Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14897 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 14897 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 03/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17406/2022 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in PISA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI LIVORNO-PISA, elettivamente domiciliati in ROMA INDIRIZZO presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (NUMERO_DOCUMENTO) che li rappresenta e difende
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 240/2022 depositata il 29/03/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 29.3.22 la corte d’appello di Firenze, in riforma di sentenza del 4.3.21 del tribunale di Pisa, ha rigettato l’opposizione ad intimazione di pagamento sollevata per nullità della notifica della cartella di pagamento del 30.5.15 recante sanzioni amministrative di cui all’ordinanza ingiunzione in atti della direzione provinciale del lavoro di Pisa.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto valida la notifica della cartella eseguita da notificatori, con avviso di deposito soltanto fatto da RAGIONE_SOCIALE, trattandosi di atto amministrativo e non giudiziario; ha ritenuto quindi interrotta la prescrizione; la corte ha ritenuto inoltre che ogni questione di difetto di titolo abilitativo dalla RAGIONE_SOCIALE era stato sollevato solo in appello tardivamente, mentre nell’atto di opposizione si era rilevata solo l’inesistenza della notifica.
Avverso tale sentenza ricorre il datore per due motivi, illustrati da memoria, cui resistono con controricorso ADER e Ispettorato territoriale del lavoro.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
Il primo motivo di ricorso deduce violazione dell’articolo 5 decreto legislativo 261 del 99, per avere la corte territoriale trascurato che occorre licenza individuale per la notifica di atti amministrativi e giudiziari.
Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 112, 342 e 434 c.p.c. (ex numero 4 dell’art. 360 co. 1 c.p.c.), per avere la corte territoriale ritenuto tardivo il profilo sollevato, tanto più che ADER non aveva appellato il capo che aveva rilevato la mancanza di titolo abilitativo che era -a suo dire- autonoma ratio decidendi della sentenza di primo grado.
I motivi possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione: essi sono infondati.
Invero, l’appello di ADER (avverso sentenza che aveva escluso il possesso di Nexive del titolo abilitativo) aveva dedotto l’effettuazione di una valida notifica della cartella sotto ogni profilo, e tale rilievo comprendeva anche quello, già indicato dal giudice di prime cure e poi con le note sviluppato dalla parte, dei requisiti di Nexive quale ente notificante.
Occorre poi considerare che solo l’avviso di deposito è stato fatto da Nexive e che tale atto non è riservato alla posta nel servizio universale, non riguardando strettamente il procedimento notificatorio, ma solo la comunicazione del deposito dell’atto all’ufficio postale; invero, come precisato da Cass. n. 8416 del 2019, con riferimento alla disciplina ratione temporis nella specie applicabile (precedente l’entrata in vigore dell’art. 1, comma 57 lett. b), L. n. 124 del 2017), la riserva della notifica a mezzo posta all’Ente Poste ( poi società RAGIONE_SOCIALE), pur se posteriore al d.lgs. n. 261 del 1999 di liberalizzazione (nel più ampio quadro della liberalizzazione del mercato dei servizi postali) delle notificazioni, è stata successivamente limitata alla notificazione a mezzo posta degli atti giudiziari e alla notificazione a mezzo posta delle violazioni al Codice della strada per effetto del disposto di cui
all’art. 4 d.lgs. n. 261 del 1999, come modificato dal d.lgs. n. 58 del 2011, vigente alla data di notifica dell’atto di che trattasi nella presente causa.
Per quanto detto, il ricorso deve essere rigettato.
Spese secondo soccombenza.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
Rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 3.000 per compensi professionali ed euro 200 per esborsi, oltre a spese generali al 15% ed accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’11 marzo 2025.