Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 25162 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 25162 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 14/09/2025
ORDINANZA
sul ricorso 32118-2021 proposto da:
COGNOME NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
Oggetto
Estratto di ruolo –
interesse ad agire –
notifiche
R.G.N. 32118/2021
COGNOME
Rep.
Ud. 29/05/2025
CC
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE – intimata – avverso la sentenza n. 386/2021 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 10/06/2021 R.G.N. 115/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
1. La Corte d’appello di Torino ha respinto il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza di primo grado dichiarativa della inammissibilità del ricorso, in opposizione ad estratto di ruolo inerente ad avvisi di addebito, di cui era stata accertata l’avvenuta notifica e verificata l’infondatezza della eccepita prescrizione e la maturata decadenza.
La Corte territoriale ha ritenuto la sussistenza d ell’ interesse ad agire in presenza di una oggettiva incertezza sull’esistenza del diritto per la contestata regolarità delle notifiche, ma ha escluso la fondatezza della domanda, nel merito; quindi, superate le eccezioni di mancata valutazione del disconoscimento delle copie dei documenti attestanti le notifiche per genericità dell ‘eccepita difformità dall’originale, ha ritenuto non dovuta la produzione degli originali delle notifiche; ha anche ritenuto infondata la contestazione dell’efficacia probatoria degli avvisi di ricevimento delle raccomandate spedite a mezzo posta in mancanza di querela di falso e l’obbligatorietà dell’invio d elle raccomandate informative per la notifica degli avvisi di addebito ex art. 30 comma 4 d.l. n. 78 del 2010 (come per il caso di invio diretto della raccomandata postale da parte del concessionario). Riguardo al collegamento tra la ricevuta della raccomandata e l’atto notificato, ha richiamato giurisprudenza di legittimità sulla presunzione di conoscenza ex art. 1335 c.c. per la consegna del
plico al domicilio del destinatario ed ha rilevato che gli atti di riscossione successivi agli avvisi di addebito erano stati tutti regolarmente notificati e non opposti nei termini di rito ex art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999, per cui non era maturata alcuna prescrizione.
Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione COGNOME NOME affidandosi a cinque motivi, a cui entrambe le controparti resistono con controricorso.
La causa è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del 29 maggio 2025.
CONSIDERATO CHE
1.1- Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., degli artt. 2702 cod. civ., 214, 215, 216 c.p.c., in relazione al tempestivo disconoscimento della autenticità delle scritture e delle sottoscrizioni apposte sui referti di notifica, ritenute utilizzabili in assenza di un’istanza di verificazione ed in mancanza di produzione degli originali.
1.2- Con il secondo motivo deduce, ai sensi de ll’art. 360 co.1 n.4 c.p.c., l’omessa pronuncia in relazione al disconoscimento ai sensi degli art. 214, 215, 216 c.p.c. sulla autenticità delle medesime scritture e documenti, prodotti in fotocopia.
1.3 Con il terzo motivo lamenta, ai sensi dell’art. 360 co.1 n.4 c.p.c., la nullità d ella sentenza per avere la Corte d’appello ritenuto che gli avvisi di addebito fossero ritualmente notificati benché depositati all’ufficio postale per temporanea assenza del destinatario, e senza aver dato prova del ricevimento della raccomandata informativa.
1.4 -Nel quarto motivo deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’ art. 8 co.2, seconda parte L.890/82, e dell’ art. 2697 c.c. per non essere
stata allegata dall’ente alcuna ricevuta di raccomandata informativa, di cui non risulta annotata la spedizione.
1.5 -Con il quinto motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 co.1 n.4 c.p.c., la violazione de l l’art. 112 c.p.c. per non avere considerato la Corte d’appello che attraverso l’eccepita inesistenza delle notifiche la domanda era volta in funzione recuperatoria all’accertamento negativo del credito e, in via subordinata, a far valere i fatti estintivi del credito successivi alla notifica.
