Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 22461 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 22461 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
SENTENZA
sul ricorso 18199/2019 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura in atti;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO NOME COGNOME giusta procura in atti;
-controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 822/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata in data 11/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/07/2024 dal Consigliere NOME COGNOME;
Udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO Procuratore Generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Uditi l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME su delega scritta dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO per il controricorrente e ricorrente incidentale.
Fatti causa
Per quel che ancora qui rileva la vicenda processuale che viene davanti a questa Corte può riassumersi come appresso.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE accolta la domanda della RAGIONE_SOCIALE e rigettata quella riconvenzionale, con la quale il convenuto aveva chiesto di essere dichiarato proprietario dei beni per intervenuta usucapione, condannò NOME COGNOME a rilasciare taluni immobili da costui detenuti senza titolo.
La Corte d’appello di Palermo, dichiarati assorbiti i motivi dell’impugnazione principale del COGNOME e accolto in parte quello incidentale, riformata parzialmente la sentenza di primo grado, dichiarò inammissibile la domanda riconvenzionale del COGNOME.
L’epilogo d’appello giunge alle sostanziali medesime conclusioni di quello di primo grado sulla base, tuttavia, di diversa motivazione.
Il Tribunale aveva rigettato nel merito la domanda riconvenzionale, invece la Corte d’appello, accogliendo le pertinenti doglianze incidentali della società appellata, ha affermato l’inammissibilità dell’anzidetta domanda a cagione della tardiva costituzione del convenuto.
La Corte locale perviene a tale conclusione avendo giudicato, a differenza di quel che aveva reputato il primo Giudice, non affetta da invalidità la notifica dell’atto di citazione, tentata ai sensi dell’art. 139 cod. proc. civ. e poi effettuata con le modalità di cui all’art. 143 cod. proc. civ.
In conseguenza di ciò i motivi dell’appello principale, con i quale il COGNOME si era doluto del mancato accoglimento della domanda riconvenzionale, vennero dichiarati assorbiti.
NOME COGNOME ha proposto ricorso sulla base di due motivi.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, in seno al quale ha proposto ricorso incidentale condizionato.
Fatta proposta dal Consigliere relatore, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. (al tempo vigente) e pervenute memorie di entrambe le parti, con ordinanza interlocutoria n. 1923/2021, la Sezione Sesta-2, ha rimesso il processo alla pubblica udienza, <>.
All’approssimarsi della pubblica udienza il Procuratore Generale in persona del AVV_NOTAIO COGNOME ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
Sono pervenute memorie.
Ragioni della decisione
Preliminarmente, va osservato che <> (cfr. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 2720 del 05/02/2020 Rv. 657246; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 27305 del 07/10/2021 Rv. 662443). Ed ancora: <> (cfr. Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 7541 del 16/03/2019 Rv. 653507).
Non vi è dunque nessuna incompatibilità per il cons. NOME COGNOME (già autore della proposta nella sesta sezione civile).
Ciò chiarito e passando all’esame dei motivi di ricorso, col primo di essi e con il correlato secondo, subordinato motivo del ricorso, si denuncia l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, <>, nonché <>, in relazione all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ.
Premettendo che oggetto del giudizio è la declaratoria di nullità e/o invalidità della notifica dell’atto di citazione eseguita ai sensi dell’art. 143 cpc, assume il COGNOME che la notifica ‘ a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti ‘ (art. 143 cod. proc. civ.) presuppone idonei accertamenti da parte dell’addetto alla notificazione, sulla base dei quali risulti il reale trasferimento del
destinatario della notificazione in luogo non conosciuto. Quindi, prosegue l’esponente, il notificante deve versare in una condizione d’ignoranza incolpevole sul piano soggettivo, corroborata, sul piano oggettivo, da serie e attendibili informazioni (anagrafiche, in loco da persone portatori di reale conoscenza). Per contro, si leggeva nella relazione di notificazione: <>.
In definitiva, si soggiunge, nessuna apprezzabile informazione era stata presa e se ciò fosse stato fatto sarebbe emerso che il COGNOME non si era affatto allontanato da quell’abitazione. Ciò, peraltro, trovava riprova nelle notificazioni ricevute dall’esponente presso l’immobile di cui si discute in epoca successiva, il che confermava la residenza in RAGIONE_SOCIALE, INDIRIZZO, siccome risultante dai registri anagrafici comunali. Si trattava, pertanto, di un mero allontanamento, che avrebbe imposto la notificazione ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. Se ciò fosse stato fatto il convenuto avrebbe conosciuto per tempo dell’atto giudiziario e tempestivamente si sarebbe potuto costituire e avanzare domanda riconvenzionale.
Per le esposte ragioni correttamente il Tribunale aveva ritenuto non maturatasi la decadenza di cui all’art. 166 cod. proc. civ. in capo alla parte convenuta.
In ogni caso, la sentenza si caratterizzava per l’irriducibile contrasto tra affermazioni tra loro non conciliabili, per avere assegnato significato apprezzabile all’espressione vaga e dubitativa inserita nella relata di tentata notificazione sopra riportata.
Evidenzia dunque il ricorrente l’erroneità della sentenza nella parte in cui la Corte d’Appello ha ritenuto regolarmente eseguita a notifica dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. e conseguentemente tardiva a costituzione del convenuto nel giudizio di primo grado.
