Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 6012 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 6012 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28291/2022 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata INDIRIZZO rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME unitamente all’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO ROMA n. 2522/2022 pubblicata il 25/05/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
la Corte d’appello di Roma ha rigettato il gravame proposto da NOME COGNOME nella controversia con RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE; la controversia ha per oggetto l’impugnazione della intimazione di pagamento notificata a COGNOME il 03/09/2019 con riferimento a tre avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi IVS fissi/percentuale per gli anni dal 2009 al 2017 notificati in precedenza; il Tribunale di Roma rigettava le domande proRAGIONE_SOCIALE da COGNOME; la corte territoriale ha integralmente confermato la sentenza appellata; per la cassazione della sentenza ricorre COGNOME, con ricorso affidato a due motivi. RAGIONE_SOCIALE ha depositato procura senza svolgere attività difensiva, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati; al termine della camera di consiglio il collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine previsto dall’art.380 bis.1 ultimo comma cod.
proc. civ.;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta v iolazione dell’articolo 2948 comma quarto cod. civ. «per non aver accertato il giudice del gravame la decadenza dal diritto a riscuotere da parte dell’RAGIONE_SOCIALE per l’intervenuta prescrizione dei tributi oggetto delle cartelle di pagamento a causa della mancata notifica delle stesse»;
il motivo, nonostante la sua apparente estensione a tutta la materia controversa, censura in modo specifico la sola ratio decidendi relativa alla rituale notificazione dell’avviso di addebito n. NUMERO_CARTA (cfr. la pag.14 ric.), sotto il profilo della inesistenza del procedimento notificatorio ex art.4 comma 1 lettera a) del d.lgs. n.261/1999, siccome effettuato da RAGIONE_SOCIALE, come ritenuto da Cass. 16412/2007;
la censura è inammissibile sia perché dalla motivazione della corte territoriale non risulta affatto che la notificazione dell’avviso di addebito de quo sia stato effettuato a mezzo di posta privata, sia perché la questione sollevata in questa sede è del tutto nuova, siccome mai proposta avanti ai due giudici del merito;
con il secondo motivo (art.360 comma primo n.3 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta v iolazione dell’art.26 comma 4 del d.P.R. n.602/1973 e dell’art.60 comma 1 del d.P.R. n. 600/1973, «per avere il Giudice di appello stabilito che, qualora la notifica di una cartella esattoriale venga effettuata a mezzo posta ordinaria e sia consegnata a persona diversa dal destinatario non sia necessaria la prova della successiva raccomandata informativa»;
la censura afferisce gli avvisi di addebito nn. 39720160025902067000 e 39720180012114501000 che la ricorrente assume consegnati a soggetto diverso dal destinatario, senza prova dell’invio e quindi della ricezione della raccomandata informativa;
sul punto la corte territoriale ha per un verso ritenuto che la censura ─ oggi riproposta nel giudizio di legittimità ─ non si confrontasse con la motivazione della sentenza appellata, perché il primo giudice aveva chiaramente ritenuto che «entrambi gli avvisi erano stati sottoscritti dalla loro destinataria;
per altro verso ha ritenuto la censura infondata, richiamando l’orientamento di questa Corte; la corte territoriale ha dunque ritenuto la infondatezza della censura sulla base di due rationes decidendi , tra loro concorrenti;
la censura in questa sede proposta si confronta solo con la seconda ratio decidendi , senza attaccare la prima (effettiva ricezione degli avvisi di addebito da parte della destinataria), che ha peraltro carattere assorbente; il secondo motivo di ricorso è dunque inammissibile;
rilievi svolti conducono al rigetto complessivo del ricorso, e non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, perché RAGIONE_SOCIALE non ha svolto attività difensiva;
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/02/2026.
Il Presidente
NOME COGNOME