Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10699 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10699 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: AMATORE NOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 18230/20222 r.g. proposto da:
NOME, in qualità di socio ed ex legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO del Foro di Firenze (c.f. CODICE_FISCALE), giusta procura speciale allegata al ricorso, domiciliata presso e nello studio del difensore in Firenze INDIRIZZO.
– ricorrente –
contro
Procura della Repubblica di Firenze
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
P.G. presso la Corte di Appello di Firenze
– intimati –
avverso la sentenza n. 1449/2022 emessa dalla Corte di Appello di Firenze, il 17.06.2022, nell’ambito del procedimento recante il n. R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO, pubblicata in data 08.07.2022, notificata in data 08.07.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/3/2025
dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO E CONSIDERATO CHE
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze – decidendo sul reclamo, proposto ex art. 18 l. fall., da RAGIONE_SOCIALE e da NOME, in proprio quale socia, nei confronti della Procura della Repubblica di Firenze e del RAGIONE_SOCIALE e della socia accomandataria NOME, avverso la sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di Firenze – ha rigettato la proposta impugnazione e, per l’effetto, ha confermato integralmente la sentenza reclamata.
La sentenza, pubblicata in data 8 luglio 2022, è stata impugnata da NOME COGNOME con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
RAGIONE_SOCIALE, intimato, non ha svolto difese.
È emerso dalla lettura degli atti processuali che non si è perfezionata la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’adunanza del 25.3.2025 né al difensore costituito, né alla parte ricorrente.
È altresì emerso da una più approfondita indagine della Cancelleria che l’AVV_NOTAIO NOME è deceduto in data 5.4.2023.
Risulta pertanto necessaria la rinnovazione della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’adunanza alla parte ricorrente costituita in giudizio, per garantire in pieno le sue prerogative difensive.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per rinnovare la comunicazione dell’avviso di fissazione della adunanza alla parte ricorrente personalmente.
Roma, 25/3/2025