Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 22148 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 22148 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 06/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso 24384-2022 proposto da:
COGNOME NOME, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
nonché contro
MINISTERO DEL LAVORO E RAGIONE_SOCIALE POLITICHE SOCIALI ISPETTORATO DEL LAVORO DI COGNOME NOME;
intimato –
Oggetto
OPPOSIZIONE ESECUZIONE LAVORO
R.G.N. 24384/2022
COGNOME.
Rep.
Ud. 18/06/2024
CC
avverso la sentenza n. 10/2022 della CORTE D’APPELLO di COGNOME, depositata il 05/04/2022 R.G.N. 159/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/06/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
l a Corte d’Appello di RAGIONE_SOCIALE ha rigettato l’appello proposto da NOME COGNOME nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Larino di rigetto dell’opposizion e a comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria del 7.9.2018 (notificata il 25.10.2018) per la somma di € 202.379,61, fondata su ordinanza-ingiunzione del 7.10.2015 notificata il 19.10.2015, a sua volta fondata su verbale di accertamento dei CC – RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del 5.4.2011 a seguito di accesso del 23.9.2010;
avverso detta sentenza ricorre per cassazione NOME COGNOME con 2 motivi; resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso; il RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
CONSIDERATO CHE
la ricorrente, con il primo motivo, deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione dell’art. 28 Legge n. 689/1981; sostiene che la Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto corretto il procedimento notificatorio dell’ordinanza -ingiunzione, assumendo che era intervenuto un atto interruttivo del termine quinquennale a seguito della notifica del verbale di
accertamento (5.4.2011), mentre il termine dal quale far decorrere il termine quinquennale andava individuato nel giorno in cui era stata commessa la violazione, sicché, per prescrizione del diritto dell’amministrazione, la pretesa sanzionatoria non poteva essere più azionata e tutti gli atti successivi (cartella di pagamento, preavviso iscrizione ipotecaria) risultavano nulli, per difetto di regolarità della notifica di detto verbale;
con il secondo motivo, deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione degli artt. 60 d.P.R. n. 600/1973 e 26 d.P.R. n. 602/1973; sostiene che la cartella di pagamento sottesa all’impugnata comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca non è stata correttamente notificata, in assenza di deposito della ricevuta della raccomandata;
rileva il Collegio che l’originaria ricorrente e poi appellante aveva lamentato omessa notifica dell’ordinanza -ingiunzione del 2015, prodromica alla cartella esattoriale sottesa all’atto opposto, e la decadenza dal diritto di procedere alla riscossione per il decorso del termine di 5 anni previsto dall’art. 28 legge n. 689/81 per l’iscrizione a ruolo; in contraddittorio con gli enti resistenti, il Tribunale aveva respinto l’opposizione, ritenendo regolari le notifiche dell’ordinanza-ingiunzione e della cartella esattoriale; la Corte d’Appello, premessa l’inammissibilità di censure estranee all’opposizione come proposta con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, in violazione del divieto di cui all’art. 345 c.p.c ., rigettava l’appello, dichiarando inammissibile il motivo di appello relativo all’irregolarità della notifica a mezzo posta del verbale di accertamento e dell ‘ ordinanza-ingiunzione, per essersi l’appellante limitato a reiterare gli argomenti spesi in primo grado senza muovere una specifica censura alla decisione del primo giudice;
il primo motivo risulta inammissibile perché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata;
questa aveva già rilevato che non era stata criticata (in appello, e neppure in questa sede) la statuizione della sentenza di primo grado che aveva dichiarato l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censure avverso l’ordinanza – ingiunzione, essendo spirato il termine di trenta giorni previsto dall’art. 6, comma 6, d. lgs. n. 150/2011, con conseguente assorbimento RAGIONE_SOCIALE eccezioni di prescrizione e decadenza sottese, statuizione passata in giudicato con rilievo assorbente RAGIONE_SOCIALE questioni ora riproposte;
il secondo motivo è inammissibile;
si premette che al fine della valutazione di inammissibilità risulta dirimente la considerazione che le censure articolate non si confrontano con l’affermazione della Corte di merito che aveva, a sua volta, affermato la inammissibilità, per genericità, del motivo di gravame incentrato sulla presunta irregolarità della notifica a mezzo posta del verbale di accertamento e dell’ordinanza ingiunzione e rilevato che il verbale di accertamento, interruttivo del termine di prescrizione, era stato notificato il 5.4.2011 a mani della COGNOME ( sentenza, pag. 4);
può inoltre soggiungersi che la Corte RAGIONE_SOCIALE si è conformata (richiamandola espressamente) alla giurisprudenza di questa Corte, che ha chiarito (Cass. S.U. n.10012/2021) che, nelle ipotesi in cui non si realizza alcuna consegna, ma solamente il deposito dell’atto notificando presso l’ufficio postale, la legge con maggior rigore ha previsto che di questo adempimento venga data comunicazione al destinatario da parte dell’agente notificatore, secondo le due differenti e concorrenti modalità dell’affissi one dell’avviso di deposito nel luogo della notifica, immissione nella cassetta postale, e con la spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; ma tale e più rigido sistema di perfezionamento della notifica non è affatto previsto, invece, nella differente ipotesi di consegna dell’atto notificando
a persona diversa dal destinatario (in questo caso il marito); in tale ultimo caso la legge, infatti, ritiene sufficiente la spedizione a quest’ultimo di una raccomandata ‘semplice’ che gli dia la notizia dell’avvenuta notificazione (art. 7, ultimo comma, della legge n. 890 del 1982; art. 139, comma 4, c.p.c.); la ragione di questa più semplificata disciplina riposa sulla circostanza che in tali ultime fattispecie, non solo una consegna vi è stata, ma risulta anche effettuata nelle mani di soggetti, quali il familiare, il portiere, il dipendente, il personale di servizio, l’addetto alla casa, che hanno un determinato tipo di rapporto, ritenuto dal legislatore funzionale alla comunicazione della notificazione;
la regolazione RAGIONE_SOCIALE spese di lite del grado, liquidate come da dispositivo, segue il regime della soccombenza nei confronti dell’agenzia costituita; al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio, che liquida in € 7.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’Adunanza camerale del 18 giugno 2024, sospesa e proseguita il 25 giugno 2024.
La Presidente dott.ssa NOME COGNOME