Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 30043 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 30043 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: RAGIONE_SOCIALE
Data pubblicazione: 30/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28445/2022 R.G. proposto da: NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) per procura allegata al ricorso -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, domiciliati in INDIRIZZO, presso l ‘ RAGIONE_SOCIALE (P_IVAP_IVA che li rappresenta e difende ope legis
-resistenti- avverso l’ ORDINANZA del GIUDICE DI PACE di RAGIONE_SOCIALE n. 296/2022 depositata il 22/09/2022;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/09/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con l’ordinanza n. 296/2022 resa nel procedimento iscritto al n. 2712/22 R.G. in data 22.09.2022 il Giudice di Pace di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato l’opposizione proposta da COGNOME, nato in Bangladesh il DATA_NASCITA, avverso il decreto di respingimento con accompagnamento alla frontiera disposto dal Questore di RAGIONE_SOCIALE il 4-72022 ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art.10, comma 2, lett. b) d. lgs.n.286/1998 .
Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, nei confronti RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, che si sono costituiti tardivamente, al solo fine RAGIONE_SOCIALE‘eventuale partecipazione l’udienza di discussione RAGIONE_SOCIALEa causa.
Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 bis 1, cod. proc. civ..
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Il motivo di ricorso è così rubricato: «V iolazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in relazione all’art. 13, co. 7, T.U.I., richiamato dall’art. 10 co. 2 T.U.I.; Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 in relazione all’art. 13, co. 7, T.U.I., richiamato dall’art. 10 co. 2 T.U.I. » . Deduce il ricorrente che la mancata traduzione del decreto di respingimento nella lingua propria del destinatario co stituisce violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, co. 7, TUI, richiamato dall’art. 10 co. 2 TUI, con conseguente nullità non sanabile del provvedimento. L’art. 13 c. 7 D. lgs. 286/98 impone all’amministrazione procedente di comunicare all’interessato ogni atto concernente il respingimento unitamente alla traduzione in una lingua a lui conosciuta. Nel caso di specie – contrariamente a quanto
ritenuto dal Giudice di Pace -il ricorrente non avrebbe dato atto di conoscere la lingua italiana e nemmeno quella inglese. Rileva che nel decreto impugnato si legge che non è stato possibile fornire all’interessato una traduzione per l’impossibilità di reperire un interprete RAGIONE_SOCIALEa lingua conosciuta dallo stesso, ma, ad avviso del ricorrente, si tratta di una motivazione generica, risolvendosi piuttosto in una mera clausola di stile, come si evincerebbe dal verbale di notifica del provvedimento di respingimento del 04.07.2022.
2. Il ricorso è inammissibile.
Nell’ordinanza impugnata si legge (pag.2) che il cittadino straniero , nell’intervista del 4 -7-2022, aveva dichiarato di ‘ preferire la lingua inglese per le notificazioni’ , e, anche con riguardo a tale specifica argomentazione, idonea da sola a sostenere le ragioni del convincimento espresso al riguardo, è stato disatteso dal Giudice di Pace il motivo di opposizione attinente alla mancata traduzione del decreto espulsivo nella lingua madre RAGIONE_SOCIALE‘odierno ricorrente.
Ciò posto, le critiche espresse nell’unico motiv o di ricorso non hanno attinenza alla suddetta ratio decidendi , poiché il ricorrente si limita genericamente a sostenere di non aver dato atto di conoscere la lingua inglese, senza compiutamente e specificamente confutare il percorso argomentativo del provvedimento impugnato di cui si è detto.
l ricorso va dichiarato inammissibile, senza necessità di pronuncia in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità poiché l’Amministrazione intimata non ha svolto rituali difese.
Trattandosi di procedimento esente da ogni tassa o imposta (cfr. art. 18, comma 8, del d.lgs. n. 150 del 2011, che ha sostituito l’art. 13bis del d.lgs. n. 286 del 1998), non è dovuto il raddoppio del contributo unificato .
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Prima sezione