Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 29479 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 29479 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/11/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 1180/2020 R.G. proposto da :
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME e difeso dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
-controricorrente-
nonché
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME e difesa dall’avvocato COGNOME
-controricorrente-
nonché
COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOMENOME COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME
-intimati- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SALERNO n. 578/2019 depositata il 30/04/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/11/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
In epoca anteriore all’ entrata in vigore della l. 220/2012 di riforma del condominio, NOME COGNOME, proprietaria di diverse unità immobiliari, conveniva il Condominio del Palazzo De Bartolomeis dinanzi al Tribunale di Salerno per la declaratoria di nullità della delibera assembleare del 21 marzo 2003 con cui erano state approvate nuove tabelle millesimali. Il Tribunale di Salerno accoglieva la domanda e dichiarava la nullità della delibera, ritenendo necessaria l’unanimità dei consensi per la modifica delle tabelle, allegate a un regolamento di natura contrattuale (peraltro, dopo aver constatato incidentalmente il difetto di prova di una struttura del palazzo).
La Corte di appello di Salerno, ravvisando in via assorbente la mancata prova della sussistenza dei presupposti per la modifica delle tabelle, ha rigettato il gravame del Condominio che ha quindi proposto ricorso in cassazione con sei motivi, illustrati da memoria. Resistono con due distinti controricorsi e due memorie NOME COGNOME e NOME COGNOME.
In via preliminare rispetto all’esame dei motivi di ricor so, il Collegio rileva che nei confronti dei condomini COGNOME NOMENOME COGNOME NOME NOME COGNOME NOME, rimasti intimati, non è attestato in atti il regolare perfezionamento ex art. 140 c.p.c. della notificazio-
ne del ricorso per cassazione, notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario mediante il servizio postale. Secondo questa Corte, la notificazione degli atti processuali, ove sia conosciuta la residenza o l’indirizzo del destinatario che, per temporanea irreperibilità, non sia stato rinvenuto al momento della consegna dell’atto, va eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. In tale procedimento la notifica si perfeziona con il deposito di copia dell’atto nella casa del comune in cui la notificazione deve eseguirsi, con l’affissione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione o ufficio o azienda del destinatario e, infine, con la comunicazione con raccomandata a.r. dell’avvenuto deposito nella casa comunale dell’atto (cd. CAD). Il notificante è tenuto a fornire la prova dell’effettiva ricezione della raccomandata attraverso la produzione in giudizio del correlativo avviso di ricevimento, per cui non è sufficiente la prova dell’avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa dell’avvenuto deposito (cfr. Cass. SU 10012/2021, seguita da altre, tra cui recentemente Cass. 9373/2025).
Tale è il caso di specie, in cui vi è attestazione della irreperibilità (relativa) all’indirizzo di ognuno dei tre destinatari menzionati, ma non è stato prodotto in giudizio l’avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito del plico.
Si rende necessario, pertanto il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso, assegnando al ricorrente un termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza affinché egli depositi i tre rispettivi avvisi di ricevimento della raccomandata di avvenuto deposito oppure rinnovi la notificazione ai tre predetti destinatari (cfr. Cass. n. 9782 del 19/04/2018; Cass. n. 27825 del 31/10/2018).
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo assegnando al ricorrente un termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza
per il deposito della ricevuta di ritorno della raccomandata informativa o, in alternativa, per il rinnovo della notificazione a COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME Roma, 05/11/2025.
Il Presidente NOME COGNOME