Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 19659 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 19659 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 8605/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO, con domicilio in Roma, INDIRIZZO, presso la Cancelleria civile RAGIONE_SOCIALEa Corte di cassazione;
-ricorrenti – contro
COMUNE DI CANICATTI’;
-intimato – avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Palermo n. 1729/19, depositata il 4 settembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 marzo 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME e NOME COGNOME convennero in giudizio il RAGIONE_SOCIALE di Canicattì, proponendo opposizione all’ordinanza-ingiunzione n. 164 del 22 novembre 2005, con cui era stato loro intimato, in qualità di soci RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE ed assegnatari di uno RAGIONE_SOCIALE alloggi dalla stessa costruiti, il pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 17.848,03, oltre interessi, a titolo di rimborso RAGIONE_SOCIALEe somme che il RAGIONE_SOCIALE era stato condannato a pagare ai proprietari dei terreni concessi in superficie alla RAGIONE_SOCIALE, con sentenza del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE n. 388/04.
1.1. Con sentenza del 10 febbraio 2009, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE dichiarò il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario relativamente alla domanda proposta dagli attori.
1.2. L’impugnazione proposta dal COGNOME e dalla COGNOME fu accolta dalla Corte d’appello di Palermo, che con sentenza RAGIONE_SOCIALE’11 maggio 2011 dichiarò la giurisdizione del Giudice ordinario.
Il giudizio fu pertanto riassunto dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, che con sentenza del 26 maggio 2014 annullò l’ordinanza-ingiunzione.
L’impugnazione proposta dal RAGIONE_SOCIALE è stata parzialmente accolta dalla Corte d’appello di Palermo, che con sentenza del 4 settembre 2019 ha condannato il COGNOME e la COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di Euro 5.132,23, oltre interessi.
A fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, la Corte ha disatteso innanzitutto l’eccezione di tardività RAGIONE_SOCIALE‘appello, osservando che l’opposizione all’ingiunzione di cui all’art. 3 del r.d. 14 aprile 1910, n. 639 non rientra tra i procedimenti sottratti all’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa sospensione dei termini nel periodo feriale. Ha ritenuto altresì infondata l’eccezione d’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione per violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 342 cod. proc. civ., rilevando che l’atto di appello recava puntuali contestazioni RAGIONE_SOCIALEa decisione di primo grado, mentre ha dichiarato inammissibili le eccezioni di nullità RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza-ingiunzione e di prescrizione del credito, in quanto espressamente rigettate dal Giudice di primo grado e non riproposte con appello incidentale. Ha poi disatteso l’eccezione di difetto di legittimazione RAGIONE_SOCIALEa COGNOME, rilevando che, in qualità di coniuge del COGNOME, in regime di comunione legale dei beni, la stessa risultava
comproprietaria RAGIONE_SOCIALE‘alloggio, avendo presenziato all’atto di assegnazione e prestato il proprio consenso all’acquisto RAGIONE_SOCIALE‘immobile da parte del coniuge, e non essendo stato l’alloggio escluso espressamente dalla comunione.
Nel merito, premesso che ciascun socio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE era tenuto a rispettare le prescrizioni RAGIONE_SOCIALEa legge 22 ottobre 1971, n. 865, ed in particolare RAGIONE_SOCIALE‘art. 35, nonché quelle RAGIONE_SOCIALEa convenzione edilizia stipulata il 29 gennaio 1998, ivi compreso l’art. 9, che prevedeva il pagamento del corrispettivo del diritto di superficie, da commisurarsi al costo di espropriazione RAGIONE_SOCIALE‘area e agli oneri di urbanizzazione, la Corte ha precisato che tale principio riguardava esclusivamente l’ipotesi di conclusione legittima del procedimento di esproprio. Rilevato che nella specie l’occupazione RAGIONE_SOCIALE‘area, avvenuta legittimamente, era stata seguita dalla trasformazione irreversibile RAGIONE_SOCIALEa stessa, conseguente alla realizzazione RAGIONE_SOCIALE alloggi, senza che fosse stato emesso il decreto di espropriazione, ha ritenuto che l’illiceità del comportamento RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione impedisse di porre a carico dei soci RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, in qualità di aventi causa di quest’ultima, i costi sostenuti per il risarcimento dei danni subìti dai proprietari, concludendo che i soci erano tenuti unicamente al rimborso RAGIONE_SOCIALEa spesa sostenuta per il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità di occupazione. Ha escluso inoltre che l’obbligo di rimborsare le somme corrisposte a titolo di risarcimento del danno fosse ricollegabile alla sentenza di condanna emessa nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, osservando che, in quanto formatosi in epoca successiva all’assegnazione RAGIONE_SOCIALE alloggi, il giudicato non era opponibile ai soci, in qualità di successori a titolo particolare, essendo gli stessi succeduti esclusivamente nella proprietà del bene realizzato a seguito RAGIONE_SOCIALE‘intervento edilizio, e non anche nella titolarità RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione risarcitoria. Al riguardo, ha ritenuto inconferente il richiamo agli obblighi previsti dagli artt. 3, 5 e 6 RAGIONE_SOCIALE‘atto di assegnazione, riferendosi gli stessi soltanto ai giudizi pendenti, vincolando soltanto le parti che avevano sottoscritto l’accordo, e configurandosi la fattispecie come una sorta di accollo interno.
