Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 25337 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 25337 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/09/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 23906/2021 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE, in persona del rappresentante legale pro tempore , rapprese ntata e difesa dall’AVV_NOTAIO (Pec: EMAIL), come da procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso il suo studio;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, società con socio unico, in persona del rappresentante legale pro tempore , e per essa, quale mandataria alla gestione dei crediti, RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’
Oggetto: Fideiussione – a
N.R..
CC 6.06.2024
Ric. n. 23906/2021
Pres AVV_NOTAIONOMECOGNOME
RAGIONE_SOCIALE
AVV_NOTAIO (pec: EMAIL) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in RomaINDIRIZZO INDIRIZZO; -resistente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione
-intimata – avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n 526 del l’8 marzo 2021;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2024 dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Ritenuto che
RAGIONE_SOCIALE, con decreto ingiuntivo n. 1515/2017, emesso in data 7/4/2017 dal Tribunale di Verona, aveva ingiunto alla società RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e ai suoi fideiussori, pro quota , il pagamento della somma di euro 2.762.211,93, oltre accessori e spese della fase monitoria, a titolo di restituzione del finanziamento concesso con contratto di mutuo stipulato in data 30 settembre 2009;
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE in liquidazione proponevano opposizione avverso il citato decreto monitorio, con il quale era stato loro ingiunto il pagamento, rispettivamente, della somma di euro 625.000,000 e di euro 150.000,00, oltre accessori e spese, eccependo l’estinzione della fideiussione ai sensi dell’art. 1957 c.c. e la nullità del c ontratto di mutuo e della fideiussione ai sensi dell’art. 1939 c.c.; si costituiva RAGIONE_SOCIALE tramite la mandataria RAGIONE_SOCIALE s.p.a., quale cessionaria del credito già facente capo a RAGIONE_SOCIALE, resistendo all’opposizione e chiedendone il rigetto;
CC 6.06.2024
Ric. n. 23906/2021
Pres AVV_NOTAIONOMECOGNOME
RAGIONE_SOCIALE
2.1. il Tribunale di Verona con sentenza n. 2337/19, pubblicata il 4/11/2019, rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando le opponenti alla rifusione delle spese di lite;
la Corte d’appello di Napoli in parziale riforma della sentenza n. 2337/19, del Tribunale di Verona ha revocato il decreto ingiuntivo opposto n. 1515/2017, emesso in data 7/4/2017 dal Tribunale di Verona, nei soli confronti di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione; ha rigettato l’appello proposto da RAGIONE_SOCIALE e confermato nei suoi confronti la sentenza dal Tribunale di Verona; ha rigettato, infine, l’appello incidentale condizionato proposto da RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dalla mandataria RAGIONE_SOCIALE ( già RAGIONE_SOCIALE) nei confronti di RAGIONE_SOCIALE in liquidazione; ha condannato l’appellante RAGIONE_SOCIALE a rifondere all’appellata RAGIONE_SOCIALE le spese del grado e la fino 2 RAGIONE_SOCIALE, rappresentata dalla mandataria RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante p.t., a rifondere a RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, le spese di entrambi i gradi del giudizio;
avverso la sentenza d’appello, RAGIONE_SOCIALE, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sei motivi d’impugnazione. Ha resistito con controricorso RAGIONE_SOCIALE e per essa, quale mandataria alla gestione dei crediti, RAGIONE_SOCIALE; sebbene intimata RAGIONE_SOCIALE in liquidazione non ha ritenuto di svolgere difese nel giudizio di legittimità;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.;
ha deposito memoria parte ricorrente;
Considerato che
CC 6.06.2024
Ric. n. 23906/2021
Pres AVV_NOTAIONOMECOGNOME
RAGIONE_SOCIALE
Va pregiudizialmente osservato che non risulta ritualmente notificato l’avviso di udienza al difensore della parte controricorrente presso il domicilio eletto (v. in atti, avviso di mancata consegna della pec inviata dalla Cancelleria in data 4 aprile 2024), dovendo pertanto disporsi il rinvio della causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria che la comunicazione dell’avviso della nuova fissanda udienza venga effettuata personalmente alla controricorrente RAGIONE_SOCIALE;
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di comunicare personalmente alla controricorrente RAGIONE_SOCIALE l’avviso della nuova fissanda udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione