Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 26725 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 26725 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3636/2021 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrenti- contro
CURATORE del COGNOME NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 3774/2020 depositata il 05/11/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Nola, con sentenza in data 22 ottobre 2019, ha dichiarato l’inefficacia nei confronti del COGNOME NOME COGNOME dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale tra i coniugi COGNOME NOME e COGNOME NOME gravante su un immobile di proprietà dei coniugi.
La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza qui impugnata, ha dichiarato improcedibile l’appello dei coniugi COGNOME per omessa prova della notificazione dell’atto di appello al Fallimento e, in particolare, per omesso deposito dei file telematici delle ricevute di accettazione e di consegna, nonché per omessa sanatoria del vizio di notificazione entro la prima udienza , senza che l’appellante avesse chiesto la rimessione in termini. Il giudice di appello ha, poi, ritenuto non consentita la produzione di copia cartacea del messaggio PEC e delle relative ricevute di accettazione e di consegna e che, ove ciò avvenga (come avvenuto nel caso di specie), l’appellante deve produrre l’originale o il duplicato informatico. Ha, infine, ritenuto che non opera nella specie il principio delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass., Sez. U., n. 22438/2018), destinato a operare ove non sia in vigore il processo civile telematico.
Propongono ricorso per cassazione i coniugi COGNOME, affidato a due motivi, cui resiste con controricorso il fallimento.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 3 48 cod. proc. civ., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto necessario, ai fini della regolarità dell’instaurazione del contraddittorio in appello, il formato telematico delle ricevute di accettazione e di consegna della
notificazione dell’atto di appello inviato a mezzo EMAIL , senza rilevare la regolare costituzione in giudizio dell’appellato , né il deposito in modalità analogica di tali atti al momento dell’iscrizione a ruolo. Osserva parte ricorrente che l’improcedibilità dell’appello consegue a casi tassativi e che l’eventuale nullità conseguente all’omesso deposito delle copie informatiche delle ricevute di accettazione e di consegna dell’atto di appello sarebbe stat a sanata per raggiungimento dello scopo dalla costituzi one dell’appellato, facendo venir meno la necessità del deposito delle attestazioni di conformità. Osserva, inoltre, parte ricorrente che tali atti sarebbero stati depositati sia in formato .pdf, sia in formato .eml.
Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 350 cod. proc. civ., nella parte in cui il giudice dell’appello, avendo celebrato la prima udienza di comparizione da remoto, compresso il diritto dell’appellante di sanare eventuali irregolarità.
Va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità, essendo lo stesso sufficientemente ancorato agli atti, ai documenti di causa e alle questioni agitate nel corso del giudizio. Si comprende, in ogni caso, dalla sintesi iniziale dei motivi operata dal ricorrente (pag. 3 ricorso), nonché da quanto indicato a pag. 9 del ricorso, il contenuto delle doglianze esposte, con particolare riguardo al primo motivo.
Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la tempestiva costituzione dell’appellante, con il deposito di copia cartacea dell’atto di appello notificato a mezzo EMAIL, anziché mediante deposito telematico dell’originale, non determina l’improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 348, primo comma, cod. proc. civ., ma integra una nullità per vizio di forma, come tale sanabile con il
raggiungimento dello scopo dell’atto (Cass., n. 33601/2022). In ogni caso, la violazione delle forme digitali di notificazione per omessa produzione delle ricevute di accettazione e consegna in formato .eml o .msg ingenera nullità e non inesistenza della notificazione, sanata dalla costituzione in giudizio (Cass., n. 16189/2023).
Tale arresto costituisce applicazione del più generale principio della strumentalità delle forme, secondo cui deve darsi rilievo alla effettività dei mezzi di azione e difesa a termini degli artt. 6 CEDU e 111 Cost.; tanto che, in caso di notificazione dell’appello a mezzo PEC e di costituzione della parte appellante in modalità analogica, l’omesso deposito degli originali o duplicati telematici dell’atto d’impugnazione e della relativa notificazione non può determinare l’improcedibilità dell’appello, atteso che il destinatario della notifica telematica, venuto in possesso dell’originale dell’atto, è in grado di effettuare direttamente la verifica di conformità (Cass., n. 6583/2024).
Né può, difatti, equipararsi l’inosservanza del termine di costituzione in giudizio, proprio della improcedibilità, alla inosservanza delle forme, che degrada a nullità processuale sanabile per raggiungimento dello scopo (Cass., Sez. U., 16598/2016).
Nella specie, il giudice di appello ha rilevato l’intervenuta costituzione in giudizio del fallimento appellato in data 7 maggio 2020, ma non ha fatto applicazione del principio della sanatoria delle nullità processuali. Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al primo motivo del ricorso con assorbimento del secondo, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli per nuovo esame, oltre che per la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in n. 3636/2021 R.G.
diversa composizione, anche per la regolazione e la liquidazione delle spese processuali del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 23/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME