde procedere alla nuova trattazione della controversia, previa rituale instaurazione del contraddittorio;
al giudice del rinvio compete nuovo esame della questione relativa all’incidenza su emolumenti retributivi corrisposti a dipendenti pubblici del concorso simultaneo tra pignoramento e cessione volontaria RAGIONE_SOCIALE stipendio, all’individuazione della quota in tal e evenienza assegnabile al procedente in executivis e dell ‘articolazione dell’ efficacia temporale del provvedimento reso ai sensi dell’art. 553 cod. proc. civ. in coerenza con la natura sincronica e non diacronica del concorso applicabile;
al giudice del rinvio è altresì la regolamentazione delle spese dell’intero giudizio, ivi incluse quelle del presente grado;
p. q. m.
d ecidendo sul ricorso, cassa la sentenza impugnata ai sensi dell’art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., con rinvio al Tribunale di Salerno, quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di AVV_NOTAIOiglio della Terza Sezione
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