SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA N. 334 2025 – N. R.G. 00000415 2024 DEPOSITO MINUTA 22 01 2026 PUBBLICAZIONE 23 01 2026
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE, Sezione Lavoro, composta dai Sigg.:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Consigliere rel.
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d’appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 17.12.2024, iscritta al n. 415/2024 R.G . Sezione Lavoro e posta in discussi one all’udienza collegiale del
06.11.2025
d a
rappresentato e difes o dall’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME del foro di Velletri, domiciliatario giusta delega in atti.
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
in
persona del l.r.p.tRAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difes a dall’AVV_NOTAIO del foro di RAGIONE_SOCIALE, domiciliatario giusta delega in atti.
RESISTENTE APPELLATO
c o n t r o
OGGETTO:
Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME dell’RAGIONE_SOCIALE, come da procura generale in atti.
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 1212 del 2024 del Tribunale di Bergamo.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1212/2024, pubblicata in data 18 novembre 2024, il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice del lavoro, ha respinto l’opposizione proposta da nei confronti dell e di avverso l’intimazione di pagamento n. 294 2024 9001085429000, notificata all’opponente in data 5 febbraio 2024 e riguardante n.8 avvisi di addebito in materia di contributi obbligatori dovuti alla gestione per gli anni dal 201 4 al 2019, per l’importo complessivo di € 24.501,54 , condannando il al pagamento delle spese di lite in favore di entrambe le parti convenute.
Il giudice ha rilevato che la documentazione prodotta dalle parti riscontrava la regolarità della notifica di tutti gli avvisi di addebito richiamati nell’intimazione di pagamento opposta ed anche dell’intimazione di pagamento del 2022 (ricevuta dalla madre convivente del .
Una volta provata la regolarità della notificazione degli avvisi di addebito e la loro mancata opposizione da parte del entro il termine perentorio di 40 giorni di cui all’art.24, comma 5, del d.lgs.46/1999, i crediti contributivi portati da detti avvisi dovevano ritenersi ormai definitivi e irretrattabili, con conseguente inammissibilità di ogni eccezione e difesa che la parte avrebbe dovuto sollevare tempestivamente entro il suddetto termine.
Inoltre, non poteva ritenersi perfezionata neppure la prescrizione dell ‘azione esecutiva tenuto conto della sospensione dei termini prescrizionali ai sensi dell’art.68 del d.l. 18 del 2020.
Contro la sentenza il ha proposto appello, contestando sia le statuizioni del giudice di primo grado in materia di regolarità della notificazion e dell’atto di intimazione del 2022 e anche degli avvisi di addebito, non essendo stata prodotta per questi ultimi alcuna relata di notifica, ma solo ricevute di compiuta giacenza, prive della raccomanda informativa; sia le statuizioni riguardanti l’accertata interruzione del termine di prescrizione.
Ha chiesto pertanto la riforma della decisione, con
accoglimento dell’opposizione proposta.
All’esito di un rinvio disposto per problemi di connessione da remoto, è stato concesso all’appellante un termine per provvedere a nuova notifica dell’appello, attesa l’irregolarità di quella effettuata in quanto indirizzata alle parti personalmente e non al procuratore di ognuna, costituito in primo grado.
Rinnovata la notifica, l si sono costituiti in giudizio ed hanno
e l’ resistito all’appello, chiedendone il rigetto.
L’udienza di discussione si è svolta con collegamento da remoto, ai sensi dell’art.127 bis c.p.c., e la causa è stata decisa con sentenza, il cui dispositivo è stato letto in udienza e poi comunicato alle parti, avendo queste rinunciato a presenziare alla lettura del dispositivo (mediante un nuovo collegamento telematico).
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’appello non può trovare accoglimento.
L ‘ appellante ha proposto opposizione avverso l’intimazione di pagamento n.294 2024 9001085429000, notificatagli da il 5 febbraio 2024, riguardante n.8 avvisi di addebito emessi dall’ per l’importo complessivo di € 24.501,54, a titolo di contributi obbligatori e relative sanzioni dovuti alla gestione dei lavoratori artigiani, cui il era iscritto, con riferimento anni dal 2014 al 2019.
