Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21688 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21688 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 33323/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, elettivamente domiciliato presso il suo studio in INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, DEL RAGIONE_SOCIALE DI RAGIONE_SOCIALE NOME, DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona il suo rappresentante pro tempore , DEL RAGIONE_SOCIALE DI COGNOME NOME, DEL RAGIONE_SOCIALE DI COGNOME NOME, COGNOME NOME, FALLIMENTO DEL RAGIONE_SOCIALE, in persona del curatore pro tempore ;
-intimati-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE n. 2108/2019, depositata il 28 marzo 2019. Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 4
giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-Il Tribunale di Tivoli, con sentenza n. 955/2010, rigettava la domanda, proposta da NOME COGNOME, di accertamento RAGIONE_SOCIALE‘acquisto per usucapione di alcuni immobili siti in Guidonia Montecelio (RAGIONE_SOCIALE), INDIRIZZO, facenti parte RAGIONE_SOCIALE‘ex RAGIONE_SOCIALE, già di proprietà RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, dichiarata fallita unitamente ai soci RAGIONE_SOCIALE COGNOME RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME NOME, ponendo le spese di lite in capo all’attore.
–NOME COGNOME proponeva appello.
Si costituiva NOME COGNOME di Castel Arcione chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione.
Si costituivano, altresì, NOME COGNOME di Castel Arcione, NOME COGNOME di Castel Arcione e NOME COGNOME quali eredi di NOME COGNOME di Castel Arcione jr chiedendo il rigetto RAGIONE_SOCIALE‘appello.
Rimanevano contumaci le restanti parti.
Nel corso del giudizio di gravame veniva dichiarato il decesso di NOME COGNOME di Castel Arcione e il procedimento veniva interrotto. La parte appellante depositava ricorso in riassunzione, notificato agli eredi di NOME COGNOME di Castel Arcione e dava atto che la notifica al difensore, AVV_NOTAIO NOME COGNOME di Castel Arcione, RAGIONE_SOCIALEa parte appellata costituita – NOME COGNOME di Cartel Arcione, NOME COGNOME di Castel Arcione e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME di Castel Arcione NOME – non era andata a buon fine perché risultava trasferito dall’indirizzo del suo studio, ove era ancora domiciliato, come da scheda del RAGIONE_SOCIALE, né era reperibile un nuovo indirizzo, neppure
di posta elettronica certificata (PEC). Dava atto RAGIONE_SOCIALEa notifica negativa effettuata alla RAGIONE_SOCIALE e del decesso di COGNOME NOME sr; chiedeva un termine per il rinnovo RAGIONE_SOCIALEa notifica.
La Corte concedeva il termine per la sola rinnovazione RAGIONE_SOCIALEa notifica al difensore RAGIONE_SOCIALEa parte appellata costituita, AVV_NOTAIO di Castel Arcione, ritenendo irrilevante l’attestazione di decesso del legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa società poiché, trattandosi di parte contumace, la notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di riassunzione non doveva essere effettuata.
Le parti appellate ritualmente citate – NOME COGNOME, NOME COGNOME di Castel Arcione e NOME COGNOME di Castel Arcione – non si costituivano.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, con sentenza n. 2108/2019, depositata il 28 marzo 2019, ha dichiarato inammissibile l’appello per avere il difensore RAGIONE_SOCIALE‘attore appellante rinnovato la notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di riassunzione al difensore RAGIONE_SOCIALE appellati in cancelleria (stante il mutamento di studio non comunicato) piuttosto che al difensore personalmente. Ha ritenuto applicabile nel caso in esame la disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 331 cpc.
-Il COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Le parti intimate non hanno svolto alcuna attività difensiva.
-Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Con l’unico motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione da parte RAGIONE_SOCIALEa corte d’appello, RAGIONE_SOCIALE art t. 330, 331 e 170 cod. proc. civ., art. 16, comma 7, d.l. 185/2008, nonché art. 16, comma 6, d.l. 179/2012, in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. Il ricorrente evidenzia di aver tentato una prima notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto di riassunzione presso lo studio professionale de ll’a AVV_NOTAIO
COGNOME di Castel Arcione (nella sua qualità di procuratore domiciliatario dei sigg.ri NOME COGNOME, NOME COGNOME di Castel Arcione e NOME COGNOME di Castel Arcione), indicato nella comparsa di costituzione nel giudizio di appello, nonché nella scheda professionale estratta dal RAGIONE_SOCIALE, non essendo stato presente in entrambe l’indirizzo di posta elettronica certificata.
