Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 10699 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 10699 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 23/04/2025
ORDINANZA
INTERLOCUTORIA
sul ricorso n. 18230/20222 r.g. proposto da:
NOME COGNOME in qualità di socio ed ex legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME del Foro di Firenze (c.f. RSS CODICE_FISCALE, giusta procura speciale allegata al ricorso, domiciliata presso e nello studio del difensore in Firenze INDIRIZZO
– ricorrente –
contro
Procura della Repubblica di Firenze
Fallimento RAGIONE_SOCIALE
P.G. presso la Corte di Appello di Firenze
– intimati –
avverso la sentenza n. 1449/2022 emessa dalla Corte di Appello di Firenze, il 17.06.2022, nell’ambito del procedimento recante il n. R.G. 1696/2021, pubblicata in data 08.07.2022, notificata in data 08.07.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/3/2025
dal Consigliere dott. NOME COGNOME
RITENUTO E CONSIDERATO CHE
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze – decidendo sul reclamo, proposto ex art. 18 l. fall., da RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME e da NOME COGNOME, in proprio quale socia, nei confronti della Procura della Repubblica di Firenze e del Fallimento RAGIONE_SOCIALE di NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE. e della socia accomandataria NOME COGNOME, avverso la sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di Firenze – ha rigettato la proposta impugnazione e, per l’effetto, ha confermato integralmente la sentenza reclamata.
La sentenza, pubblicata in data 8 luglio 2022, è stata impugnata da NOME COGNOME con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.
Il Fallimento RAGIONE_SOCIALE, intimato, non ha svolto difese.
È emerso dalla lettura degli atti processuali che non si è perfezionata la comunicazione dell’avviso di fissazione dell’adunanza del 25.3.2025 né al difensore costituito, né alla parte ricorrente.
È altresì emerso da una più approfondita indagine della Cancelleria che l’avv. NOME COGNOME è deceduto in data 5.4.2023.
Risulta pertanto necessaria la rinnovazione della comunicazione dell’avviso di fissazione dell’adunanza alla parte ricorrente costituita in giudizio, per garantire in pieno le sue prerogative difensive.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria per rinnovare la comunicazione dell’avviso di fissazione della adunanza alla parte ricorrente personalmente.
Roma, 25/3/2025