Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4974 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 4974 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 10881-2025 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
COGNOME
COGNOME NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE -RISCOSSIONE;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4060/2024 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/11/2024 R.G.N. 3062/2023; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
Avviso di addebito. Notifica diretta
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
Cron5
Rep.
Ud. 30/01/2026
CC
FATTI DI CAUSA
Con la sentenza impugnata la Corte d’appello di Napoli, pronunciando nel contraddittorio con NOME COGNOME e con l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha respinto il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Benevento che aveva acco lto l’opposizione proposta da COGNOME COGNOME l’intimazione di pagamento a questi notificata L’opposizione era basata sul rilievo che l’avviso di addebito presupposto non era stato mai notificato ed era maturata, quindi, la prescrizione quinquennale dei contributi. La Corte d’appello ha ritenuto che la notifica dell’atto, effettuata mediante posta ordinaria, non fosse avvenuta regolarmente, giacché l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non aveva provato che era stata invitata all’indirizzo del debitore, irreperibile al momento dell’accesso, la rac comandata con ricevuta di ritorno recante l’attestazione, da parte dell’agente postale, dell’avvenuta immissione nella cassetta postale dell’avviso di giacenza.
2. Avverso detta pronuncia l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso . NOME COGNOME e l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sono rimasti intimati.
Parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
All’esito della camera di consiglio del 30 gennaio 2026, il Collegio si è riservato di depositare ordinanza entro il termine di sessanta giorni ai sensi dell’art. 380 bis .1, secondo comma, c.p.c.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 26, primo comma, ultima parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, per avere la Corte d’appello affermato che, nell’ipotesi di notifica dell’avviso di addebito eseguita mediante
invio diretto di raccomandata con avviso di ricevimento, è necessaria, in caso di assenza temporanea del destinatario, la spedizione di apposita raccomandata informativa.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE evidenzia che, così statuendo, la Corte territoriale ha applicato le disposizioni contenute nella l. n. 890 del 1982 e non quelle concernenti il servizio postale ordinario, alle quali avrebbe dovuto far riferimento trattandosi di invio diretto dell’ atto. Pur dichiarandosi consapevole del diverso indirizzo espresso dalla giurisprudenza di questa Corte in tema di notifica diretta degli avvisi di addebito, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE sottolinea che, secondo la medesima giurisprudenza, nel caso di invio diretto, da parte del concessionario, della cartella di pagamento tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, non è necessaria, nell’ipotesi di assenza temporanea del destinatario, anche la spedizione di apposita raccomandata informativa della giacenza del plico, trattandosi di adempimento previsto dalla l. n. 890 del 1982 e non anche dal regolamento postale.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. È pacifico che l’avviso di addebito presupposto è stato notificato mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, ossia avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 30, comma 4, ultima parte, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010 («L’avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento»).
2.2. Questa Corte ha avuto occasione di chiarire che, in tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi
previdenziali, alla notifica eseguita, ai sensi dell’art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, mediante invio diretto, da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza l’intermediazione dell’uff iciale giudiziario, si applicano le pertinenti disposizioni sulla notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento. Pertanto, in caso di mancato recapito della raccomandata per temporanea assenza del destinatario, la notifica si intende eseguita decorsi dieci giorni d alla data di rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’ufficio postale (o dalla data di spedizione di tale avviso, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento di notifica semplificato il regolamento sul servizio postale ordinario (che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica) e non già le norme della l. n. 890 del 1982 (v. Cass. n. 21847 del 2025, alla cui motivazione in questa sede si rimanda ai sensi dell’ar t. 118 disp. att. c.p.c.; nello stesso senso v. anche Cass. n. 25162 del 2025 e Cass. n. 27617 del 2025).
2.3. La sentenza impugnata non è in linea con il menzionato e più recente indirizzo interpretativo, al quale il Collegio intende assicurare continuità.
In essa, difatti, si afferma che, ai fini del perfezionamento della notifica dell’avviso di addebito prodromico eseguita tramite servizio postale, è indispensabile la prova dell’invio della raccomandata con cui il destinatario, temporaneamente irreperibile al momento del tentativo di consegna, dev’ essere avvisato dell’avvenuto deposito dell’atto la cui consegna era stata infruttuosamente tentata. A tale scopo si fa riferimento alle disposizioni contenute nella l. n. 890 del 1982. Tuttavia, nella specie non trova applicazione l’art. 8, comma 4, della l.
cit., ma l’art. 25 RAGIONE_SOCIALE Condizioni generali di servizio per l’espletamento del servizio universale postale, in base al quale la consegna degli invii c.d. ‘a firma’, come le raccomandate, quando non ne è possibile il recapito per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro, deve avvenire presso l’ufficio postale e il centro di distribuzione e il destinatario riceve un avviso che gli indica l’ufficio postale o il centro di distribuzione per il ritiro dell’invio (v. nuovamente Cass. n. 21847 del 2025, in motivazione).
3. Alla luce RAGIONE_SOCIALE esposte considerazioni, dunque, il ricorso dev’essere accolto e, per l’effetto, la sentenza impugnata va cassata e rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che valuterà nuovamente il perfezionamento della notifica dell’avviso di addebito presupposto alla stregua RAGIONE_SOCIALE disposizioni contenute nel regolamento sul servizio postale ordinario e non già della l. n. 890 del 1982. Quale giudice del rinvio, alla Corte d’appello è demandato il compito di provvedere anche alla regolamentazione RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
P Q M
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, per un nuovo esame, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30 gennaio 2026
La Presidente
NOME COGNOME