Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 21964 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 21964 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/07/2025
Oggetto
Opposizione ad avviso di addebito
R.G.N. 10678/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 29/05/2025
CC
ORDINANZA
sul ricorso 10678-2020 proposto da: RAGIONE_SOCIALE, in persona del Liquidatore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME – ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 3238/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/10/2019 R.G.N. 5007/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/05/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che
Con sentenza del giorno 12.10.2019 n. 3238, la Corte d’appello di Roma, respingeva il gravame della società RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del tribunale di Roma che aveva respinto l’opposizione di quest’ultima avverso l’avviso di addebito con cui l’Inps le aveva ingiunto il pagamento della somma complessiva di € 606.424,94, a titolo di omessi contributi dovuti per i dipendenti, nel periodo ottobre 2009-dicembre 2011.
La Corte d’appello ha rigettato il gravame, confermando la sentenza di rigetto di primo grado, rilevando come il verbale potesse essere notificato anche a mezzo raccomandata ordinaria e la notifica poteva perfezionarsi anche con la compiuta giacenza, senza necessità di redazione di alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è consegnato il plico. L ‘atto , pervenuto all’indirizzo del destinatario, doveva ritenersi ritualmente consegnato a quest’ulti mo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di esseri trovato nella impossibilità, senza sua colpa, di prenderne cognizione. Infine, l’eccezione riferita al superamento del termine di 90 gg. per la notifica del verbale ispettivo era già stata ritenuta inammissibile dal tribunale, perché tardivamente
proposta e l’appellante non si era confrontato con tale statuizione.
Avverso tale sentenza, la società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso in cassazione sulla base di tre motivi di ricorso, mentre l’Inps non ha spiegato difese scritte. al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni .
Considerato che
Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente denuncia la violazione degli artt. 8 e 14 della legge n. 890/82 in relazione al mancato espletamento delle formalità ivi previste e la nullità della notifica del verbale ispettivo del 28.10.2014 atto prodromico all’emissione dell’avviso di addebito formato il 22.8.2015 e notificato in data 27.8.15 in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c.. Deduce che erroneamente la Corte del merito aveva ritenuto perfezionata per compiuta giacenza, la notifica del verbale ispettivo del 28.10.14, atto prodromico all’emissione dell’avviso di addebito, e sottolinea che l’avviso di ricevimento era stato restituito al mittente per irreperibilità temporanea. Secondo la ricorrente l’agente postale, che non ave va provveduto all’inoltro della raccomandata informativa, non aveva adempiuto a tutti gli obblighi di comunicazione necessari imposti dalla legge, ai fini della conoscibilità dell’atto e della sua notificazione, con la conseguente nullità della notifica del verbale ispettivo.
Con il secondo motivo di ricorso, la società deduce la violazione dell’art. 140 c.p.c., dell’art. 13 del d.lgs. n. 124/04, come modificato dall’art. 33 della legge n.
183/10, nonché della circolare Inps n. 75/11, in combinato disposto con l’art. 14 della legge n. 689/81 e s.m.i., in relazione al mancato espletamento delle formalità previste, con conseguente nullità della notifica del verbale ispettivo del 28.10.14, atto prodromico all’emissione dell’avviso di addebito notificato il 27.8.15, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c. . Deduce infatti che l’agente postale, nonostante l’irreperibilità temporanea del destinatario, aveva trascurato di comunicare l’ avvenuto deposito a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento(cosiddetta CAD).
Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce sia il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione dell’art. 14 della legge n. 689/81 e s.m.i., per il mancato rispetto del termine di 90 gg. per la notifica del verbale ispettivo del 28.10.14, atto prodromico all’emissione dell’avviso di addebito, notificato il 27.8.15, in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., sia il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, circa il decorso del termine di cui alla richiamata normativa, in relazione all’art. 360, primo comma n. 5 c.p.c.
Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto sono infondati.
La notifica degli atti impositivi (ma anche degli atti emessi dall’Istituto previ denziale) può avvenire alternativamente nelle forme del codice di rito, secondo le previsioni dell’art. 60 del D.P.R. n. 600/1973, o direttamente a mezzo posta ai sensi dell’art. 14, L. n. 890/1982.
In quest’ultimo caso, la notifica è disciplinata dalle regole del servizio postale ordinario per le raccomandate e non necessita di alcuna relata di notifica, né di annotazioni specifiche sull’avviso di ricevimento relativo alla persona cui è stato consegnato il plico e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario si presume ritualmente consegnato a quest’ultimo (cfr. Cass. n. 3073/17, in tema di atti tributari).
Nella specie la Corte d’appello , dopo aver verificato che la notifica del verbale era stata effettuata mediante invio ‘diretto’, ha correttamente ritenuto che le norme applicabili fossero quelle del servizio postale ordinario ed ha verificato il perfezionamento della compiuta giacenza, accertand o implicitamente l’emissione della comunicazione di avviso di deposito (cd. CAD) al destinatario temporaneamente irreperibile, constatando la ritualità della notifica.
Il terzo motivo è inammissibile perché non si confronta con la statuizione della Corte del merito, secondo cui l’analogo motivo di gravame, a sua volta , non si confrontava con la statuizione del primo giudice secondo cui la doglianza era stata tardivamente proposta.
In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
La mancata predisposizione di difese scritte da parte dell’Inps , esonera il Collegio dal provvedere sulle spese. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del