Avverso la predetta sentenza il COGNOME e la COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria. Il RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, i ricorrenti denunciano l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto ammissibile l’appello, senza esaminare l’eccezione di tardività da loro proposta, in relazione all’inosservanza del termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ. Premesso, infatti, che l’atto di appello è stato notificato il 30 gennaio 2015, sostengono di aver provveduto alla notifica RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado, effettuata il 6 ottobre 2014 presso la sede del RAGIONE_SOCIALE, poiché l’AVV_NOTAIO, che lo aveva difeso nel giudizio di primo grado, aveva ottenuto la sospensione volontaria dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 20, comma secondo, RAGIONE_SOCIALEa legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 327 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto che l’appello fosse stato proposto nel rispetto del termine di cui all’art. 327 cod. proc. civ., senza considerare che, in quanto riguardante un provvedimento avente efficacia di titolo esecutivo e volta a contestare la legittimità RAGIONE_SOCIALE‘azione esecutiva intrapresa dall’Amministrazione, l’opposizione all’ordinanza-ingiunzione di cui all’art. 3 del r.d. n. 639 del 2010 è assimilabile all’opposizione all’esecuzione, con la conseguente inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEa sospensione dei termini durante il periodo feriale.
Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE artt. 1472, 2518, 2644, 2645 e 2650 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per averli ritenuti obbligati al rimborso RAGIONE_SOCIALEa spesa sostenuta dal RAGIONE_SOCIALE per il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennità di occupazione, senza tenere conto RAGIONE_SOCIALE‘omessa menzione di tale obbligo nella nota di trascrizione RAGIONE_SOCIALE‘atto di assegnazione RAGIONE_SOCIALE‘alloggio. Premesso di non avere partecipato alla convenzione edilizia stipulata tra il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, la quale costituiva un soggetto giuridico distinto dai singoli soci e dotato di autonomia patrimoniale, sostengono che, in quanto non trascritti, gli obblighi assunti dalla stessa non erano opponibili ai soci, in qualità di terzi. Aggiungono che in ogni caso tali obblighi potevano essere fatti valere soltanto nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, la quale avrebbe potuto rivalersi nei confronti dei soci, potendo il
RAGIONE_SOCIALE avvalersi soltanto RAGIONE_SOCIALE‘azione surrogatoria, in presenza dei relativi presupposti.
Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver disposto la compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di appello, in considerazione RAGIONE_SOCIALEa reciproca soccombenza, senza tenere conto del parziale accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, che avrebbe giustificato la condanna del RAGIONE_SOCIALE al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese.
5. Il primo motivo è fondato.
Benvero, la natura del vizio lamentato, consistente nell’omessa rilevazione RAGIONE_SOCIALE‘inosservanza del termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., ne esclude la deducibilità ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., non trattandosi di un error in judicando , attinente alla ricostruzione RAGIONE_SOCIALEa vicenda controversa, ma di un error in procedendo , da farsi valere ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. Il carattere non vincolante RAGIONE_SOCIALEa rubrica, posto anche in relazione con la chiara individuazione RAGIONE_SOCIALE‘oggetto e RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALEa censura, consente peraltro di procedere alla riqualificazione del motivo, riflettente una nullità del procedimento, nel cui accertamento questa Corte è chiamata ad operare come giudice anche del fatto, procedendo al riscontro RAGIONE_SOCIALEa violazione attraverso l’esame diretto RAGIONE_SOCIALE atti di causa.
Tanto premesso, si osserva che, a sostegno RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione, i ricorrenti hanno richiamato la copia RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado prodotta nel giudizio di appello, la quale risulta notificata al RAGIONE_SOCIALE a mezzo del servizio postale in data 6 ottobre 2014, e quella RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello, che risulta invece notificato a mani proprie in data 30 gennaio 2015. Come si evince dalla relata, la notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza non fu effettuata ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 170 cod. proc. civ. presso l’AVV_NOTAIO, che aveva rappresentato e difeso l’Amministrazione nel giudizio di primo grado, ma al Sindaco p.t. presso la Casa municipale: ciò nonostante, essa doveva considerarsi idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione, essendo stato prodotto in giudizio un certificato rilasciato dal RAGIONE_SOCIALE in data 3 giugno 2015, dal quale risulta che con delibera del 26 giugno 2014 l’AVV_NOTAIO
aveva ottenuto la sospensione facoltativa dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEa professione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 20, comma secondo, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012. Tale provvedimento, comportando il venir meno RAGIONE_SOCIALEo jus postulandi per tutta la durata RAGIONE_SOCIALEa sospensione, escludeva la legittimazione del procuratore costituito a compiere o a ricevere atti processuali e ad effettuare o essere destinatario di notificazioni o comunicazioni per conto RAGIONE_SOCIALEa parte da lui rappresentata, rendendo inefficace anche l’elezione di domicilio effettuata presso di lui, con la conseguenza che la notificazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza compiuta alla parte personalmente avrebbe dovuto essere ritenuta rituale e idonea a produrre gli effetti di cui all’art. 326 cod. proc. civ.
