Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 9186 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 2 Num. 9186 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 34650/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO (null) rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO PALERMO n. 1633/2019 depositata il 03/08/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2023 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RAGIONI DI FATTO
NOME COGNOME convenne NOME COGNOME avanti il Tribunale di Termini Imerese, assumendo di aver usucapito un immobile di Cefalù, del quale il convenuto si era reso aggiudicatario, nell’ambito di una procedura esecutiva. Il COGNOME restava contumace.
Con sentenza n. 1176/2015, il Tribunale adito accoglieva la domanda, dichiarando l’intervenuta usucapione dell’immobile a favore della COGNOME.
Contro la suddetta decisione si gravava il COGNOME, mediante appello tardivo ex art. 327 c.p.c., affermando di aver appreso della sentenza soltanto al momento dell’invio di una diffida al rilascio dell’immobile.
La Corte d’appello di Palermo dichiarava inammissibile l’impugnazione, con sentenza n. 1633 del 3 agosto 2019.
Il giudice di secondo grado affermava che la notifica dell’atto di citazione in primo grado era stata effettuata, ai sensi dell’art. 149 c.p.c., presso la precedente residenza anagrafica del convenuto, ove l’agente postale, non avendo rinvenuto la presenza del destinatario, nella temporanea assenza del medesimo, aveva immesso l’avviso nella cassetta della corrispondenza, comunicando poi l’avvenuto deposito del plico, con racc. A.R. ed avviso immesso in cassetta.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, affidandosi a quattro motivi. Resiste con controricorso NOME COGNOME.
In prossimità dell’udienza, il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DI DIRITTO
Attraverso la prima doglianza, il COGNOME assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 327 c.p.c., 149 c.p.c., 7, 8 e 9 l. n. 890/1982, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. La Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto tardivo l’appello, reputandolo così inammissibile, nonostante il ricorrente avesse provato attraverso la certificazione anagrafica non solo la sua residenza in Cefalù fin dal dicembre 2012, ma anche che tale residenza sarebbe stata mantenuta fino al momento dell’appello tardivo. La suddetta certificazione sarebbe stata suffragata da ulteriori documenti.
1.a) La seconda censura si appunta, sotto diverso profilo, sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 327 c.p.c., 149 c.p.c., 7, 8 e 9 l. n. 890/1982, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c . La notifica nei confronti del COGNOME avrebbe dovuto ritenersi nulla, posto che era stata eseguita nel luogo ove egli aveva abitato, sicché non avrebbe potuto essere dichiarata l’inammissibilità dell’appello.
I due motivi -che possono essere esaminati congiuntamente -sono infondati.
La Corte d’appello, con un apprezzamento di fatto, ha dato atto che l’agente po stale, non avendo rinvenuto in loco né il COGNOME né gli altri soggetti che avrebbero potuto ricevere la notificazione, aveva eseguito tutti gli adempimenti di sua competenza.
2.a) Gli stessi giudici di secondo grado danno atto che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo dell’effettiva abituale dimora, che è accertabile con
ogni mezzo di prova, anche contro le stesse risultanze anagrafiche, assumendo rilevanza esclusiva il luogo ove il destinatario della notifica dimori, di fatto, in via abituale (Sez. 3, n. 19387 del 3 agosto 2017).
Aggiungono però di aver avuto indiretto riscontro attraverso la partecipazione del COGNOME ad una gara per la gestione di un parco giochi per bambini in Comune di COGNOME nel settembre 2013 e nella circostanza dell’intervenuto recapito di una raccomandata presso lo stesso indirizzo di COGNOME nel 2016.
2.b) Da parte sua, il COGNOME ha invece fatto un generico riferimento ad alcuni documenti (contenuti in un fascicoletto), che peraltro non possono essere visionati dalla Corte, sia perché il vizio invocato preclude l’esame degli atti, sia perché il ricorrente non precisa dove e quando sarebbero stati allegati al giudizio di appello.
2.c) Inoltre, il ricorrente non ha mai seriamente smentito la circostanza (riportata dalla sentenza impugnata) che i suoi familiari continuassero a risiedere nell’abitazione di COGNOME. Da ciò la legittima presunzione che il luogo di notificazione fosse quello in cui viveva e lavorava il COGNOME – e che pertanto l’assenza sua e di altri soggetti idonei fosse solo momentanea, così da determinare il ricorso di un’ipotesi di cd. irreperibilità temporanea – lasciando supporre che costui, o persona in grado di informarlo, fosse posto a conoscenza dell’avvenuta notificazione dall’affissione dell’avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata.
2.d) Né, ai fini dell’inammissibilità per tardività del gravame, è di qualche utilità per il ricorrente il fatto che la notifica nei suoi confronti dovesse reputarsi nulla piuttosto che inesistente.
La terza lagnanza è volta a denunciare la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la Corte palermitana, partendo dalla considerazion e che l’atto di citazione avrebbe dovuto essere
notificato presso la precedente residenza anagrafica, sarebbe pervenuta alla conclusione dell’inammissibilità dell’appello tardivo, ‘con un opinamento non logico, atteso che avrebbe coerentemente dovuto invec e riconoscere la nullità della notifica dell’atto di citazione’,
Il suddetto rilievo è inammissibile.
3.a) La motivazione è astrattamente plausibile e, comunque, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022; Sez. 6-3, n. 22598 del 23 settembre 2018).
Nell’impostazione della sentenza impugnata, la tardività dell’appello ha come logico presupposto la regolarità della notifica dell’atto di citazione.
Attraverso il quarto rilievo, il COGNOME prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe trascurato di considerare che il Comune di COGNOME avrebbe indirizzato la comunicazione di aggiudicazione dell’appalto per il parco giochi a Cefalù e non a COGNOME, come d’altronde una serie di documenti prodotti con la memoria del 13 febbraio 2017.
Il motivo è inammissibile.
4.a) Come è noto, il nuovo testo dell’art. 360 n. 5 c.p.c. -fra le altre innovazioni -ha altresì introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, n. 8053 del 7 aprile 2014).
4.b) Nella specie, il fatto menzionato non appare decisivo per escludere il domicilio di COGNOME, né il ricorrente ha documentato in maniera congrua la circostanza che tale fatto fosse stato oggetto di discussione (il brano del libello avversario riportato in ricorso non è affatto specifico).
Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente, come liquidate in dispositivo.
La Corte deve dare atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore di NOME COGNOME, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000 (tremila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’ar t. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Seconda