Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9125 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 9125 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso 321-2022 proposto da:
ANNUNZIATA NOME , elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato AVV_NOTAIO COGNOME, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ,
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2587/2021 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/06/2021 R.G.N. 2291/2019;
Oggetto
Contributi
R.G.N. 321/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/01/2024
CC
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte di Appello di Roma, con la sentenza impugnata, in riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di prime cure, ha dichiarato inammissibile l’opposizione proposta da NOME COGNOME avverso l’avviso di addebito del 22 luglio 2017 con cui le si contestava il mancato versamento di contributi nella RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE Commercianti dal 2010 al 2013;
la Corte, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha considerato assorbente, rispetto alle ragioni di merito RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, la circostanza che, diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, la notifica RAGIONE_SOCIALE‘avviso di addebito, effettuata mediante semplice raccomandata postale, fosse stata rituale;
in particolare, ha ritenuto che ‘le regole che si applicano a tale forma di notifica sono quelle generiche di consegna RAGIONE_SOCIALEa raccomandata postale e non quelle previste da altre regole di notificazione, e, quindi, non occorre alcuna seconda raccomandata’;
per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la soccombente con un unico articolato motivo; ha resistito con controricorso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ;
parte ricorrente ha anche comunicato memoria; all’esito RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
col motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 8, comma 4, d. lgs. n. 890 del 1982,
24 d. lgs. n. 46 del 1999, 26 d.P.R. n. 602 del 1973, 60 d.P.R. n. 600 del 1973, 32 e 39 D.M. 9.4.2011, 140 c.p.c., in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e 62 d. lgs. n. 546 del 1992;
si critica diffusamente la sentenza impugnata per avere ritenuto non necessaria la produzione RAGIONE_SOCIALEa raccomandata informativa di deposito ai fini di prova del perfezionamento del procedimento di notifica di un avviso di addebito RAGIONE_SOCIALE effettuato dall’Ente av valendosi del servizio postale, senza intermediazione RAGIONE_SOCIALE‘Ufficiale giudiziario, in una fattispecie di cd. irreperibilità relativa del destinatario per temporanea assenza dal domicilio di quest’ultimo;
2. il motivo è fondato;
invero, le Sezioni unite di questa Corte (sent. n. del 10012 del 2021) hanno risolto il contrasto insorto sulla questione di quale sia il modo per assolvere l’onere di provare il perfezionamento di una procedura notificatoria di un atto impositivo mediante l’impiego diretto del servizio postale nel caso RAGIONE_SOCIALEa temporanea assenza del notificatario (c.d. “irreperibilità relativa”);
hanno, infatti, affermato il principio secondo cui: «In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni RAGIONE_SOCIALEa legge 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento RAGIONE_SOCIALEa procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale RAGIONE_SOCIALE‘avviso di ricevimento RAGIONE_SOCIALEa raccomandata che comunica l’avvenuto deposito RAGIONE_SOCIALE‘atto notificando presso l’ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova RAGIONE_SOCIALE‘avvenuta spedizione RAGIONE_SOCIALEa raccomandata medesima».;
3. pertanto, la sentenza impugnata, che ha deciso la causa ritenendo che non fosse necessaria la seconda raccomandata informativa, deve essere cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo che si uniformerà al principio di diritto indicato, regolando anche le spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione,