Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21847 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 21847 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 29/07/2025
SENTENZA
sul ricorso 29026-2019 proposto da:
COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 369/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 28/03/2019 R.G.N. 439/2017; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Opposizione avviso di pagamento notifica
R.G.N. 29026/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 26/03/2025
PU
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Catania ha confermato la sentenza di primo grado che aveva dichiarato inammissibile, perché proposta oltre il termine di cui all’art. 24 d.lgs. 46/1999, l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso avviso di addebito relativo a contributi per gli anni 2008/2013.
1.1. Il Tribunale aveva rilevato che, a fronte di specifica eccezione di inammissibilità per tardività, l’opponente non aveva svolto alcuna deduzione per confutare l’assunto, né aveva richiesto l’acquisizione della relata di notifica dell’avviso.
1.2. Il giudice di appello è pervenuto alla medesima conclusione all’esito della produzione in sede di gravame di un documento (ritenuto indispensabile perché attinente alla tempestività dell’opposizione) attestante la notifica dell’avviso di addebito per compiuta giacenza il 14/10/2014, a fronte di ricorso depositato il 16 marzo 2015, rilevando che era stata così colmata una lacuna del giudice di primo grado, che aveva omesso di sollecitare la produzione dell’avviso di addebito notificato.
1.3. NOME COGNOME ricorre per cassazione sulla base di tre motivi. l’Inps ha depositato procura. All’esito dell’adunanza camerale del 26.5.2022 della sesta sezione – lavoro la causa è stata inviata, con ordinanza interlocutoria del 30 settembre 2022 n. 28455, alla quarta sezione per la decisione in pubblica udienza stante il rilievo nomofilattico delle questioni poste.
Il Procuratore Generale ha formulato conclusioni scritte nel senso del rigetto del ricorso. Il ricorrente, in vista dell’udienza di discussione ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c.. Deduce il ricorrente che la Corte territoriale, che ha ritenuto ammissibile la produzione documentale depositata dall’Inps per la prima volta in appello, sarebbe incorsa nella denunciata violazione in quanto la sentenza di primo grado era stata pubblicata il 2 marzo 2017 e dunque al procedimento trovava applicazione l’art. 345 c.p.c. nella formulazione di cui al d.l. n. 83 del 2012 con la conseguenza che l’unico caso in cui la produzione di documenti in appello è ammissibile è costituito dal fatto che tale produzione non era stata possibile per causa non imputabile alla parte.
1.1. Il motivo è infondato.
1.2. Si discute del corretto esercizio da parte della Corte di appello del potere di acquisire la documentazione attestante la corretta notifica dell’avviso di addebito con il quale l’Istituto ha chiesto al Montaldo il pagamento dei contributi per gli anni 2008-2013. La Corte di merito, infatti, ha ritenuto che erroneamente il primo giudice aveva omesso di sollecitare la produzione dell’avviso di addebito notificato e, ritenendol a indispensabile in relazione alla necessità di verificare la tempestività dell’opposizio ne proposta, ne ha ammisso la produzione in appello.
1.3. Ai fini dell’ammissibilità in appello della produzione della notifica dell’avviso occorre in primo luogo ricordare che in tema di opposizione ad avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali è la parte opponente che ha l’onere di dimostrare la tempestività dell’opposizione ex art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999. Va inoltre rilevato che il relativo accertamento, involgendo la verifica della proponibilità della
domanda, può essere eseguito d’ufficio, ex artt. 421 e 437 c.p.c., anche con l’acquisizione di elementi “aliunde” (cfr. Cass. 07/08/2019 n. 21153, 19/07/2018 n. 19226).
1.4. A ciò si aggiunga che nel rito del lavoro, dovendosi contemperare il principio dispositivo con quello di ricerca della verità, il giudice può ammettere il deposito di atti non prodotti tempestivamente – qualora li ritenga indispensabili ai fini della decisione – anche in grado d’appello, ricorrendo ai poteri officiosi di cui all’art. 437 c.p.c. (cfr. Cass. 19/08/2024 n. 22907).