Nel controricorso l’INPS rileva che i motivi di ricorso sono diretti a censurare un giudizio di fatto, inammissibile in sede di legittimità.
L’ Agenzia Entrate Riscossione nel suo controricorso evidenzia l’inammissibile accertamento di fatto richiesto in ordine al generico disconoscimento censurato nei primi due motivi e la regolarità delle notifiche compiute con deposito alla casa comunale del piego non recapitato ; rileva l’ inammissibilità per mancanza di minaccia attuale di esecuzione dei titoli impugnati. 4. il ricorso è infondato e va respinto.
Va premesso che la Corte territoriale ha espressamente affermato, a pag. 7 della sentenza, la sussistenza dell ‘interesse ad agire in capo al ricorrente. In assenza di impugnazione sul punto (poiché l’appello è stato proposto dalla sola contribuente) si è formato il giudicato. Si consideri, in proposito, il costante orientamento di questa Corte (per tutte: Cass. n. 4448/2023) secondo il quale: « in tema di impugnazione dell’estratto di ruolo, l’applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell’art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto con l’art. 3bis del d.l. n. 146 del 2021, convertito con l. n. 215 del 2021), e della configurazione assunta dall’interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, rilevante, secondo una concezione
dinamica, fino al momento della decisione, trova il suo limite nell’espresso giudicato interno sulla sussistenza dell’interesse. (Nella specie la S.C. ha affermato la inidoneità dello ius superveniens a superare il giudicato formatosi sull’ammissibilità dell’azione esercitata, e quindi della sussistenza dell’interesse ad agire, espressamente riconosciuta dal giudice di appello in accoglimento del gravame sul punto, senza che tale statuizione sia stata oggetto di impugnazione )».
Tanto premesso, e passando ad affrontare i singoli motivi di ricorso, si osserva quanto segue.
I primi due motivi si possono esaminare congiuntamente perché intimamente connessi, in quanto volti a contestare, sotto profili diversi, il mancato esame del disconoscimento dei documenti prodotti dalle resistenti oggi controricorrenti. La sentenza, dato atto del motivo di appello, ha affermato la genericità del disconoscimento, l’omessa indicazione degli aspetti di difformità dall’originale delle relate di notifica, la mancanza di querela di falso a contestare l’efficacia probatoria privilegiata degli avvisi di ricevimento ex art. 2700 c.c.
7.1 – I due motivi non si confrontano con tale statuizione, perché nulla dicono a contrasto della valutazione di genericità del disconoscimento, ma presuppongono che il disconoscimento sia stato correttamente effettuato, dolendosi, altresì, di una omessa pronuncia che non sussiste, alla luce della motivazione come sopra riportata. Inoltre (Cass. n.37186/2022), « rappresenta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità l’affermazione secondo cui, in tema di prova documentale, l’onere di disconoscere la conformità tra l’originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l’uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione
di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell’efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (tra molte: Cass. n. 28096 del 2009; tra le recenti: Cass. n. 9533 del 2022); invero il disconoscimento delle copie fotostatiche, ai sensi dell’art. 2719 c.c., impone che la contestazione della conformità delle stesse all’originale venga compiuta, a pena di inefficacia, mediante una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (ex plurimis: Cass. n. 16557 del 2019; Cass. n. 14279 del 2021); in particolare, il disconoscimento deve contenere l’indicazione delle parti in cui la copia sia materialmente contraffatta rispetto all’originale; oppure le parti mancanti e il loro contenuto; oppure, in alternativa, le parti aggiunte; a seconda dei casi, poi, la parte che disconosce deve anche offrire elementi, almeno indiziari, sul diverso contenuto che il documento presenta nella versione originale (in termini: Cass. n. 16836 del 2021 con la giurisprudenza ivi citata) ». Ciò posto, la sentenza impugnata ha risolto la questione in diritto in modo conforme alla giurisprudenza richiamata, ritenendo, nel caso di specie, che il disconoscimento op erato dall’opponente fosse privo dei requisiti necessari e -secondo questa Corte- «tale ‘valutazione costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità’ (così Cass. n. 1324 del 2022; conf. Cass. n. 2033 del 2022)».
7.2 – Si aggiunga che il disconoscimento deve essere chiaro, specifico, circostanziato, deve illustrare la differenza fra realtà
fattuale e realtà rappresentata (cfr. Cass. ord. n.24613/19, ed ancora, di recente ed in dettaglio, la Corte con ord. n.18491/24 ha affermato che ‘ Il disconoscimento di una scrittura privata, pur non richiedendo, ai sensi dell’art. 214 c.p.c., una forma vincolata, deve avere i caratteri della specificità e della determinatezza, e non può costituire una mera espressione di stile, risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato ‘ (nello stesso senso, ord. n.28373/24). A tale tema si collega l’infondatezza della doglianza sull’omessa pronuncia in riferimento al mancato avvio del procedimento di verificazione; invero, questa Corte ha altresì affermato che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell’istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli (ord. 3602/24).
Il terzo motivo è infondato.
8.1 – Ai sensi dell’art. 30 comma 4 d.l. 78/2010, ‘l’
8.2 – La normativa emanata specificamente per gli avvisi di addebito prevede quindi, che la notifica possa essere eseguita con spedizione postale diretta di un plico raccomandato con avviso di ricevimento, e sul punto già con ord. n.8895/2022 è stato osservato c he ‘ In tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale, allorché dall’avviso di ricevimento prodotto risulti che l’ufficiale postale, assente il destinatario anche al momento della consegna della raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere l’avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l’atto al mittente, la notifica si perfeziona a seguito del decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario (nonostante l’invio della comunicazione di avvenuto deposito cd. CAD) abbia provveduto al ritiro del piego depositato presso l’ufficio, così determinando la compiuta giacenza; in tali casi, infatti, avendo la notifica raggiunto il suo scopo, in quanto la raccomandata informativa è pervenuta presso la sfera di conoscenza del destinatario che l’ha ricevuta presso il proprio indirizzo ed è risultato nuovamente assente, scegliendo di omettere il ritiro di tale plico presso l’ufficio postale, opera la presunzione di cui all’art. 1335 c.c. ‘.
8.3 – Vale allora la regola secondo cui in tema di riscossione delle imposte (ed anche dei contributi previdenziali), la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del primo comma dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica di regola
si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, in quanto l’avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l’atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di attestazione dell’agente postale assistita dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 cod. civ., trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta ex lege n. 890 del 1982 (cfr. Cass. n. 29710/2018; Cass. n. 8086/2018; Cass. n. 4275/2018; Cass. n. 29022/2017; Cass. n. 4376/2017; Cass. n.1304/2017; Cass. n.23511/2016; Cass. n.12083/2016; Cass. n.16949/2014; Cass. n.6395/2014; Cass. n.11708/2011). Si osserva, poi, che la disciplina della notifica diretta accomuna entrambe le disposizioni dell’art. 26 d.p.r. n.602/73 e del citato art. 30 co.4, nel senso che la notifica della cartella di pagamento e dell’avviso di addebito può avvenire anche mediante invio diretto di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con affidamento integrale al concessionario stesso ed all’ufficiale postale.
8.4 – Ciò premesso, e come innanzi ricordato, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che trovano applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati -e non quelle relative alla notifica a mezzo posta ex legge n. 890 del 1982- tra cui, dunque, a nche l’art. 8, co .4, che prevede l’invio di raccomandata informativa della legge n. 890. In particolare si afferma che l’art. 8 della legge n. 890 del 1982 non è applicabile alle fattispecie in cui è pacifico che la notifica della cartella di pagamento è stata eseguita a mezzo posta ex art. 26, co.1, ultima parte, d.p.r. n. 602/1973, senza
l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario o di altro soggetto previsto dalla citata disposizione (cfr. Cass. n. 35397 del 2023). Si tratta di una forma “semplificata” di notificazione che, come osservato in ord. n.9866/2024, in tema di riscossione mediante cartella di pagamento, si giustifica in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall’agente per la riscossione, volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato.
8.5 – La tematica, con specifico riferimento agli avvisi di addebito, è stata di recente affrontata da questa Corte che con sentenza n. 21847/25 ha affermato: ‘ in caso di notifica a mezzo posta e senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, quando non sia possibile il recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione è eseguita una volta che siano decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto) e nel procedimento semplificato che è posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica (essendo stato, come detto, ritenuto costituzionalmente legittimo l’art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973) (cfr. anche Cass. n. 26806 del 2024 e n. 35397 del 2023). 12.4. Con le ordinanze da ultimo citate alle quali il Collegio intende dare continuità, si richiama quanto già affermato da Cass. n. 10131 del 2020. 13. Si tratta della soluzione che appare coerente con il principio, costantemente affermato dalla Corte (cfr. Cass. n. 26806 del 2024, pag. 8, secondo cpv.), secondo cui, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973,
mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982 ‘ .
8.6 – La pronuncia impugnata va, dunque, tenuta esente da censure poiché nel sostenere la corretta applicazione delle norme concernenti il servizio postale ordinario ed il coordinamento con la disposizione dell’art. 26 dpr 602/73 ha aderito ad un orientamento giurisprudenziale di legittimità divenuto prevalente e oramai consolidato.
Direttamente collegato con il terzo motivo è il successivo, nel quale il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 della legge n. 890 del 1982. Per quanto innanzi esaminato non ricorre alcuna violazione della disposizione normativa richiamata, poiché la stessa non è applicabile; e sotto il profilo della applicazione della disciplina regolatrice del caso concreto, si osserva che, nel caso specifico, per quanto emerge dagli avvisi di ricevimento riprodotti nella parte illustrativa del ricorso per cassazione, è agevole comprendere che alcuni di essi recano la annotazione di compiuta giacenza, altri risultano ricevuti personalmente e con firma leggibile del ricorrente, altri attestano il doppio accesso e deposito presso la Casa Comunale e avviso CAD. Non ricorre, pertanto, alcuna violazione di legge né alcuna causa di nullità dell’iter notificatorio, di cui la impugnata sentenza ha correttamente affermato la regolarità.
Anche l’ultimo motivo di ricorso è infondato: l’impugnata sentenza non ha confermato l’inammissibilità dichiarata in primo grado per carenza di interesse ad agire, ma ha pronunciato positivamente sulla sussistenza dell’interesse ad agire dell’appellante nell’ esperire azione di accertamento negativo; le prove documentali, ritenute invalide, hanno
consentito di affermare la regolarità delle notifiche e l’insussistenza sia della finalità recuperatoria del credito sia della prescrizione. Il ricorrente lamenta che la Corte di merito non abbia tenuto conto della prescrizione post notifica, ma in realtà non allega il motivo di ricorso o di appello in cui abbia chiesto che la si valutasse, né si confronta con l’esplicita affermazione resa nell’impugnata sentenza circa la non maturata prescrizione a seguito di un atto di pignoramento di un veicolo del 19/1/2018, atto idoneo ad interrompere i termini per tutti i titoli in esso richiamati in ragione dell’epoca della prima notifica avvenuta per compiuta giacenza del 2014.
11. Il ricorso va, pertanto, complessivamente respinto, con condanna alle spese a favore dei controricorrenti, liquidate in ragione del valore di causa. Seguono le disposizioni sul contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 3.500,00, oltre accessori di rito, in favore di entrambi i controricorrenti, ed € 200,00 per esborsi in favore di INPS; spese prenotate a debito per Agenzia Entrate Riscossione.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, il 29 maggio 2025.