Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4982 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4982 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 12605-2025 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonchè contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE;
– intimata –
avverso la sentenza n. 262/2025 della CORTE D’APPELLO di MESSINA, depositata il 31/03/2025 R.G.N. 167/2024;
Oggetto
Avviso di addebito
Notifica
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
Cron5
Rep.
Ud. 30/01/2026
CC
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Messina, pronunciando nel contraddittorio con l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha accolto il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la pronuncia del Tribunale di Patti che aveva integra lmente respinto l’opposizione proposta dalla stessa COGNOME contro l’intimazione di pagamento notificata il 28 dicembre 2022, limitatamente all’avviso di addebito avente ad oggetto il mancato versamento di contributi relativi agli anni dal 2010 al 2016.
Il Tribunale, rilevato che la notifica dell’avviso di addebito era stata eseguita direttamente dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE tramite il servizio postale, ha ritenuto che, stante il mancato recapito del plico per temporanea assenza del destinatario, per il suo perfezionamento fosse sufficiente l’avviso di giacenza e di deposito presso l’ufficio postale, non occorrendo la spedizione di una seconda raccomandata. Ha affermato, quindi, la definitività dell’avviso per mancanza di tempestiva impugnazione, con la conseguente preclusione di ogni possibilità di far valere l’eccepita prescrizione dei contributi.
Al contrario, la Corte d’appello ha ritenuto che, in mancanza di consegna a mani proprie o a soggetti legittimati a ricevere l’atto e in difetto degli ulteriori adempimenti per le notifiche agli irreperibili, la notifica dell’avviso in questione, esitato solo con la compiuta giacenza e senza raccomandata informativa (o CAD), non potesse che essere invalida. Ha rilevato, quindi, che l’eccezione di prescrizione che poteva essere sollevata dalla debitrice in quanto la stessa era venuta a conoscenza della pretesa soltanto a seguito della notifica dell’intimazione era
fondata, giacché non era intervenuto alcun atto interruttivo della prescrizione per i contributi relativi agli anni dal 2010 al 2016.
Avverso detta pronuncia l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso. NOME COGNOME ha resistito mediante controricorso. L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata. Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 30 gennaio 2026, il Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro il termine di sessanta giorni ai sensi dell’art. 380 bis .1, secondo comma, c.p.c.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 30, commi 1, 4 e 14, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010, dell’art. 1335 c.c. e dell’art. 3, commi 8 e 9, della l. n. 335 del 1995, per avere la Corte d’appello affermato che, nell’ipotesi di notifica dell’avviso di addebito eseguita tramite invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, è necessaria, in caso di assenza temporanea del destinatario, la spedizione di apposita raccomandata informativa.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE evidenzia che, al contrario di quanto sostenuto dalla Corte d’appello, alla fattispecie in esame non si applica la previsione dell’art. 8, comma 4, della l. n. 890 del 1982, ma opera l’art. 25 RAGIONE_SOCIALE Condizioni generali di servizio per l’espletamento del servizio universale postale, secondo cui la consegna degli invii c.d. ‘a firma’, come le raccomandate, avviene presso l’ufficio postale e il centro di distribuzione anche quando non è possibile recapitare gli invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro e che, in tali
casi, il destinatario riceve un avviso che gli indica l’ufficio postale o il centro di distribuzione per il ritiro dell’invio.
Il ricorso è fondato.
2.1. È pacifico che l’avviso di addebito presupposto è stato notificato mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, ossia avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 30, comma 4, ultima parte, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010 («L’avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento»).
2.2. In tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, questa Corte ha avuto occasione di chiarire che alla notifica eseguita, ai sensi dell’art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, mediante invio diretto, da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, si applicano le pertinenti disposizioni sulla notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, sicché, in caso di mancato recapito della raccomandata per temporanea assenza del destinatario, la notifica si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’ufficio postale (o dalla data di spedizione di tale avviso, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento di notifica semplificato il regolamento sul servizio postale ordinario (che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica) e non già le norme della l. n. 890 del 1982 (v. Cass. n. 21847 del 2025,
alla cui motivazione in questa sede si rimanda ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.; nello stesso senso v. anche Cass. n. 25162 del 2025 e Cass. n. 27617 del 2025).