1.5. Come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, sin dalla nota sentenza nr. 8202 del 2005 (cui hanno fatto seguito numerose altre decisioni conformi), il deposito di atti in momento successivo alla memoria di costituzione non è elemento di per sé ostativo alla relativa acquisizione se la produzione abbia ad oggetto circostanze decisive e allegate negli atti introduttivi. Nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di ricerca della verità e, in questa prospettiva, si colloca l’esercizio del potere istruttorio officioso previsto dall’art. 421 cod.proc.civ. e dall’art. 437, comma 2, cod.proc.civ. Nel giudizio di appello, pertanto, il deposito di atti non prodotti tempestivamente non è precluso in via assoluta e il Giudice può sempre ammetterli, ai sensi e per gli effetti del cit. art. 437, ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione (cfr. Cass. n. 11845 del 2018, n. 21410 del 2019, n. 28439 del 2019) ovvero idonei a superare l’incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione. Il giudizio di indispensabilità della prova (vedi Cass. sez.un. n. 10790 del 2017) postula, infatti, una valutazione di efficacia dell’intervento officioso a dissipare lo stato di incertezza sul fatto controverso, smentendolo o confermandolo senza lasciare margini di dubbio (cfr. Cass. n. 22907 del 2024 cit.).
A tali principi è informata la decisione della Corte territoriale che ha acquisito la documentazione allegata alla memoria di costituzione in appello da parte dell’Istitutoperreplicare alla censura formulata con il gravame. Ne consegue che il primo motivo di ricorso deve essere rigettato.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotto, in relazione all’art. 360 primo comma n. 5 cod.proc.civ., l’omesso esame di un fatto decisivo e specificatamente si osserva che il giudice di appello aveva omesso di prendere in considerazione i rilievi formulati dal ricorrente con riguardo alla correttezza del procedimento di notificazione dell’avviso di addebito il cui avviso di ricevimento non era stato sottoscritto dal contribuente o dagli altri soggetti legittimati. Inoltre, con riguardo alla compiuta giacenza dell’atto presso l’ufficio postale, si deduce la mancanza della prova dell’invio della raccomandata per informare il contribuente della notifica aggiungendosi che la copia della busta prodotta dall’I NPS, recante la data del 14 aprile 2014, non conteneva alcun riferimento alla raccomandata a/r relativa all’atto impugnato. Iniste il ricorrente nell’affermare di aver appreso dell’esistenza dell’avviso solo il 4 marzo 2015 e che avendo depositato il ricorso il 16 marzo 2015 l’opposizione era tempestiva.
Con il terzo motivo, infine, il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del d. lgs. n. 46 del 1999 e dell’art. 140 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 cod. proc. civ..
3.1. Ad avviso del ricorrente, infatti, il ricorso sarebbe stato tempestivamente introdotto atteso che sarebbe nulla la notifica dell’avviso di addebito avvenuta per compiuta giacenza senza l’invio della raccomandata di avviso, come previsto dall’art. 140
cod.proc.civ. e senza che il ricorrente abbia rinvenuto comunque l’avviso nella cassetta delle lettere.
3.2. Deduce che l’art. 30 del d.l. n. 78 del 2010 (convertito in legge n. 122 del 2010) al comma 4 dispone che l’avviso di addebito va notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale e che la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
3.3. Al comma 14, poi, si prevede che ‘i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all’INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall’avviso di addebito contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossione’.
3.4. Sostiene che l’art. 26 comma 3 del d.P.R. n. 602 del 1973 -per effetto dell’intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 258 del 2012) che ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale (corrispondente all’attualmente vigente quarto comma) nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento «Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600», anziché «Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600» comporta che in casi di irreperibilità c.d. relativa comporta che
si applichi l’art. 60 primo comma del d.P.R. n. 600 del 1973 che a sua volta rinvia all’art. 140 c.p.c..
