Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5071 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 5071 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso 21613-2023 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME NOME, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE-RISCOSSIONE; – intimate – avverso la sentenza n. 1748/2023 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 28/04/2023 R.G.N. 3606/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2026 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud 30/01/2026
CC
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE impugna per un unico motivo la sentenza n. 1748/2023 della Corte di Appello di Napoli che ha confermato la pronuncia del Tribunale di Napoli Nord che aveva accolto l’opposizione spiegata da NOME COGNOME avverso una intimazione di pagamento fondata su avviso di addebito contenente il recupero di contributi dovuti alla gestione separata per l’anno 2011.
NOME COGNOME ed RAGIONE_RAGIONE_SOCIALERiscossione sono rimaste intimate.
Chiamata la causa all’adunanza camerale del 30 gennaio 2026, il Collegio ha riservato il deposito della ordinanza nel termine di sessanta giorni.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
La sentenza è censurata sulla base di un motivo, per ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 30, primo comma, quarto comma e quattordicesimo comma, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, conv., con modificazioni, dalla legge n. 30 luglio 2010, n. 122, dell’art . 1335 cod. civ. e dell’art. 3, commi 8 e 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. civ.’, perché la Corte d’Appello ha ritenuto illegittima la notificazione effettuata ai sensi dell’art. 30, quarto comma, della legg e n. 122/2010 a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento dell’avviso di addebito oggetto di causa e perfezionata per compiuta giacenza presso l’Ufficio postale, stante l’irreperibilità relativa del destinatario per non essere stata inviata una ulteriore lettera raccomandata con avviso di ricevimento con la quale si dava notizia al destinatario del tentativo di notifica e dell’avvenuto deposito dell’avviso di addebito stesso presso l’Ufficio postale.
La Corte ha respinto il gravame dell’Istituto affermando essere assorbente ‘la considerazione della irregolare notifica dell’avviso di addebito presupposto, effettuata in data 21 febbraio 2019, che quindi non ha valore interruttivo (da tale dato pacificamente discendendo la prescrizione del credito di cui all’intimazione di pagamento opposta, la cui notifica è avvenuta nel 2020)’ per assenza di C.A.D come da Cass. SSUU n. 10012/2021.
Il motivo è fondato.
Va applicato il principio come di recente ben espresso da questa Corte con la sentenza n. 21847/2025, alle cui argomentazioni questo Collegio fa rinvio ex art. 118 cod. proc. civ., condividendole appieno: «in tema di avviso di addebito per il mancato pagamento di contributi previdenziali, alla notifica eseguita, ai sensi dell’art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv. con modif. dalla l. n. 122 del 2010, mediante invio diretto, da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, senza l’intermediazione dell’ufficiale giudiziario, si applicano le pertinenti disposizioni sulla notifica RAGIONE_SOCIALE cartelle di pagamento, sicché, in caso di mancato recapito della raccomandata per temporanea assenza del destinatario, la notifica si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza e di deposito presso l’ufficio postale (o dalla data di spedizione di tale avviso, nel caso in cui l’agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto), trovando applicazione in detto procedimento di notifica semplificato il regolamento sul servizio postale ordinario (che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica) e non già le norme della l. n. 890 del 1982».
Il ricorso va, pertanto, accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di
Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche in rodine alle spese di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 30 gennaio 2026.
La Presidente NOME COGNOME