L’avviso di addebito più risalante (n.594 2016 NUMERO_DOCUMENTO) risulta notificato in data 11 giugno 2016 e quelli successivi (n.594 2016 0000541726000 e n.594 2017 0000183251000)) risultano notificati, rispettivamente, il 21 dicembre 2016 e il 27 settembre 2017.
I restanti 5 avvisi di addebito sono stati tutti notificati a partire dall’anno 2018 in poi.
Risulta ancora in atti che l prima dell’emissione dell’intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio, ha notificato al una precedente intimazione di pagamento (n.294 2022 90007453 10/000) riguardante, tra gli altri, anche i due avvisi di addebito del 2016 e quello dell’anno 2017, di cui si è appena detto.
L’appellante, non contestando la sussistenza dei debiti contributivi portati da detti avvisi di addebito, ha agito nel giudizio di primo grado sostenendo la nullità o invalidità delle relative notifiche, e ciò al fine di far valere la nullità dell’atto di intimazione di pagamento opposto, quale atto consequenziale, e anche l’estinzione dei crediti contributivi per prescrizione quinquennale.
Il giudice di primo grado, come premesso, ha respinto tutte le difese del rigettando l’opposizione.
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2) Il con l’impugnazione si duole queste statuizioni e, sotto un primo profilo, eccepisce il difetto di motivazione
della sentenza, non avendo esaminato l’eccezione di invalidità , ai sensi dell’art.60 del d.p.r. 600/73, della notifica dell’atto di intimazione del 2022, effettuata a mezzo posta e ricevuta dalla madre.
Sotto diverso profilo, deduce che anche la notifica degli avvisi di addebito sarebbe invalida (con conseguente nullità dell’intimazione di pagamento quale atto consequenziale), non essendo stata prodotta alcuna relata di notifica o raccomandata informativa.
Sostiene pertanto che in mancanza di valida notifica degli avvisi di addebito e dell’intimazione di pagamento del 2022, si sarebbe realizzata la prescrizione quinquennale dei crediti azionati dall’
Le censure vanno disattese.
Per quanto attiene alla notifica dell’intimazione di pagamento del 2022, è documentato in atti che la stessa è avvenuta in data 11 luglio 2022, ad opera dell’ufficiale incaricato di ed è stata ricevuta dalla madre convivente del che ha sottoscritto l’avviso di ricevimento, stante la temporanea assenza del destinatario (cfr.doc.3 b fasc.1° grado .
Gli avvisi di addebito invece risultano tutti notificati a mezzo posta, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e il plico postale risulta ricevuto dalla madre convivente del o da altro familiare, tranne che in tre casi
con riferimento ai quali risulta perfezionata la compiuta giacenza.
Quanto alla notifica dell’intimazione di pagamento , la stessa è avvenuta ai sensi dell’art.26 del d.p.r. 602 del 1973, che consente all’agente della riscossione di notificare direttamente la cartella (o altri atti della riscossione coattiva), senza imporgli di osservare gli adempimenti prescritti dalla l.n.890 del 1982 per la notificazione degli atti giudiziari a mezzo posta.
Circa questo tipo di notifica, la giurisprudenza di legittimità ha più volte osservato che la speciale disciplina in esame si pone in termini di alternatività rispetto a quella dettata dal codice di procedura civile e anche dalla l.n.890 del 1982 ed è sottoposta ad un regime differenziato (cfr. tra le varie, Cass. 3017/2024, 33236/2023, 27275/2017).
La disciplina è stata ritenuta legittima dalla Corte Costituzionale, dapprima con la sentenza n.175 del 2018 e poi con le ordinanze n.104 del 2019 e n.2 del 2020, sulla scorta di questi fondamentali rilievi: a) la facoltà di notificazione “diretta” della cartella di pagamento trova giustificazione nella natura sostanzialmente pubblicistica della posizione e dell’attività dell’agente della riscossione, il quale, in forza dell’espressa previsione dell’art. 24 D.P.R. n. 602 del 1973, è depositario del ruolo formato dall’Amministrazione Finanziaria o da altri enti impositori e procede per conto di questi ultimi alla riscossione coattiva; b) i previsti scostamenti rispetto al regime ordinario
della notificazione di atti giudiziari a mezzo del servizio postale, costituenti il proprium della semplificazione insita nella notificazione “diretta”, pur segnando un arretramento del diritto di difesa del destinatario dell’atto, non superano il limite di compatibilità con i parametri costituzionali di cui agli artt. 3, comma 1, 24, commi 1 e 2, e 111, commi 1 e 2, della Carta fondamentale, in quanto risulta comunque assicurato un sufficiente livello di conoscibilità – cioè di possibilità di effettiva conoscenza – dell’atto da parte del destinatario; c) la mancanza di effettiva conoscenza dell’atto dovuta a causa a lui non imputabile consente comunque al destinatario di richiedere la rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c..
Ciò posto, deve a questo punto rammentarsi che, nel caso in cui il plico notificato ai sensi del cit.art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 non sia stato consegnato per temporanea assenza del destinatario (con consegna ad altre persone abilitate a riceverlo, ovvero con deposito del plico per la compiuta giacenza), trovano applicazione le norme del regolamento sul servizio postale, le quali, in presenza di siffatte ipotesi, non prescrivono l’invio di una comunicazione di avvenuto deposito, ma si limitano a prevedere, per quanto riguarda la compiuta giacenza, il rilascio di un avviso di giacenza (cd. ) e a stabilire che la raccomandata sia trattenuta presso l’ufficio di distribuzione per un periodo di trenta giorni (artt. 40, commi 3 e 4, D.P.R. n. 655 del 1982 e 25, comma 1, D.M. 1° ottobre 2008).
È stato, al riguardo, precisato che nella descritta evenienza, la notificazione deve intendersi perfezionata – in applicazione non diretta, ma analogica dei commi 4 e 5 dell’art. 8 L. n. 890 del 1982, relativi alle notifiche compiute dall’ufficiale giudiziario a mezzo posta – decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza (o dalla data di spedizione della raccomandata mediante la quale l’agente postale, pur non essendovi tenuto, abbia trasmesso il suddetto avviso, oppure, se anteriore, dalla data di ritorno del plico – cfr. Cass. n. 6857/2019, Cass. n. 4049/2018, Cass. n. 2047/2016 – ).
Né può indurre a diversa conclusione il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10012/2021 (invocata dall’appellante), secondo cui ‘ in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale, secondo le previsioni della legge n. 890/1982, qualora l’atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso, ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l’avvenuto deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale (cd. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della raccomandata medesima ‘ .
Come osservato dalla cit.Cass.3017 del 2024, occorre tener presente che la regula iuris affermata dalle Sezioni Unite è stata enunciata con riferimento a una fattispecie in cui si discuteva del momento perfezionativo della notificazione di atti tributari (in particolare, degli avvisi di accertamento prodromici alla cartella di pagamento impugnata) eseguita secondo le disposizioni della L. n. 890 del 1982.
Di contro, nel caso di specie, si discute della validità della notificazione di un atto di intimazione di pagamento effettuata dall’agente della riscossione ai sensi del cit. art. 26, comma 1, 2° periodo, D.P.R. n. 600 del 1973, in osservanza di una procedura speciale e semplificata che non contempla l’inoltro di alcuna comunicazione di avvenuto deposito al destinatario, in caso di sua assenza temporanea o nel caso in cui il plico sia ricevuto da un addetto alla sua ricezione.
In queste fattispecie, ai fini della validità della notifica, occorre solo verificare se, nell ‘ipo tesi della compiuta giacenza, sia stato rilasciato dall’ufficiale postale l’avviso di giacenza di cui agli artt. 40, comma 3, D.P.R. n. 655 del 1982 e 25, comma 1, D.M. 1° ottobre 2008, relativi alla posta ordinaria (normalmente questo avviso è indicato con l’annotazione ), ovvero se il plico postale sia stato consegnato ad un addetto al ricevimento.
In quest’ultimo caso, è noto che una volta che la modalità di notifica prescelta sia, appunto, quella a mezzo del servizio
postale ordinario, la notifica si perfeziona allorché, secondo la disciplina degli artt.32 e 39 del d.m.9-4-2001, la spedizione sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario senz’altro adempimento ad opera dell’ufficiale postale, se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente (cfr.Cass.21558/2015).
La notifica si perfeziona, appunto, con la ricezione del destinatario o dell’addetto alla ricezione individuato dall’ufficiale postale (o dall ‘incaricato di , alla data risultante dall’avviso e senza necessità di apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantire nel menzionato avviso di ricevimento che la consegna del plico è stata effettuata alla persona da lui individuata come legittimata alla ricezione e che ha apposto la sua firma sul medesimo avviso di ricevimento.