3.5. Conseguentemente è quella del 140 c.p.c. la modalità di notifica che avrebbe dovuto essere adottata nel caso di specie e, non essendosi provveduto agli adempimenti prescritti la notifica dell’avviso di addebito sarebbe nulla ed il termine per l’impugn azione non sarebbe decorso con conseguente tempestività dell’opposizione proposta.
3.6. Nello specifico, poi, deduce che nessun avviso di giacenza era stato imbucato nella casella postale del ricorrente e rileva che la busta allegata dall’INPS non può essere equiparata all’avviso di ricevimento della raccomandata .
Tanto premesso va rilevato che sia il secondo che il terzo motivo di ricorso interpellano il Collegio su quali siano le modalità di notifica dell’avviso di addebito nel caso di c.d. irreperibilità relativa del contribuente, vale a dire quando al domicilio del contribuente non venga rinvenuto nessuno in grado di ricevere la raccomandata con la quale sia stato notificato l’avviso di addebito.
Appare utile procedere ad una complessiva ricostruzione del quadro normativo.
5.1. L’art. 30 del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, intitolato ‘Potenziamento dei processi di riscossione dell’INPS’ al primo comma dispone che decorrere dal 1° gennaio 2011, l’attività di riscossione relativa al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all’Inps, anche a seguito di accertamenti degli uffici, è effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo ese cutivo.’
5.2. Al secondo comma sono indicati i requisiti formali e sostanziali dell’atto mentre al quarto comma è previsto che
‘L’avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all’indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e INPS, dai messi comunali dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.’
5.3. Il quinto comma dispone poi che l’avviso debba essere ‘consegnato, in deroga alle disposizione contenute nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione con le modalità e i termini stabiliti dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale’ e che ‘all’atto dell’affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, l’Inps fornisce, anche su richiesta dell’agente della riscossione, tutti gli elementi, utili a migliorare l’efficacia dell’azione di recupero.’ Il comma 13 si occupa delle sanzioni e delle somme aggiuntive oltre che dell’aggio e delle spese di riscossione.
5.4. Il comma 14 del citato articolo 30 dispone poi che ‘ai fini di cui al presente articolo, i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento si intendono effettuati ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all’INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso Istituto, costituito dall’avviso di addebito contenente l’intimazione ad adempiere l’obbligo di pagamento delle medesime somme affidate per il recupero agli agenti della riscossi one.’
5.5. L’ultimo comma (il quindicesimo) infine dispone che i rapporti con gli agenti della riscossione continuino ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti. 6. Ad un primo esame emerge quindi che la modalità ordinaria di notifica dell’avviso di addebito è quella che si effettua alla P EC
del destinatario e che però è possibile eseguirla ‘anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento’ .
6.1. Tanto premesso va rilevato che i l comma 14 dell’art. 30 individua un criterio di interpretazione delle norme che sono richiamate nei vari commi dello stesso articolo e che sono specificatamente riferite alle procedure di riscossione attuate tramite ruolo e cartella di pagamento cui si fa riferimento (cfr. art. 30 comma 5) e rinvia ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque titolo all’INPS tramite avviso di addebito ‘ alle norme vigenti relative al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento ‘.
6.2. Ne consegue che laddove lanotifica venga eseguita mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, come consentito dal secondo comma dell’art. 30 citato, è alle modalità di notifica che si utilizzano per le cartelle di pagamento che si devefare riferimento.
A tal fine soccorre allora la giurisprudenza che si è formata in tema di notifica delle cartelle di pagamento che viene effettuata a mezzo del servizio postale.
7.1. Orbene l ‘art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973 dispone che ‘La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; in tal caso, quando ai fini del perfezionamento della notifica sono necessarie più formalità, le stesse possono essere compiute, in un periodo di tempo non superiore a trenta giorni, da soggetti diversi tra quelli sopra indicati ciascuno dei quali certifica l’attività svolta mediante relazione datata e sottoscritta. ‘ La stessa norma dispone poi che ‘ La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con
avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda. ‘ La disposizione prevede poi che ‘ Nei casi previsti dall’art. 140, del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l’avviso del deposito è affisso nell’albo del comune. (…) Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell’art. 60 del predetto decreto; (…)’ .
7.2. La norma è stata poi oggetto di un intervento della Corte Costituzionale che con la sentenza 19 – 22 novembre 2012, n. 258, ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all’attualmente vigente quarto comma) dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento «Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600», anziché «Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600»”.
7.3. Ciò posto l ‘art. 8 della legge n. 890 del 1992 intitolato ‘notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari’, per quanto qui interessa dispone che ‘ (…) Se le persone abilitate a ricevere
il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo o di firmare il registro di consegna, ovvero se l’agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per sopra menzionate, il piego è depositato subito nell’ufficio postale.
mancanza, inidoneità o assenza delle persone L’agente postale rilascia avviso al destinatario mediante affissione alla porta d’ingresso oppure mediante immissione nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’ufficio o dell’azienda. Di tutte le formalità eseguite e del deposito nonché dei motivi che li hanno determinati è fatta menzione sull’avviso di ricevimento che, datato e sottoscritto dall’agente postale, è unito al piego.
Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego è stato depositato nell’ufficio postale senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è datato e sottoscritto dall’impiegato postale e subito restituito in raccomandazione, unitamente all’avviso di ricevimento, al mittente con l’indicazione non ritirato.
La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del deposito. (…)’
7.4. L’a rt. 25 dell’ Allegato A alla delibera n. 385/13/CONS Condizioni generali di servizio per l’espletamento del servizio universale postale di Poste Italiane, che regola la distribuzione nell’ufficio postale, dispone poi che ‘ la consegna degli invii postali avviene presso l’ufficio postale e i centri di distribuzione qualora (….) b) la cassetta domiciliare manchi, non sia idonea o conforme alle prescrizioni o agli accordi di cui all’art. 22.
Nei casi che precedono, il destinatario riceve una sola volta l’avviso che indica l’ufficio postale o il centro di distribuzione presso il quale resta in giacenza tutta la corrispondenza che non è possibile recapitare a domicilio. ‘
7.5. La stessa norma al comma 3 dispone inoltre che la consegna degli invii a firma avviene presso l’ufficio postale e il centro di distribuzione anche quando, tra l’altro, ‘ a) non è possibile recapitare gli invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di cui agli artt. 27 – 28 – 29 e 30; ‘.
7.6. Al comma 4 poi prevede che ‘ Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d), il destinatario riceve un avviso che gli indica l’ufficio postale o il centro di distribuzione per il ritiro dell’invio. ‘.
Specificatamente con l’ordinanza interlocutoria è stata evidenziata l’esistenza di orientamenti non univoci con riguardo al rilevo da attribuire alla raccomandata informativa nel procedimento attinente alla riscossione dei contributi previdenziali rispetto a quello che avviene nella materia della riscossione dei tributi.
8.1. Pur nell’ambito di un quadro normativo sovrapponibile, quanto meno per effetto del rinvio contenuto nell’art. 30 del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 convertito nella legge n. 122 del 30 luglio 2010, si è affermato che ‘ In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto della raccomandata con avviso di ricevimento da parte del concessionario, non è necessario l’invio di una successiva raccomandata informativa in quanto trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario, peraltro con esclusione dell’art. 1, comma 813, della l. n. 145 del 2018, in quanto privo di efficacia retroattiva, e non quelle della l. n. 890 del 1982 ‘ (cfr. Cass. 10/04/2019 n. 10037).
8.2. Dall’altra parte e con riguardo alla riscossione dei contributi previdenziali, invece, si è affermato che ‘ la notifica della cartella esattoriale avvenuta, nell’irreperibilità relativa del destinatario,
senza l’invio della raccomandata informativa – non prevista secondo la legislazione vigente al momento di effettuazione della predetta notifica -, rimane rituale anche dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, con la quale è stato introdotto l’obbligo della raccomandata in questione, a condizione che il termine perentorio per proporre opposizione avverso la cartella sia decorso, in tal caso configurandosi l’esaurimento del rapporto, ormai consolidato per l’inoppugnabilità della cartella stessa ‘ (cfr.Cass. 19/11/2021 n. 35692).
