Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31369 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 31369 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso 3691-2019 proposto da
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in forza di procura conferita in calce al ricorso per cassazione, dall’avvocato COGNOME
COGNOME ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo PEC
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso per cassazione notificato, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, ESTER NOME COGNOME, con domicilio eletto presso l ‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in ROMA, INDIRIZZO
-resistente con procura –
R.G.N. 3691/2019
COGNOME.
Rep.
C.C. 12/06/2024
giurisdizione Opposizione contro avviso di addebito.
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 202 del 2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO DI VENEZIA, depositata il 18 luglio 2018 (R.G.N. 876/2015).
Udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa, svolta nella camera di consiglio del 12 giugno 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. –RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, società attiva nel settore RAGIONE_SOCIALE‘allestimento d’interni navali, ha impugnato l’avviso di addebito concernente i maggiori contributi dovuti per le indennità di trasferta corrisposte ai lavoratori e ha allegato, a sostegno del ricorso: l’inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di addebito , non effettuata da soggetto abilitato e comunque non inviata alla società in persona del suo liquidatore o del suo legale rappresentante; la nullità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di addebito, carente RAGIONE_SOCIALEa sottoscrizione del responsabile RAGIONE_SOCIALE‘ufficio; l’insussistenza del credito vantato.
Il Tribunale di Venezia ha dichiarato inammissibile l’opposizione, in quanto tardiva, e ha evidenziato, a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione, che l’avviso di addebito è stato notificato il 4 novembre 2012, con raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, e che la notifica soddisfa i requisiti prescritti dall’art. 30, comma 4, del decreto -legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122. Non risulta applicabile la legge 20 novembre 1982, n. 890, deputata a regolare la notificazione degli atti giudiziari.
Nessun dubbio può sorgere sul destinatario RAGIONE_SOCIALE‘atto, inviato a una società di cui si specifica a chiare lettere lo stato di liquidazione. L’ omessa indicazione del nome del liquidatore non inficia, pertanto, la ritualità RAGIONE_SOCIALE‘incombente.
Il Tribunale di Venezia soggiunge che i vizi prospettati, anche con riferimento alla firma a stampa del responsabile del procedimento,
avrebbero dovuto essere dedotti, a tutto concedere, con una tempestiva opposizione agli atti esecutivi.
-Con sentenza n. 202 del 2018, depositata il 18 luglio 2018, la Corte d’appello di Venezia ha respinto il gravame proposto da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, dichiarando l’infondatezza di entrambe le doglianze, riguardanti l’inesistenza/nullità RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di addebito e, in secondo luogo, la nullità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di addebito per mancata sottoscrizione del responsabile RAGIONE_SOCIALE‘ufficio.
In questa sede rileva ancora la questione RAGIONE_SOCIALE‘inesistenza/nullità RAGIONE_SOCIALEa notificazione RAGIONE_SOCIALE‘avviso di addebito e, a tale riguardo, la Corte territoriale ha disatteso le censure RAGIONE_SOCIALE‘appellante sulla base dei seguenti rilievi.
2.1. -Non merita di essere condivisa la prospettazione RAGIONE_SOCIALEa società, che qualifica l’avviso di addebito come atto giudiziario, in quanto atto di riscossione coattiva del credito, e invoca, su tale presupposto, l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEe previsioni RAGIONE_SOCIALEa legge n. 890 del 1982. Si tratta pur sempre di un atto amministrativo, come hanno affermato incidentalmente anche le sezioni unite di questa Corte con la sentenza 17 novembre 2016, n. 23397.
2.2. -L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha notificato l’avviso di addebito nell’osservanza RAGIONE_SOCIALEe previsioni RAGIONE_SOCIALE‘art. 30, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010, che accorda all’RAGIONE_SOCIALE «la facoltà di notificare l’avviso di addebito anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento» (pagina 5 RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello).
–RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ricorre per cassazione, con un motivo , contro la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Venezia.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha depositato procura conferita in calce al ricorso notificato.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1., primo comma, cod. proc. civ.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-In prossimità RAGIONE_SOCIALE‘adunanza in camera di consiglio, la parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
-All’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380 -bis .1., secondo comma, cod. proc. civ.).
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la ricorrente denuncia falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 30, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010, e violazione degli artt. 4, 8 e 12 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 890 del 1982.
Avrebbe errato la Corte territoriale nell’escludere l’operatività, per la notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di addebito, RAGIONE_SOCIALEe garanzie prescritte dalla legge n. 890 del 1982 per tutti gli atti notificati dalle pubbliche amministrazioni (art. 12). Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa ricorrente, l ‘inosservanza di tali garanzie (in particolare, di quelle sancite dall’art. 8) implicherebbe l’inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notificazione, eseguita in base alle diverse disposizioni che regolano il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati. La notificazione, pertanto, sarebbe inidonea a raggiungere «lo scopo prefissato dalla legge, ossia la ragionevole certezza di raggiungimento RAGIONE_SOCIALEa sfera di conoscibilità del destinatario» (pagina 11 del ricorso per cassazione).
-La doglianza dev’essere disattesa.
2.1. -L’art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, nell’àmbito di misure volte al «Potenziamento dei processi di riscossione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE», dispone che, a decorrere dal primo gennaio 2011, «l ‘ attività di riscossione relativa al recupero RAGIONE_SOCIALEe somme a qualunque titolo dovute all ‘ RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, anche a seguito di accertamenti degli uffici», sia «effettuata mediante la notifica di un avviso di addebito con valore di titolo esecutivo» (comma 1).
Quanto alle modalità di notifica, il comma 4 puntualizza che l’avviso di addebito «è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all ‘ indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, dai messi comunali o dagli agenti RAGIONE_SOCIALEa polizia municipale» (primo periodo).