Con la precisazione che ai fini del perfezionamento della notifica, giunta al corretto indirizzo del destinatario, non è sufficiente contestare che il soggetto che ha ricevuto la notifica non era un incaricato del destinatario (nella specie la madre convivente del , come verificato dall’ufficiale notificatore, ma occorre dimostrare l’assoluta estraneità di quest’ultimo al destinatario e, dunque, l’effettivo mancato ricevimento del plico postale da parte di quest’ultimo.
Nulla di tutto ciò è stato provato, ma prima ancora, nulla
di tutto ciò è stato allegato dal
La notifica dell’intimazione di pagamento del 2022 , avvenuta a mezzo posta e con consegna alla madre convivente del è dunque valida ed efficace e in punto la sentenza di primo grado non merita censure.
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Per quanto riguarda la notifica degli avvisi di addebito richiamati nell’intimazione di pagamento qui opposta, è sufficiente rilevare che la stessa è avvenuta, per tutti, a mezzo del servizio postale ordinario, per cui valgono gli stessi principi di cui si è appena detto, ossia non necessità di alcuna raccomandata informativa (c.d.CAD) nel caso di temporanea assenza del destinatario e procedura di compiuta giacenza o di consegna ad un addetto alla ricezione diverso dal destinatario.
E’ documentalmente provato (alla luce delle produzioni delle parti convenute) che gli avvisi di ricevimento che riguardano i tre avvisi di addebito con riferimento ai quali si è perfezionata la compiuta giacenza, con restituzione del plico al mittente, recano tutti quanti l’annotazione ‘NUMERO_DOCUMENTO‘ e sotto questa annotazione una data e ciò significa che in quest’ultima data l’ufficiale postale ha lasciato nella cassetta del destinatario l’avviso d i deposito del plico presso l’ufficio postale, essendo il destinatario temporaneamente assente.
La notifica è dunque avvenuta regolarmente senza necessità di alcuna raccomandata informativa.
Per quanto riguarda gli altri avvisi di addebito, le cartoline di ricevimento danno atto che i rispettivi plichi postali sono stati ricevuti da un addetto alla ricezione (madre o altro familiare) e non vi sono ragioni, e prima ancora allegazioni del per ritenere che il soggetto che ha preso in consegna il plico fosse estraneo al (anche in questo caso non è richiesta alcuna raccomandata informativa).
Ne deriva che anche queste notifiche devono ritenersi del tutto valide e regolari.
Stando così le cose, non vi sono spazi per rivedere la decisione di primo grado laddove ha escluso l’estinzione per prescrizione dei crediti contributivi azionati, posto che, da un lato, gli avvisi di addebito sono stati tutti regolarmente notificati al e, dall’altro lato, l’intimazione di pagamento del 2022, notificata al l’11 luglio 2022, ha validamente interrotto i l termine prescrizionale di cinque anni applicabile nella specie, con riferimento agli avvisi di addebito notificai nel 2016 e nel 2017, tenuto conto del periodo di sospensione del termine prescrizionale di 18 mesi, dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, previsto dalla normativa emergenziale da RAGIONE_SOCIALE (sulla cui applicazione non vi è contesa tra le parti).
La successiva intimazione di pagamento qui opposta del febbraio 2024 ha poi interrotto il termine per gli altri avvisi di addebito.
L ‘appello va dunque integralmente respinto.
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Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell ‘ appellante e vanno liquidate, in favore di ogni parte appellata, come in dispositivo, tenuto conto del valore dell’odierna controversia .
Il Collegio dà atto, ai fini della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’importo previsto dall’art. 1, co. 17, legge 228/12, che l’impugnazione è stata integralmente respinta.
PQM
R espinge l’appello avverso la sentenza n.1212/2024 del Tribunale di Bergamo;
condanna l’appellante al pagamento in favore delle parti appellate delle spese del presente grado di giudizio, liquidandole in complessivi € 1.500,00 , oltre accessori di legge, per ciascuna parte.
RAGIONE_SOCIALE, 6 novembre 2025
Il Consigliere est.
(AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO)
Il Presidente
(AVV_NOTAIO COGNOME)