Rileva che, non essendo andata a buon fine la prima notifica, per essere risultato il destinatario trasferito per ignota destinazione, come da attestazione RAGIONE_SOCIALE‘agente postale , la Corte d’appello , preso atto RAGIONE_SOCIALEa documentata circostanza, concedeva un nuovo termine per rinnovarla. Permanendo nello stesso sito anche successivamente, come veniva documentato alla Corte d’appello , presso il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE lo Studio professionale RAGIONE_SOCIALE‘ AVV_NOTAIO di Castel Arcione, e in mancanza RAGIONE_SOCIALE‘indicazi one RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo di posta elettronica certificata , il procuratore RAGIONE_SOCIALE‘appellante notificava entro il nuovo termine l’atto di riassunzione sia all’ AVV_NOTAIO di Castel Arcione presso la Cancelleria RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello , nonché direttamente alle parti dallo stesso rappresentate, come da documentazione fornita per via telematica in data 29 ottobre 2018. Parte ricorrente ritiene che il procuratore RAGIONE_SOCIALE‘appellante abbia agito correttamente e che il rinnovo RAGIONE_SOCIALEa notificazione avrebbe dovuto ritenersi, oltre che tempestivo, legittimo e rituale. A tal fine richiama la disciplina vigente in tema di notifica RAGIONE_SOCIALE atti processuali evidenziando come secondo le Sezioni Unite (sent. 28 settembre 2018, n. 23620), dopo l’introduzione del domicilio digitale tutte le notifiche RAGIONE_SOCIALE atti devono essere effettuate tramite EMAIL, e ciò anche nel caso sia stata omessa l’elezione di domicilio presso il Comune in cui si trova l’Ufficio giudiziario di cui trattasi. Infine, la parte rileva che laddove è controverso il luogo nel quale deve essere notificata l’impugnazione presso il procuratore, la Suprema Corte ha precisato, che questo è rappresentato dal domicilio effettivo RAGIONE_SOCIALEo stesso, quale
risulta dall’albo professionale o altrimenti dagli atti processuali, e che in caso di irreperibilità del procuratore, l’impugnazione va notificata alla parte personalmente ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 330 u.c., cod. proc. civ.
1.1. -Il motivo è fondato.
In materia di notificazioni al difensore, la regola del cd. “domicilio digitale”, prevista dall’art. 16 sexies del d.l. n. 179 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 221 del 2012, come modificato dal d.l. n. 90 del 2014 (conv., con modif., dalla l. n. 114 del 2014), che impone di eseguire le notificazioni e le comunicazioni esclusivamente all’indirizzo PEC che ciascun AVV_NOTAIO ha indicato al RAGIONE_SOCIALE di appartenenza, ha immediata efficacia nei giudizi in corso per gli atti compiuti successivamente alla vigenza del d.l. n. 90 del 2014, in applicazione del generale principio del tempus regit actum (Cass., Sez. VI-3, 14 dicembre 2017, n. 30139).
La disciplina, dunque, si applica al caso di specie (trattandosi di atti compiuti dopo il 2014) e quindi l ‘indirizzo PEC RAGIONE_SOCIALE‘AVV_NOTAIO costituiva pertanto il “domicilio digitale” presso cui effettuare la notifica.
Questa S.C. ha peraltro precisato che quando i soggetti per i quali la legge prevede l’obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata non abbiano provveduto a istituire o comunicare il predetto indirizzo (come nel caso di mancata comunicazione RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo PEC al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ordine di appartenenza), le notificazioni e comunicazioni devono essere eseguite, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 16, comma 6, del d.l. n. 179 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 221 del 2012, esclusivamente mediante deposito in cancelleria, salva la sola ipotesi in cui non sia possibile procedere tramite posta elettronica certificata per causa non imputabile al destinatario medesimo, nel qual caso, in base al comma 8 del citato art. 16, trova applicazione l’art. 136, comma 3, cod. proc. civ. (Cass., Sez. II, 28 dicembre 2018 n. 33547; Cass., Sez. II, 9 agosto 2018, n. 20698).
Nel caso di specie, non è stato possibile disporre la notifica presso l’indirizzo EMAIL per causa certamente imputabile al destinatario, giacché il difensore si era trasferito senza comunicare al RAGIONE_SOCIALE il luogo di trasferimento, né la PEC.
Correttamente, pertanto, l’atto è stato notificato all’AVV_NOTAIO in Cancelleria.
Fuori luogo, il richiamo alla disciplina RAGIONE_SOCIALE‘art. 331 cpc che, co me è noto, riguarda tutt’altra fattispecie (integrazione del contraddittorio in appello in cause inscindibili).
– Sulla scorta di quanto sin qui illustrato, l’ error in procedendo è palese e, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte di appello di RAGIONE_SOCIALE, in diversa