Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5310 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 5310 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 28/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 31912/2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_SOCIALE, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’Avv ocatura generale RAGIONE_SOCIALEo Stato e domiciliati presso di lei in RAGIONE_SOCIALEINDIRIZZO INDIRIZZO;
-ricorrenti –
contro
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, n. 1832/2018, pubblicata il 3 settembre 2018.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/01/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME ha esposto che:
era stata dipendente a tempo indeterminato RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE come medico veterinario, inquadrata in I livello RAGIONE_SOCIALE‘area medici CCNL dirigenza EPNE-Enti pubblici non economici area VI;
tale RAGIONE_SOCIALE era stata soppressa con riparto RAGIONE_SOCIALE sue funzioni tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE;
era stata inquadrata in via provvisoria nell’area III del comparto Ministeri ed assegnata al RAGIONE_SOCIALE.
La ricorrente ha agito davanti al TAR Lazio, al fine di chiedere:
l’annullamento e la disapplicazione del d ecreto del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei Ministri 21 gennaio 2013, con il quale era stata approvata la tabella di corrispondenza per l’inquadramento del personale dipendente RAGIONE_SOCIALEa soppressa RAGIONE_SOCIALE nel RAGIONE_SOCIALE e nell’RAGIONE_SOCIALE;
la declaratoria del suo diritto ad ottenere il riconoscimento del suo inquadramento nell’area medica RAGIONE_SOCIALEa sezione professionisti, con ordine al RAGIONE_SOCIALE di procedere ad un diverso inquadramento nell’area d irigenti;
l’ordine alle Amministrazioni resistenti di esperire le procedure per la mobilità nel comparto o intercompartimentale.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti, con sentenza n. 9150/2014, ha rigettato il ricorso.
NOME COGNOME ha proposto appello che, nel contraddittorio RAGIONE_SOCIALE parti, la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 1832/2018, ha accolto.
La RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_SOCIALE hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.
NOME COGNOME si è difesa con controricorso.
La controricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Questo è stato proposto avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, sezione Lavoro, n. 1832 del 2018, pubblicata il 3 settembre 2018 e notificata il 4 settembre 2018 al le Amministrazioni ricorrenti a mezzo RAGIONE_SOCIALE‘Ufficiale Giudiziario presso il domicilio RAGIONE_SOCIALE stesse, ovvero presso l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato in INDIRIZZO INDIRIZZO.
Una prima notifica è stata tentata dalle parti ricorrenti il 5 novembre 2018 (un lunedì), ma non si è perfezionata perché avvenuta presso il precedente studio legale dei difensori RAGIONE_SOCIALEa controricorrente, in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO.
Una seconda notifica è, invece, andata a buon fine l’11 dicembre 2018 ed è stata effettuata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso il nuovo studio dei procuratori di NOME.
Risulta dagli atti che detti procuratori avevano dato tempestivamente comunicazione del cambiamento del loro studio all’RAGIONE_SOCIALE e che quest’ultimo aveva subito predisposto l’aggiornamento .
Inoltre, dalla certificazione presente nel fascicolo emerge che i difensori RAGIONE_SOCIALEa controricorrente svolgevano le loro funzioni nel circondario del Tribunale RAGIONE_SOCIALE e nel distretto RAGIONE_SOCIALEa Corte d ‘a ppello di RAGIONE_SOCIALE.
Al riguardo, rileva il principio per il quale, in caso di notifica di atti processuali non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso
RAGIONE_SOCIALE ‘ esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall ‘ art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa (Cass., SU, n. 14594 del 15 luglio 2016).
Occorre chiedersi, allora, in via preliminare, se la prima notificazione in questione sia fallita o meno ‘per ragioni non imputabili’ alle Amministrazioni in causa.
In caso negativo, infatti, detta notificazione sarebbe stata inesistente e le parti ricorrenti non avrebbero potuto riattivare il relativo processo.
Significativa è la motivazione di Cass., SU, n. 14594 del 15 luglio 2016 (non massimata sul punto), per la quale, ove un difensore svolga le sue funzioni nello stesso circondario del Tribunale a cui sia professionalmente assegnato, è onere RAGIONE_SOCIALEa parte interessata ad eseguire la notifica accertare, anche mediante riscontro RAGIONE_SOCIALE risultanze RAGIONE_SOCIALE ‘ albo professionale, quale sia l ‘ effettivo domicilio professionale del difensore, con la conseguenza che non può ritenersi giustificata la menzione, nella richiesta di notificazione, di un indirizzo diverso, ancorché eventualmente corrispondente a indicazione fornita dal medesimo difensore nel giudizio non seguita da comunicazione nell ‘ ambito del giudizio del successivo mutamento (più in generale, in argomento, Cass., SU, n. 17352 del 24 luglio 2009; Cass., SU, n. 3818 del 18 febbraio 2009).
Nella specie, come sopra evidRAGIONE_SOCIALEto, risulta che gli avvocati RAGIONE_SOCIALEa controricorrente sia no iscritti al RAGIONE_SOCIALE, vale a dire il luogo nel quale è stato eletto il domicilio RAGIONE_SOCIALEa controricorrente e si è svolto il processo in primo e in secondo grado.
Pertanto, il mancato completamento RAGIONE_SOCIALEa notifica del primo ricorso è da imputare alla condotta RAGIONE_SOCIALEa difesa RAGIONE_SOCIALE parti ricorrenti.
Ne consegue che il presente ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
2) Il ricorso è dichiarato inammissibile.
Le spese di lite, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 , si dà atto RAGIONE_SOCIALEa non sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera RAGIONE_SOCIALE parti ricorrenti , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, trattandosi di Amministrazioni statali ammesse al beneficio RAGIONE_SOCIALEa prenotazione a debito.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso;
-condanna le parti ricorrenti a rifondere le spese di lite, che liquida in € 5.000,00 per compenso, oltre € 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, da distrarre in favore del procuratore AVV_NOTAIO antistatario.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa IV Sezione Civile, il 25