Ritiene il Collegio che la questione sottoposta al suo esame possa trovare una agevole soluzione nel caso in esame muovendo da alcune considerazioni fattuali.
9.1. I n primo luogo va considerato che l’avviso di pagamento di cui si discute è stato notificato al contribuente per effetto del decorso del termine di compiuta giacenza della raccomandata in data 14.10.2014 quando perciò era già intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012.
9.2. Ne consegue che non rileva nel caso di specie quanto affermato da questa Corte con l ‘ordinanza n. 35692 del 2021 che si è preoccupata di risolvere il problema della sopravvenuta incostituzionalità della norma nella parte in cui non prevedeva l’invio della raccomandata informativa e dei riflessi sulle notifiche effettuate prima della pronuncia della Corte costituzionale.
9.3. Qui la notifica è successiva alla sentenza n. 258 del 2012.
Vale allora la regola secondo cui in tema di riscossione delle imposte (ed anche dei contributi previdenziali), la notifica della cartella di pagamento può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del primo
comma dell’art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.
10.1. In tal caso, la notifica di regola si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza necessità di redigere un’apposita relata di notifica, in quanto l’avvenuta effettuazione della notificazione, su istanza del soggetto legittimato, e la relazione tra la persona cui è stato consegnato l’atto ed il destinatario della medesima costituiscono oggetto di attestazione dell’agente postale assistita dall’efficacia probatoria di cui all’art. 2700 cod. civ., trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta ex l. n. 890 del 1982 (cfr., tra le molte, Cass. n. 29710/2018; Cass. n. 8086/2018; Cass. n. 4275/2018; Cass. n. 29022/2017; Cass. n. 4376/2017; Cass. n. 1304/2017; Cass. n. 23511/2016; Cass. n. 12083/2016; Cass. n. 16949/2014; Cass. n. 6395/2014; Cass. n. 11708/2011).
10.2. Questa Corte ha poi ritenuto che la notificazione diretta , anche dopo la riforma della riscossione coattiva, continua ad essere una facoltà del concessionario, poi divenuto agente, della riscossione. Inoltre, si è rammentato che l’art. 26 nella parte in cui facoltizza l’agente della riscossione alla notifica diretta delle cartelle esattoriali non si espone a rilievi di costituzionalità essendo stato ritenuto che la norma operi un ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati e che è comunque assicurata al contribuente la facoltà di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto
conoscenza effettiva dell’atto per causa a lui non imputabile (cfr. Cass. n. 17248 del 2017 e n. 35822 del 2023; Corte Cost. n. 175 del 2018).
11. In sostanza, la notifica della cartella di pagamento e dell’avviso di addebito ex art. 30 comma 4 può avvenire anche mediante invio diretto , da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La seconda parte del primo comma dell’art. 26 del d.p.r. n. 602 del 1973 prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. Così anche il più volte ricordato articolo 30 che a tali odalità di notifica rinvia.
12. Ciò premesso, e come più sopra ricordato, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che trovano applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati – e non quelle relative alla notifica a mezzo posta ex legge n. 890 del 1982 tra cui, dunque, anche l’art. 8, comma 4, che prevede l’invio di raccomandata informativa della legge n. 890.
12.1. In particolare si afferma che l’art . 8 della legge n. 890 del 1982 non è applicabile alle fattispecie in cui è pacifico che la notifica della cartella di pagamento è stata eseguita a mezzo posta ex art. 26, comma 1, ultima parte, del d.p.r. n. 602 del 1973, senza l’intermediazione dell’uffic iale giudiziario o di altro soggetto previsto dalla citata disposizione (cfr. Cass. n. 35397 del 2023 pag. 6).