La disciplina consente la notifica «anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento» (art. 30, comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 78 del 2010).
2.2. -Di tale modalità, espressamente prevista dalla legge, si è avvalso a giusto titolo l’RAGIONE_SOCIALE.
La parte ricorrente non contesta che l’ ente creditore, nella notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di addebito, abbia ottemperato alle disposizioni in tema di servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati (pagina 11 del ricorso per cassazione).
Pertanto, non si può reputare inesistente una notifica eseguita secondo le modalità che la legge inequivocabilmente prevede, abilitando l’RAGIONE_SOCIALE a spedire l’avviso di addebito con raccomandata con avviso di ricevimento.
L’inesistenza, come la stessa parte ricorrente riconosce (pagina 11 del ricorso), è categoria residuale e si configura in ipotesi tassative, che la giurisprudenza di questa Corte ha circoscritto entro i limiti rigorosi RAGIONE_SOCIALEa palese discrasia rispetto al moRAGIONE_SOCIALEo legale (Cass., S.U., 20 luglio 2016, n. 14916).
Non si può predicare l’inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notificazione per un atto spedito all’indirizzo corretto RAGIONE_SOCIALEa società, con la specificazione del suo stato di liquidazione (pagina 3 RAGIONE_SOCIALEa sentenza d’appello) e nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe garanzie del servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati. Garanzie che il legislatore, con valutazione discrezionale non palesemente irragionevole, ha ritenuto idonee a contemperare l’efficacia e la tempestività RAGIONE_SOCIALE‘attività di riscossione con la tutela del diritto di difesa dei debitori.
2.3. -La notificazione è conforme al paradigma normativo, delineato da una disciplina peculiare, che regolamenta in modo esaustivo la materia e non impone il rispetto RAGIONE_SOCIALEe previsioni RAGIONE_SOCIALEa legge n. 890 del 1982.
Nell’interpretazione RAGIONE_SOCIALEa disciplina vigente, r ivestono rilievo essenziale anche le finalità RAGIONE_SOCIALE‘intervento normativo .
Il legislatore, nell’introdurre l’avviso di addebito, si prefigge di rendere più efficienti, anche mediante forme più snelle di notifica, le procedure di riscossione dei contributi previdenziali. In questo contesto s’inquadra la disposizione RAGIONE_SOCIALE‘art. 30, comma 4, del d.l. n. 78 del 2010, che concede all’RAGIONE_SOCIALE di notificare l’avviso di addebito anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, senza ulteriori aggravi procedurali.
Non può essere accolta, pertanto, la tesi, ribadita anche nella memoria illustrativa, che, per la notifica di un atto amministrativo come l’avviso di addebito (Cass., S.U., 17 novembre 2016, n. 23397), reputa cogenti le forme prescritte per la notifica degli atti giudiziari.
La lettera RAGIONE_SOCIALEa legge, che si riferisce ex professo alla spedizione con raccomandata e al relativo regime, gli obiettivi di efficienza e di speditezza, sottesi alle innovazioni normative, le stesse peculiarità RAGIONE_SOCIALE‘avviso di addebito convergono nell’escludere l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEe previsioni RAGIONE_SOCIALEa legge n. 890 del 1982 alla speciale forma di notifica regolata dall’art. 30, comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 78 del 2010.
La ricostruzione ermeneutica propugnata dalla ricorrente si risolve, a ben considerare, in una interpretatio abrogans RAGIONE_SOCIALEa speciale previsione che concede all’RAGIONE_SOCIALE la facoltà di notificare l’avviso di addebito mediante la spedizione RAGIONE_SOCIALEa raccomandata con avviso di ricevimento.
2.4. -Nella medesima prospettiva, soccorrono anche le enunciazioni di principio di questa Corte, che, per le cartelle esattoriali
concernenti contributi previdenziali, ha già affermato l’inapplicabilità RAGIONE_SOCIALEe disposizioni in materia di notificazione a mezzo posta, invocate nell’odierno giudizio (Cass., sez. VI -L, 8 ottobre 2018, n. 24780).
In difetto di indici, che avvalorino, a tale riguardo, una radicale discontinuità con la cartella, le medesime conclusioni si attagliano all’avviso di addebito, alla luce RAGIONE_SOCIALE‘art. 30, comma 14, del d.l. n. 78 del 2010, che estende a quest’atto «i riferimenti contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte a ruolo e alla cartella di pagamento» (su tale continuità tra cartella e avviso di addebito, Cass., sez. lav., 22 marzo 2023, n. 8198).
2.5. -In ultima analisi, non si ravvisa il presupposto RAGIONE_SOCIALE‘inesistenza RAGIONE_SOCIALEa notifica, che solo consentirebbe di ritenere tempestiva l’opposizione contro l’avviso di addebito, e non sono state contestate mediante rituale opposizione agli atti esecutivi eventuali irregolarità del procedimento di notifica, estranee al perimetro RAGIONE_SOCIALE‘inesistenza.
Si rivelano, dunque, conformi a diritto le statuizioni RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale in ordine alla tardività RAGIONE_SOCIALE‘ azione incardinata dalla società al fine di contrastare, nel merito, le pretese RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
-In virtù RAGIONE_SOCIALEe considerazioni svolte , il ricorso dev’essere respinto.
-Non occorre statuire sulle spese del presente giudizio, in difetto di sostanziale attività difensiva RAGIONE_SOCIALEa parte resistente, che si è limitata a depositare procura conferita in calce al ricorso.
-L’integrale rigetto del ricorso, proposto dopo il 30 gennaio 2013, impone di dare atto dei presupposti per il sorgere RAGIONE_SOCIALE‘obbligo RAGIONE_SOCIALEa ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia in concreto dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALEa ricorrente , RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Quarta Sezione