2.3. La sentenza impugnata non è in linea con il menzionato indirizzo interpretativo, al quale il Collegio intende assicurare continuità.
Nella sentenza si afferma che, ai fini del perfezionamento della notifica dell’avviso di addebito prodromico eseguita tramite servizio postale, era indispensabile la prova dell’invio della raccomandata con cui il destinatario, temporaneamente irreperibile al momento del tentativo di consegna, doveva essere avvisato dell’avvenuto deposito dell’atto la cui consegna era stata infruttuosamente tentata. A tale scopo si fa riferimento alle disposizioni contenute nella l. cit. Tuttavia, nella specie non trova appl icazione l’art. 8, comma 4, della l. cit., ma l’art. 25 RAGIONE_SOCIALE Condizioni generali di servizio per l’espletamento del servizio universale postale, in base al quale la consegna degli invii c.d. ‘a firma’, quali sono le raccomandate, quando non ne è possibile il recapito per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro, deve avvenire presso l’ufficio postale e il centro di distribuzione e il destinatario riceve un avviso che gli indica l’ufficio postale o il centro di distribuzione per il ri tiro dell’invio (v. nuovamente Cass. n. 21847 del 2025, in motivazione).
2.4. È necessario aggiungere che, contrariamente a quanto sostiene parte controricorrente nella memoria illustrativa, la previsione della facoltà di notifica ‘diretta’ dell’avviso di addebito a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con conseguente applicazione RAGIONE_SOCIALE disposizioni contenute nel regolamento postale, non determina alcuna violazione degli artt. 3, 24, 23 e 111 della Costituzione.
Come già osservato da questa Corte, l’art. 30, comma 4, cit., nella parte in cui prevede la facoltà di notifica diretta dell’avviso di addebito, opera un ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati, posto che è comunque assicurata al debitore la facoltà di richiedere la rimessione in termini, ex art . 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile (cfr. ancora Cass. n. 21847 del 2025, a l punto 10.2 RAGIONE_SOCIALE ‘Ragioni della decisione’).
Si tratta di affermazione che si pone pienamente nel solco dell’indirizzo formatosi in tema di notifica diretta della cartella di pagamento da parte dell’agente della riscossione ai sensi dell’art. 26, primo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973 (cfr., da ultimo, Cass. n. 483 del 2026, in tema di notifica dell’accertamento impo -esattivo ex art . 29 del d.l. n. 78 del 2010).
In relazione a quest’ultima norma , del resto, anche la Corte costituzionale ha avuto modo di chiarire che le modalità semplificate del procedimento notificatorio soddisfano il requisito della ‘effettiva possibilità di conoscenza’ dell’atto, cosicché non violano il diritto di azione e di difesa del destinatario della notifica (art. 24 Cost.), né il principio della ‘parità RAGIONE_SOCIALE armi’ integrato dal canone del giusto processo (art. 111 Cost.). Pertanto, tali modalità non superano il limite inderogabile posto dalla giurisprudenza costituzionale alla discrezionalità che il legislatore possiede nel regolare il procedimento notificatorio, in particolare prevedendo ipotesi di conoscenza legale dell’atto da notificare (v., in particolare, Corte cost., sent. 23 luglio 2018, n. 175; nello stesso senso v. anche Corte cost., sent. 24 aprile 2019, n. 104).
Alla luce RAGIONE_SOCIALE esposte considerazioni, dunque, il ricorso dev’essere accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, che valuterà nuovamente il perfezionamento della notifica dell’avviso di addebito presupposto alla stregua RAGIONE_SOCIALE disposizioni contenute nel regolamento sul servizio postale ordinario e non già della l. n. 890 del 1982. Quale giudice del rinvio, alla Corte d’appello è demandato anche il compito di regolare le spese del giudizio di legittimità.
P Q M
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Messina, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026
La Presidente
NOME COGNOME