12.2. Se pertanto, come osserva anche la Procura generale nelle sue conclusioni, non trova applicazione l’art. 8, comma 4, della legge n. 890 deve trovare applicazione l’art. 25 delle Condizioni generali di servizio per l’espletamento del servizio universale
postale in base al quale la consegna degli invii cd. a firma quali sono le raccomandate, quando non ne è possibile il recapito per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro, deve avvenire presso l’ufficio postale e il centro di distribuzione e il destinatario riceve un avviso che gli indica l’ufficio postale o il centro di distribuzione per il ritiro dell’invio.
12.3. Pertanto, in caso di notifica a mezzo posta e senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, quando non sia possibile il recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione è eseguita una volta che siano decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell’avviso di giacenza, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto) e nel procedimento semplificato che è posto a tutela delle preminenti ragioni del fisco, trova applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica (essendo stato, come detto,ritenuto costituzionalmente legittimo l’art. 26, comma 1, d.P.R. 602 del 1973) (cfr. anche Cass. n. 26806 del 2024 e n. 35397 del 2023).
12.4. Con le ordinanze da ultimo citate alle quali il Collegio intende dare continuità, si richiama quanto già affermato da Cass. n. 10131 del 2020.
Si tratta della soluzione che appare coerente con il principio, costantemente affermato dalla Corte (cfr. Cass. n. 26806 del 2024, pag. 8, secondo cpv.), secondo cui, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme
concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della l. n. 890 del 1982.
14. Né la circostanza che in talune occasioni, muovendo da quanto affermato dalle seziooni unite con la sentenza n. 10012 del 2021, si sia affermato che – qualora l’atto da notificare, tramite servizio postale, non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo – la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell’art. 8 della l. n. 890 del 1982 esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa si pone in contrasto con la ricostruzione sopra operata ove si consideri che in quelle fattispecie la notifica era pacificamente avvenuta a mezzo del servizio postale ma ai sensi della legge 20 novembre 1982, n. 890 (cfr. punto 2 del Considerato dell’ordinanza interlocutoria n. 21714 del 2020 cui è seguita la sentenza delle sezioni unite citata) e dunque un caso non assimilabile alla fattispecie oggi in esame in cui invece la notifica della cartella è avvenuta tramite invio diretto di lettera raccomandata con A.R..
15. V a rilevato che nella specie risulta che l’agente postale ha dato atto di avere imbucato l’avviso di ricevimento in cassetta e dunque la notifica effettuata mediante invio diretto a mezzo posta si é perfezionata ai sensi delle regole che disciplinano il servizio postale ordinario.
Pertanto, e concludendo, in esecuzione delle regole proprie del servizio postale deve solo essere lasciato l’avviso che indica l’ufficio postale o il centro di distribuzione per il ritiro dell’invio (ex art. 25 comma 4) qualora non sia possibile recapitare gli invii per assenza del destinatario o di altra persona abilitata al ritiro di cui agli artt. 27 – 28 – 29 e 30. ( In questo senso si veda anche recentemente Cass. n. 31369 del 2024).
16.1. La notificazione è conforme al paradigma normativo, delineato da una disciplina peculiare, che regolamenta in modo esaustivo la materia e non impone il rispetto delle previsioni della legge n. 890 del 1982. Nell’interpretazione della disciplina vigente, rivestono rilievo essenziale anche le finalità dell’intervento normativo.
16.2. Il legislatore, nell’introdurre l’avviso di addebito, si prefigge di rendere più efficienti, anche mediante forme più snelle di notifica, le procedure di riscossione dei contributi previdenziali. In questo contesto s’inquadra la disposizione dell’art. 30, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010, che concede all’Istituto di notificare l’avviso di addebito anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori aggravi procedurali (cfr. Cass. n. 31369 del 2024 cit.).
In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
17.1. La complessità della materia trattata e l’esistenza di orientamenti non del tutto conformi giustifica la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
17.2. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del c itato d.P.R., se dovuto.
Così deciso in Roma il 26 marzo 2025