In tal senso si era pronunciata la giurisprudenza di legittimità, in riferimento all’analoga fattispecie RAGIONE_SOCIALEa cancellazione del procuratore dall’albo, sotto la vigenza del r.d. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 (che non prevedeva la sospensione facoltativa), osservando che il provvedimento di cancellazione, ancorché adottato a domanda RAGIONE_SOCIALE‘interessato, comportava il venir meno RAGIONE_SOCIALEo jus postulandi , a differenza di quanto accadeva in caso di revoca o rinuncia al mandato, le quali non escludevano la legittimazione del procuratore a ricevere le notificazioni e le comunicazioni per conto RAGIONE_SOCIALEa parte, e quindi l’idoneità RAGIONE_SOCIALEa notifica effettuata al domicilio eletto presso lo stesso a determinare la decorrenza del termine per l’impugnazione (cfr. Cass., Sez. Un., 21/11/1996, n. 10284; Cass., Sez. lav., 21/09/2011, n. 1180; Cass., Sez. II, 6/03/2003, n. 3299). Tale principio è stato sostanzialmente ribadito, anche a seguito RAGIONE_SOCIALEa entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa legge n. 247 del 2012, sia in riferimento alla comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza a seguito RAGIONE_SOCIALEa proposizione del ricorso per cassazione (cfr. Cass., Sez. Un., 14/11/2017, n. 26856), sia in riferimento alla notificazione RAGIONE_SOCIALE‘atto di appello effettuata presso il procuratore domiciliatario, volontariamente cancellatosi dall’albo in pendenza del termine per l’impugnazione e prima RAGIONE_SOCIALEa notifica stessa, essendo stata esclusa la legittimazione del procuratore a riceverle, in quanto ormai privo RAGIONE_SOCIALEo jus postulandi , ed essendone stata quindi affermata la nullità (cfr. Cass., Sez. Un., 13/02/2017, n. 3702).
Il medesimo principio dev’essere ritenuto applicabile all’ipotesi RAGIONE_SOCIALEa so-
spensione facoltativa dall’albo, trattandosi di un provvedimento che, al pari RAGIONE_SOCIALEa cancellazione, fa venir meno lo jus postulandi del procuratore, sia pure temporaneamente, escludendo quindi la possibilità di provvedere validamente alla notificazione presso di lui, anche nel caso in cui, come nella specie, essa abbia ad oggetto la sentenza, la cui notifica presso la parte personalmente deve quindi considerarsi idonea a determinare la decorrenza del termine per l’impugnazione.
Tale decorrenza non può essere esclusa, nel caso in esame, neppure in considerazione RAGIONE_SOCIALEa circostanza che la notificazione al RAGIONE_SOCIALE abbia avuto ad oggetto la copia esecutiva RAGIONE_SOCIALEa sentenza, la cui notifica alla parte personalmente è ordinariamente ritenuta inidonea a produrre gli effetti di cui allo art. 326 cod. proc. civ., affermandosi che a tal fine è necessaria quella effettuata presso il procuratore costituito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 170 cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. III, 13/08/2015, n. 16804; 1/06/2010, n. 13428): trattandosi RAGIONE_SOCIALE‘unica forma di notifica materialmente possibile, a causa del difetto di jus postulandi del procuratore e RAGIONE_SOCIALE‘inefficacia RAGIONE_SOCIALE‘elezione di domicilio effettuata presso di lui, la notifica in forma esecutiva deve ritenersi infatti valida e idonea anche a far decorrere il termine per l’impugnazione, al pari di quanto accade nel caso di morte del procuratore costituito (cfr. Cass., Sez. Un., 8/02/ 2010, n. 2714; Cass., Sez. II, 6/06/2011, n. 12236) e nel caso in cui la parte sia rimasta contumace (cfr. Cass., Sez. I, 5/09/2023, n. 25889; 25/01/2007, n. 1647; Cass., Sez. III, 15/03/2006, n. 5682) o, rivestendo la qualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore presso il giudice adìto, si sia costituita personalmente nel precedente grado di giudizio (cfr. Cass., Sez. III, 21/07/2017, n. 18053; Cass., Sez. II, 20/06/2011, n. 13536).
6. La sentenza impugnata va pertanto cassata, restando assorbiti gli altri motivi, riguardanti l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa sospensione dei termini durante il periodo feriale e il merito RAGIONE_SOCIALEa controversia.
Non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con la dichiarazione d’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘appello.
La novità RAGIONE_SOCIALEa questione affrontata giustifica l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio di appello e di quello di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello. Compensa integralmente le spese del giudizio di appello e del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 27/03/2024