Il complesso censorio -radicato piuttosto chiaramente, a dispetto della formulazione della rubrica, su un error in procedendo (violazione o falsa applicazione dell’art. 143 cod. proc. civ., ampiamente evocato, come si è visto, nel corpo della critica) merita di essere accolto.
2.1. Deve, in primo luogo, osservarsi che la Corte d’appello, avendo accolto il ricorso incidentale in punto di sostenuta tardività della costituzione del COGNOME davanti al Tribunale, non ha, di conseguenza, proceduto a scrutinare i motivi d’appello del dell’odierno ricorrente, diretti a censurare la sentenza di primo grado per avere giudicato infondato il vantato diritto d’usucapione (pur ove lo si fosse ritenuto dedotto in via d’eccezione), dichiarandoli assorbiti. Pertanto, il ricorrente non avrebbe potuto in questa sede avanzare motivi di doglianza riguardanti il merito dell’impugnazione principale.
La sentenza d’appello, dopo avere dichiarato la decadenza del COGNOME <>, soggiunge, al secondo periodo della quinta pagina: <>.
Trattasi di affermazione, all’evidenza, ampiamente sommaria e generica, priva di forza decisionale (come, peraltro, reso indubbio dall’inciso, ‘incidenter tantum’).
A tutto concedere, peraltro, si è già avuto modo di affermare che, qualora il giudice, oltre a dichiarare l’inammissibilità della
domanda o del gravame, con ciò spogliandosi della “potestas iudicandi” sul merito della controversia, la abbia anche rigettata, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare; tale principio deve essere logicamente esteso anche ai casi in cui l’inammissibilità riguardi solo un capo di domanda o motivo di gravame (Sez. 1, n. 01/03/2012, Rv. 621308 -01).
2.2. Fatta la superiore premessa devesi rilevare quanto appresso.
L’ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, per vincere l’ignoranza in cui versi circa la residenza, il domicilio o la dimora del notificando, al fine del legittimo ricorso alle modalità di notificazione previste dall’art 143 c.p.c., deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola RAGIONE_SOCIALE dell’art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all’acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell’art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Ne consegue l’adeguatezza delle ricerche svolte in quelle direzioni (uffici anagrafici, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri affari ed interessi, siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, per consentire ai terzi di conoscere l’attuale suo domicilio (residenza o dimora) – Sez. 1, n. 19012, 31/07/2017, Rv. 645083 -02; conf. nn. 12526/2014, 10983/2021).
Il condiviso principio immediatamente sopra riportato, tuttavia, non autorizza il pubblico ufficiale notificatore a ridurre a mera parvenza formale le informazioni che lo stesso è tenuto a raccogliere al fine di accedere al procedimento della notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.
Per vero, si è avuto modo di più volte precisare che il ricorso alle formalità di notificazione previste dall’art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto (nella specie, la S.C. ha ritenuto la invalidità di una notificazione ex art. 143 c.p.c. la cui relata recava la mera indicazione di “vane ricerche eseguite sul posto” dall’ufficiale giudiziario, senza la specificazione delle concrete attività a tal fine compiute) – Sez. 3, n. 40467, 16/12/2021, Rv. 663335 – 01) -. Ed ancora, il ricorso alle formalità di notificazione di cui all’art. 143 c.p.c., per le persone irreperibili, non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l’ufficiale giudiziario dia espresso conto (Sez. 6 – L, n. 24107, 28/11/2016, Rv. 642274 – 01).
Gli elementi sopra richiamati, riportati nella relazione di tentata notificazione di cui qui si discute, risultano approssimativi, dubitativi, generici e privi di apprezzabile riscontro, a fronte, peraltro, di quelli di segno contrario evidenziati dal ricorrente.
In definitiva, a prescindere dall’improprio riferimento nei motivi all’apparenza motivazionale, la Corte di Palermo è incorsa in falsa applicazione dell’art. 143 cod. proc. civ.
La sentenza, pertanto, deve essere cassata con rinvio perché il giudizio riguardante la validità della notificazione ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ. si adegui al seguente principio di diritto: ‘ per la validità della notificazione, ai sensi dell’art. 143 cod. proc. civ., è necessario, ma non sufficiente, l’accertamento anagrafico, presupponendo essa, sempre e comunque, che nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche, i cui esiti, riportati dal pubblico ufficiale notificatore, non debbono essere
approssimativi, dubitativi, generici e, comunque privi dell’indicazione specifica della fonte di conoscenza, così che il giudice ne possa apprezzare l’effettiva attendibilità ‘.
Con il ricorso incidentale il controricorrente si limita a riprendere le difese mosse nel giudizio di merito avverso la domanda riconvenzionale del COGNOME (rigettata in primo grado e dichiarata inammissibile, per tardività in appello); oltre a contestare la qualificazione della propria domanda (di restituzione e non di rivendicazione, come affermato dalla Corte d’appello).
Con esso, pertanto, il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non insta per un epilogo a sé più vantaggioso rispetto a quello della sentenza d’appello, ma, ben diversamente, ripropone le proprie difese ed eccezioni, che, ovviamente, in questa sede non possono essere vagliate nel merito, costituendo oggetto dell’esame del Giudice del rinvio.
Lo strumento, quindi, non può essere qualificato come impugnazione, con la conseguenza che ne deve essere dichiarata l’inammissibilità.
Il Giudice del rinvio (medesima Corte in diversa composizione) regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
accoglie il ricorso principale e dichiara inammissibile quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte
d’Appello di Palermo, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall’art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis RAGIONE_SOCIALE stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio di giorno 11 luglio 2024