Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 784 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 784 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
AVV_NOTAIO: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso 16695-2021 proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
FALL N. 721/2019 RAGIONE_SOCIALE;
– intimati – avverso la sentenza n. 3446/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 10/05/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’01/12/2022 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Rilevato che:
la Corte d’appello di Roma ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da NOME COGNOME contro la sentenza del Tribunale di Roma dichiarativa del fallimento della RAGIONE_SOCIALE;
ha ritenuto tardivo il reclamo in quanto depositato il 20-1-2020, a fronte di sentenza di cui era stata affermata la notificazione in data 11-12-2019;
NOME ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo;
la curatela e la creditrice istante NOME COGNOME non hanno svolto difese.
Considerato che:
I. Con l’unico motivo il ricorrente assume che l’impugnata sentenza abbia errato nel ritenere tardivo il reclamo, per violazione dell’art. 140 cod. proc. civ.; difatti la sentenza di fallimento era stata sì notificata a esso COGNOMECOGNOME legale rappresentante della società, presso la sua residenza in Macchia di Isernia, l’11 -122019, ma ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ.; donde si era perfezionata non direttamente l’11 -12-2019, sebbene al decorso dei successivi dieci giorni, stante il ritiro della raccomandata informativa presso l’ufficio postale del luogo solo il 10-1-2020;
II. – il motivo è manifestamente fondato;
dagli atti di causa, che la Corte può esaminare direttamente essendo dedotta una violazione processuale, risulta che in effetti la notifica della sentenza di fallimento è avvenuta l’11 -12-2019 ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ. mediante deposito
nella casa comunale di Macchia di Isernia e affissione del relativo avviso alla casa di abitazione del destinatario; dopodiché la raccomandata informativa è stata spedita il giorno successivo (il 12-12-2019);
III. secondo l’art. 140 cod. proc. civ., nel testo conseguente alla dichiarazione di incostituzionalità (v. C. cost. n. 3 del 2010), la notifica in tal caso si perfeziona, per il destinatario, decorsi dieci giorni dalla spedizione della raccomandata informativa, ovvero col ricevimento della stessa se anteriore;
ne segue che, essendo stata ritirata la raccomandata il 10-1-2020 (e cioè dopo il decorso dei suddetti dieci giorni), la notifica si è perfezionata il 2112-2019, appunto al decimo giorno successivo alla data di spedizione della raccomandata stessa;
il reclamo, che la stessa corte d’appello dice esser stato proposto il 20-1-2020, era quindi tempestivo;
IV. -l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla medesima corte d’appello affinché, in diversa composizione, esamini il reclamo nel merito delle censure sollevate;
la corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.
p.q.m.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia alla corte d’appello di Roma anche per le spese del giudizio di cassazione.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1°